Ordinanza ingiunzione o revoca n. 365 del 10/11/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Cisterna di Latina - 10 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha irrogato al Comune di Cisterna di Latina una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per trattamenti non conformi nella gestione di alcune istanze di accesso documentale. Sono state accertate la comunicazione a terzi di dati personali eccedenti rispetto alle finalità perseguite, il mancato riscontro a richieste di accesso ex artt. 15 e 12 GDPR e la mancanza di un Responsabile della protezione dei dati per diversi mesi dopo le dimissioni del precedente incaricato. È stata invece archiviata la contestazione relativa alla mancata comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del primo RPD, ritenuta errore scusabile. Il provvedimento dispone anche la pubblicazione sul sito del Garante e richiama la facoltà di definizione agevolata della sanzione.
Ordinanza ingiunzione al Comune di Cisterna di Latina per comunicazione indebita di dati in procedure di accesso agli atti, mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti e assenza temporanea di RPD
Comune di Cisterna di Latina - comunicazione indebita di dati, mancato riscontro ai diritti e assenza temporanea di RPD
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Cisterna di Latina, all’esito di due reclami e di una successiva istruttoria. Il procedimento riguarda la gestione di istanze di accesso agli atti, il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e l’adempimento degli obblighi relativi al Responsabile della protezione dei dati.
Origine del procedimento e fatti emersi
Dai reclami è emerso che, nell’ambito di procedimenti di accesso documentale, il Comune avrebbe comunicato a terzi dati personali eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I reclamanti lamentavano inoltre il mancato riscontro a istanze proposte ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR.
Nel corso dell’istruttoria è poi emersa una criticità ulteriore: il Comune sarebbe rimasto privo di RPD per diversi mesi, dopo le dimissioni del primo incaricato avvenute nell’aprile 2021 e fino alla nomina del successivo RPD nel gennaio 2022. È stata inoltre esaminata la contestazione relativa alla mancata comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del primo RPD.
Violazione del principio di minimizzazione
Il Garante ha ricostruito che, nella gestione delle richieste di accesso agli atti, il Comune aveva trasmesso a terzi dati personali dei reclamanti eccedenti rispetto alle finalità del procedimento. Il Comune ha attribuito l’evento a errori materiali dei funzionari, ma ha comunque riconosciuto la mancata oscurazione di alcuni dati identificativi.
L’Autorità ha quindi ritenuto integrata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, richiamando il principio di minimizzazione secondo cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
Mancato riscontro alle istanze di esercizio dei diritti
Il provvedimento accerta anche la violazione dell’art. 12 GDPR, poiché il Comune non ha dato tempestivo riscontro alle richieste di accesso formulate dagli interessati ai sensi dell’art. 15 GDPR. Il Garante richiama il termine di un mese per rispondere, prorogabile di due mesi nei casi complessi, nonché l’obbligo di informare l’interessato in caso di mancato accoglimento della richiesta.
Obblighi sul RPD e violazione dell’art. 37 GDPR
L’Autorità ha accertato che il Comune è rimasto senza RPD per il periodo intercorrente tra le dimissioni del primo incaricato e la nomina del successivo. Trattandosi di un organismo pubblico, la designazione del RPD è obbligatoria ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR.
Diversamente, la contestazione relativa alla mancata comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del primo RPD non ha portato a sanzione: il Garante ha ritenuto che la procedura di comunicazione fosse stata avviata e non completata per un errore scusabile, disponendo l’archiviazione di tale specifico profilo.
Valutazioni conclusive del Garante
Alla luce degli elementi acquisiti, il Garante ha ritenuto che i trattamenti effettuati dal Comune fossero illeciti per violazione degli artt. 5, 12 e 37 GDPR. Le difese del Comune, pur considerate, non sono state ritenute sufficienti a determinare l’archiviazione del procedimento.
L’Autorità ha valorizzato, ai fini sanzionatori, il carattere non doloso delle violazioni, l’assenza di precedenti e la cooperazione con il Garante, nonché alcune misure organizzative adottate per prevenire il ripetersi di episodi simili.
Sanzione pecuniaria e misure accessorie
In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, il Garante ha irrogato al Comune di Cisterna di Latina una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per le violazioni degli artt. 5, 12 e 37 GDPR.
È stata inoltre disposta:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Il provvedimento ricorda infine la possibilità, per il contravventore, di definire la controversia mediante pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione comminata, nonché la proponibilità del ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da due reclami presentati all’Autorità, nei quali si lamentava, nell’ambito di istanze di accesso agli atti, la comunicazione a terzi di dati personali dei reclamanti e il mancato riscontro alle istanze di esercizio dei diritti. È emersa inoltre la questione della mancata continuità nella nomina del RPD del Comune.
Violazione del principio di minimizzazione
Il Comune ha riconosciuto di avere trasmesso a soggetti terzi dati personali eccedenti rispetto alle finalità dei procedimenti di accesso documentale, sebbene per errore umano e in alcuni casi in numero limitato di atti. Il Garante ha ritenuto accertata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.
Mancato riscontro alle richieste dell’interessato
È stato accertato il mancato riscontro alle richieste di accesso ai dati personali formulate dai reclamanti, in violazione dell’art. 12 GDPR. Il provvedimento richiama l’obbligo di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, o di informare tempestivamente dell’eventuale impossibilità di accogliere la richiesta.
Responsabile della protezione dei dati
Dagli atti è emerso che il Comune è rimasto privo di RPD nel periodo compreso tra le dimissioni del primo incaricato, nell’aprile 2021, e la designazione del successivo, nel gennaio 2022. Il Garante ha qualificato tale circostanza come violazione dell’art. 37, par. 1, lett. a), GDPR. La diversa contestazione sulla mancata comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del primo RPD è stata invece archiviata come errore scusabile.
Sanzione e misure accessorie
Per le violazioni degli artt. 5, 12 e 37 GDPR è stata applicata al Comune una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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