Prescrizioni del Garante n. 373 del 10/11/2022
Provvedimento del 10 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR presentato nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al nominativo del reclamante. Il caso riguarda notizie online su vicende personali/professionali molto recenti, relative a contestazioni e procedimenti che, secondo l’interessato, si sarebbero conclusi senza esiti giudiziari a suo carico o con un accordo transattivo. Dopo il contraddittorio con il titolare e l’acquisizione di ulteriori chiarimenti e documenti, l’Autorità ritiene non sussistenti i presupposti per il diritto all’oblio, valorizzando la recente pubblicazione delle informazioni, la mancanza di un decorso del tempo idoneo a comprimere l’interesse pubblico e l’insufficienza della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza. Il reclamo è quindi dichiarato infondato.
Reclamo di un interessato contro Google LLC per la rimozione/deindicizzazione di URL dai risultati di ricerca associati al proprio nominativo, relativo al diritto all’oblio su vicende recenti non definite giudiziariamente in modo tale da imporre la deindicizzazione.
Reclamo contro Google LLC per deindicizzazione di URL associati al nominativo dell’interessato
Il provvedimento riguarda un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione dai risultati di ricerca di alcuni URL associati al nominativo dell’interessato. Le pagine contestate riportano vicende personali e professionali che, secondo il reclamante, non hanno avuto seguito giudiziario o si sono concluse con esiti favorevoli o con un accordo transattivo.
Fatti e contenuto della domanda
L’interessato lamenta che la permanenza online delle informazioni gli arrechi un danno alla reputazione personale e professionale. In particolare, riferisce che gli URL rinviano a notizie su episodi avvenuti all’estero, su contestazioni collegate a espressioni da lui pronunciate e su ulteriori accuse che sarebbero poi sfociate in un accordo e nel ritiro della denuncia, con archiviazione del procedimento. Sostiene inoltre che non vi sia più un interesse pubblico attuale alla conoscibilità di tali vicende e che esse riguardino la sua sfera personale, non la vita professionale.
Posizione del titolare del trattamento
Google LLC non aderisce alla richiesta. Nel riscontro al reclamo sostiene che:
- i contenuti sono di recente pubblicazione rispetto alle vicende narrate;
- non sarebbe cessato l’interesse del pubblico alla loro conoscibilità;
- gli articoli riguardano indagini e accuse connesse al ruolo professionale dell’interessato;
- il reclamante, per il ruolo apicale ricoperto, sarebbe assimilabile a un soggetto con rilievo pubblico;
- gli articoli hanno natura giornalistica.
Istruttoria del Garante
L’Autorità chiede integrazioni sia al titolare sia all’interessato. In particolare, domanda elementi più precisi sull’esito dei procedimenti richiamati e la trasmissione del decreto di archiviazione indicato nel reclamo. L’interessato replica ribadendo che le vicende non hanno dato luogo ad accertamenti a suo carico e che il contenuto degli articoli non evidenzia specifiche ragioni di interesse pubblico prevalenti sul diritto a essere dimenticato.
Valutazione normativa: diritto all’oblio e motori di ricerca
Il Garante richiama i criteri per la valutazione del diritto all’oblio nei confronti dei motori di ricerca, facendo riferimento:
- all’art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
- all’art. 21, par. 1, GDPR;
- alle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014;
- alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.
L’Autorità sottolinea che la valutazione non dipende solo dal tempo trascorso, ma anche dagli ulteriori criteri elaborati a livello europeo per bilanciare il diritto alla protezione dei dati con l’interesse pubblico all’informazione.
Elementi decisivi del caso concreto
Dall’esame degli atti emerge che le vicende riportate negli articoli sono recenti e che, sulla base delle notizie pubblicate e delle comunicazioni delle parti, risultano comunque attivati procedimenti a carico dell’interessato. Uno dei procedimenti civili sarebbe stato definito con un accordo riservato, ma i termini dell’intesa non sono noti e non sono stati prodotti documenti sufficienti a comprovarli.
L’unico documento depositato dall’interessato è ritenuto non idoneo a equivalere a un decreto di archiviazione penale. Il Garante osserva inoltre che gli episodi descritti dagli articoli attengono allo svolgimento dell’attività professionale svolta all’epoca dall’interessato e che, proprio in relazione alle contestazioni, egli stesso dichiara di essersi dimesso dal ruolo ricoperto.
È anche valorizzato il fatto che almeno uno degli articoli reperibili in rete dà conto dell’accordo transattivo intervenuto in sede civile, contribuendo a mantenere aggiornate le informazioni sulla vicenda.
Decisione del Garante
Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene che non vi siano i presupposti per una valutazione favorevole dell’istanza di diritto all’oblio, anche perché il decorso del tempo non è sufficiente a far venire meno l’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie. Il reclamo è quindi dichiarato infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
Mezzi di impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011. Il ricorso va depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo di residenza o sede del titolare oppure presso quello del luogo di residenza dell’interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo e richieste dell’interessato
L’interessato chiede a Google LLC la rimozione/deindicizzazione di alcuni URL reperibili tramite ricerca del proprio nominativo. Le pagine contestate riportano vicende che lo hanno coinvolto all’estero e che, secondo la sua prospettazione, non avrebbero avuto seguito giudiziario o si sarebbero concluse con archiviazione o accordi transattivi. Egli lamenta un pregiudizio alla reputazione personale e professionale derivante dalla perdurante reperibilità online di informazioni ritenute superate.
Posizioni del titolare del trattamento
Google LLC si oppone alla richiesta, sostenendo che non ricorrano i presupposti del diritto all’oblio. In particolare, osserva che i contenuti sono di recente pubblicazione e che non sarebbe cessato l’interesse pubblico alla loro conoscibilità. Rappresenta inoltre che gli articoli riguardano indagini e accuse riferite all’attività professionale dell’interessato, descritto come soggetto con ruolo apicale e dunque riconducibile a una figura di rilievo pubblico; gli articoli, infine, avrebbero natura giornalistica.
Valutazioni istruttorie del Garante
L’Autorità richiede chiarimenti sia a Google sia all’interessato, domandando anche la produzione del decreto di archiviazione e di ogni documento utile. Dalla documentazione emerge che le vicende sono molto recenti e che almeno una di esse è stata definita in sede civile con accordo riservato, senza che però siano noti i termini dell’intesa. Il solo documento prodotto dall’interessato è ritenuto non equiparabile a un decreto di archiviazione penale ai fini della normativa invocata.
Esito sul diritto all’oblio
Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio nei motori di ricerca. Applica tali criteri al caso concreto e conclude che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza, soprattutto perché il decorso del tempo non è ancora tale da far venir meno l’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie.
Decisione finale e impugnazione
Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante dichiara il reclamo infondato. È richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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