Ordinanza ingiunzione o revoca n. 367 del 10/11/2022
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma - 10 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma ha trattato illecitamente dati personali contenuti in una chiavetta USB rinvenuta nei propri locali, acquisendo e utilizzando la registrazione di un’assemblea studentesca per finalità disciplinari senza idonea base giuridica. È stata inoltre contestata la messa a disposizione dei dati a un perito per la trascrizione in assenza di un contratto/atto ai sensi dell’art. 28 GDPR. Infine, è stata ritenuta illecita la designazione del Direttore quale RPD, per conflitto d’interessi. È stata irrogata una sanzione di 6.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma: trattamento illecito di dati contenuti in una chiavetta USB, trascrizione peritale senza base giuridica e designazione del Direttore come RPD in conflitto d’interessi
Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma: trattamento illecito di dati di un’assemblea studentesca e designazione irregolare del RPD
Il provvedimento riguarda il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma e trae origine dal reclamo di uno studente in merito all’uso, in sede disciplinare, della registrazione di un’assemblea studentesca svolta su Zoom. Il Garante ha esaminato anche la nomina del Direttore del Conservatorio quale Responsabile della protezione dei dati (RPD), ritenendola incompatibile con il ruolo ricoperto.
Origine del procedimento e posizione delle parti
Lo studente ha lamentato che il Conservatorio avesse acquisito e utilizzato una registrazione audio/video dell’assemblea, nonostante gli organizzatori non avessero previsto alcuna registrazione. Il Conservatorio ha sostenuto che l’assemblea fosse stata organizzata da un’associazione esterna, che il link fosse stato diffuso sui social e che quindi la riunione dovesse considerarsi di fatto pubblica. Ha inoltre affermato di aver rinvenuto casualmente nei propri locali una chiavetta USB contenente la registrazione e di aver affidato la trascrizione a un perito.
Trattamenti esaminati
L’istruttoria ha riguardato tre profili principali:
- l’acquisizione e il successivo utilizzo dei dati personali contenuti nel dispositivo USB;
- la trascrizione del contenuto della registrazione da parte di un professionista esterno;
- la designazione del Direttore del Conservatorio come RPD.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato, tra le altre, le seguenti disposizioni:
- art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità;
- art. 6 GDPR e art. 2-ter del Codice privacy, in tema di base giuridica nel settore pubblico;
- art. 28 GDPR, sul rapporto con il responsabile del trattamento;
- art. 29 GDPR, sui soggetti autorizzati che agiscono sotto l’autorità del titolare o del responsabile;
- art. 38, par. 6, GDPR, sul divieto di conflitti di interessi per il RPD;
- art. 2-decies del Codice privacy, in tema di inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante.
Illiceità dell’acquisizione e dell’uso dei dati contenuti nella chiavetta USB
Il Garante ha ritenuto che il Conservatorio avesse acquisito i dati personali contenuti nella chiavetta USB senza un valido presupposto di liceità. Il ritrovamento casuale del dispositivo, privo di elementi utili a identificarne il proprietario, non poteva legittimare il trattamento dei dati memorizzati. Né è stato ritenuto decisivo il fatto che il link dell’assemblea fosse stato diffuso online, poiché al momento del ritrovamento non era noto il contenuto effettivo del dispositivo.
Secondo l’Autorità, il Conservatorio avrebbe dovuto limitarsi a consegnare il supporto alle autorità competenti, anziché acquisire, conservare e utilizzare i dati ai fini del procedimento disciplinare. La successiva utilizzazione dei dati non ha sanato il difetto originario di base giuridica.
Trascrizione da parte del perito e mancata regolamentazione ex art. 28 GDPR
Il Conservatorio aveva incaricato un perito fonico/trascrittore di effettuare la trascrizione del file registrato. Il Garante ha osservato che il professionista era un soggetto esterno alla struttura del titolare e non poteva essere considerato un soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 29 GDPR. Per questo motivo, il rapporto avrebbe dovuto essere regolato con un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR.
In assenza di tale regolamentazione, la messa a disposizione dei dati al perito è stata qualificata come comunicazione a terzi e, dunque, come trattamento illecito, non potendo essere giustificata nemmeno dalla base giuridica contrattuale invocata dal Conservatorio.
RPD del Conservatorio e conflitto di interessi
Il Direttore del Conservatorio aveva ricoperto anche l’incarico di RPD dal 13 giugno 2018 al 28 gennaio 2022. Il Garante ha ritenuto tale scelta incompatibile con l’art. 38, par. 6, GDPR, perché il Direttore era figura apicale con poteri rilevanti anche in materia disciplinare e, quindi, titolare di interessi e funzioni potenzialmente confliggenti con l’indipendenza richiesta al RPD.
L’Autorità ha richiamato le proprie FAQ e il Documento di indirizzo sul RPD in ambito pubblico, sottolineando che il RPD non può svolgere incarichi che incidano sulla definizione di finalità e mezzi del trattamento. La successiva revoca dell’incarico e la nomina di un nuovo RPD non hanno escluso la violazione già consumata.
Valutazione finale e sanzione
Il Garante ha concluso che le difese del Conservatorio non erano idonee a superare i rilievi contestati e ha accertato la violazione degli artt. 5, 6 e 38 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Ha escluso l’adozione di misure correttive ulteriori, rilevando che la condotta aveva ormai esaurito i propri effetti.
Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati considerati:
- la particolare delicatezza dei dati trattati, relativi a studenti e alle opinioni espresse in un’assemblea;
- il clima conflittuale che caratterizzava i rapporti interni;
- la collaborazione prestata dal titolare nel corso dell’istruttoria;
- l’avvio di iniziative di riorganizzazione e di miglioramento della sicurezza;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 6.000,00. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno. Il Conservatorio è stato informato della facoltà di definire la controversia con il pagamento, entro 30 giorni, della metà della sanzione comminata, nonché della possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo di uno studente che contestava l’uso, da parte del Conservatorio, della registrazione e trascrizione di un’assemblea degli studenti svolta su Zoom e organizzata da un’associazione studentesca. Il reclamante lamentava che la registrazione fosse stata acquisita e utilizzata nonostante gli organizzatori non avessero previsto alcuna registrazione.
Acquisizione e uso della registrazione
Il Conservatorio ha dichiarato di aver rinvenuto nei propri locali una chiavetta USB contenente il file della videoregistrazione e di averla depositata al protocollo riservato, commissionandone poi la trascrizione a un perito. Il Garante ha ritenuto che il mero ritrovamento casuale del dispositivo non potesse giustificare il trattamento dei dati ivi contenuti, in assenza di elementi idonei a individuare il proprietario e di una specifica base giuridica per l’originaria raccolta.
Violazioni accertate
Il Garante ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR, nonché dell’art. 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, poiché il Conservatorio ha trattato dati personali senza idoneo presupposto normativo. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 28 GDPR per la mancata regolamentazione del rapporto con il perito incaricato della trascrizione. Infine, è stata rilevata la violazione dell’art. 38, par. 6, GDPR per la designazione del Direttore quale RPD in posizione di conflitto d’interessi.
Valutazione sulla trascrizione peritale
Il perito non è stato considerato un soggetto autorizzato ex art. 29 GDPR, poiché non apparteneva alla struttura organizzativa del titolare. La trasmissione dei dati al professionista, in assenza di un atto giuridico ex art. 28 GDPR, è stata qualificata come comunicazione a terzi e quindi come trattamento illecito.
RPD e conflitto di interessi
Il Direttore del Conservatorio aveva svolto il ruolo di RPD dal 13 giugno 2018 al 28 gennaio 2022. Il Garante ha ritenuto incompatibile tale cumulo di funzioni, alla luce del ruolo apicale del Direttore e delle sue attribuzioni in materia disciplinare, affermando che ciò integrava un conflitto d’interessi contrario all’art. 38, par. 6, GDPR. Preso atto della successiva revoca dell’incarico e della nomina di un nuovo RPD, il Garante ha comunque confermato l’illiceità della pregressa designazione.
Sanzione e pubblicazione
Considerati la delicatezza dei dati coinvolti, il contesto conflittuale, la collaborazione del titolare e l’assenza di precedenti, il Garante ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 6.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
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