Deliberazione n. 375 del 10/11/2022
Provvedimento del 10 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e TikTok Italy S.r.l. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato. Le misure urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma Instagram e di conservarne eventuale copia acquisita in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con idonee cautele di non identificabilità. Il provvedimento è una ratifica formale delle determinazioni dirigenziali, adottate nelle 48 ore previste dalla disciplina speciale sul c.d. revenge porn.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook/Meta e TikTok per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall'interessato
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e TikTok Italy S.r.l. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato e destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare provvedimenti urgenti, salva ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e verifica preliminare
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Facebook, Instagram e TikTok indicate nella segnalazione. A seguito della verifica preliminare di compatibilità con la disciplina speciale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato i provvedimenti urgenti nn. 40 e 41 del 28 ottobre 2022.
Misure urgenti ingiunte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma Instagram;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 10 novembre 2022, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 40 e 41 del 28 ottobre 2022. La decisione conferma l’efficacia delle misure adottate per prevenire la diffusione del materiale e per assicurarne la conservazione a fini probatori. Il provvedimento non contiene un’ordinanza ingiunzione sanzionatoria né una quantificazione di sanzioni amministrative.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
L’intervento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con la quale l’interessato ha rappresentato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il suo consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama la disciplina speciale introdotta per il c.d. revenge porn e la necessità di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 40 e 41 del 28 ottobre 2022. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e TikTok Italy S.r.l. di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulla piattaforma Instagram, secondo le indicazioni fornite dalle società stesse.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 10 novembre 2022, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 40 e 41 del 28 ottobre 2022 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma efficacia alle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale e a preservarne la rilevanza probatoria.
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