Sentenza del 09/02/2015 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - IRPEF - Omessa presentazione dichiarazione - Credito di imposta - Disconoscimento - Controllo liquidatorio - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta originario, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il credito d’imposta utilizzato o riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, mediante controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La questione riguardava la possibilità di effettuare tale disconoscimento in sede di controllo liquidatorio e le conseguenze nel caso in cui il credito fosse comunque effettivamente spettante.
La decisione
Il disconoscimento del credito è ritenuto legittimo anche nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo successivo, quando la dichiarazione del periodo originario sia stata omessa e il credito non risulti validamente riconosciuto. Tuttavia, il contribuente non perde definitivamente il diritto al credito qualora ne dimostri l’effettività e la spettanza: in tal caso può ottenere il rimborso dell’eccedenza mediante la procedura prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. L’esito, quindi, è favorevole all’Amministrazione quanto al potere di disconoscimento in sede liquidatoria, ma tutela il contribuente sul piano sostanziale se il credito viene provato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli automatizzati e liquidatori sulle dichiarazioni, verificando anche la spettanza dei crediti riportati. Nel caso di omessa dichiarazione del periodo originario, il credito può essere disconosciuto nella dichiarazione dell’anno successivo se non risulta validamente riconosciuto.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede la possibilità di proporre domanda di rimborso quando il contribuente vanti un credito effettivo, anche se non riconosciuto o non utilizzabile attraverso la dichiarazione dei redditi.
Cassazione n. 10674/2010
Conferma che il credito può essere disconosciuto in sede di controllo automatizzato in caso di omessa dichiarazione originaria, ma che il contribuente può comunque ottenere il rimborso se dimostra l’effettiva esistenza e spettanza del credito.
Massime di principio
- L’omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il credito si è formato può impedire il suo riconoscimento automatico e consentire all’Amministrazione di disconoscerlo quando viene riportato nella dichiarazione successiva.
- Il controllo automatizzato può rilevare e contestare crediti non risultanti correttamente dalla dichiarazione originaria, senza che ciò implichi necessariamente una definitiva negazione del credito sul piano sostanziale.
- Il contribuente deve distinguere tra riconoscimento formale del credito e sua effettiva spettanza: se il credito è realmente esistente, può chiederne il rimborso attraverso un’apposita domanda, fornendo la documentazione probatoria.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre la documentazione che dimostri origine, quantificazione e spettanza del credito, nonché rispettare le procedure e i termini previsti per la richiesta di rimborso.
- La possibilità di ottenere il rimborso non rende necessariamente illegittimo il disconoscimento effettuato dall’Amministrazione in sede di controllo liquidatorio.
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