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Legge

L.R. Toscana 25/2007

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 16/1999 sulla raccolta e il commercio dei funghi epigei spontanei: rafforza la collaborazione sanitaria per le intossicazioni, consente la vendita al dettaglio di funghi freschi previa certificazione micologica e disciplina lavorazione e confezionamento sotto controllo di micologi abilitati e aggiornati. Non contiene limiti temporali specifici.

Modifiche alla disciplina regionale su raccolta, vendita e controllo dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina regionale sui funghi epigei spontanei

La legge regionale 23 aprile 2007, n. 25 interviene sulla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 in materia di raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. Le modifiche riguardano soprattutto la consulenza sanitaria in caso di intossicazione, le condizioni per la vendita al dettaglio e la disciplina della lavorazione e del confezionamento, sempre nell’ambito del territorio regionale.

Assistenza sanitaria e consulenza micologica

La collaborazione con le strutture sanitarie viene precisata con riferimento alla consulenza per l’individuazione delle specie fungine nei casi di intossicazione da funghi. La Giunta regionale deve emanare direttive alle aziende USL per organizzare, in particolari periodi dell’anno e per specifiche aree territoriali strettamente connesse alla raccolta dei funghi, servizi di continuità assistenziale dedicati all’attività di consulenza per le intossicazioni.

Vendita al dettaglio di funghi freschi spontanei

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita anche previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità rilasciata da micologi:

  • in possesso dell’attestato previsto dal d.m. sanità 29 novembre 1996, n. 686;
  • iscritti nell’apposito registro nazionale.

La norma amplia quindi il canale di commercializzazione, ma condiziona la vendita alla preventiva verifica micologica e alla relativa certificazione.

Vendita in confezioni singole non manomissibili

Per i funghi epigei spontanei freschi venduti in confezioni singole non manomissibili, la vendita è ammessa se le confezioni sono singolarmente riconosciute e certificate da micologi abilitati e iscritti al registro nazionale. Il micologo deve accertare la commestibilità dei funghi e la confezione deve riportare in ეტichetta gli estremi della certificazione.

Gli esercizi che vendono esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati e recanti in etichetta il riferimento alla certificazione, non sono tenuti all’autorizzazione prevista per la vendita ordinaria. È inoltre vietato frazionare tali confezioni.

Lavorazione e confezionamento dei funghi

L’attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita solo sotto il diretto controllo di micologi abilitati e iscritti nel registro nazionale, i quali effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

Gli operatori delle imprese alimentari devono garantire che i micologi incaricati:

  • siano in possesso dell’attestato richiesto dal d.m. sanità n. 686/1996;
  • siano regolarmente iscritti nel registro nazionale;
  • abbiano assolto all’aggiornamento formativo in materia di igiene alimentare, mediante corsi di formazione o addestramento finalizzati al controllo micologico.

Ambito temporale e rilievo applicativo

La legge non prevede termini di efficacia limitati né regimi transitori; introduce modifiche permanenti alla disciplina regionale vigente sui funghi epigei spontanei. Si tratta di una disciplina ancora concettualmente utile come quadro normativo, ma riferita a requisiti tecnici e autorizzativi del settore micologico regionale.

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