L.R. Valle d'Aosta 24/2025
Misure urgenti per l’individuazione di superfici e aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 28 luglio 2025, n. 24 individua aree idonee, non idonee e ordinarie per impianti fotovoltaici ed eolici, disciplina il regime autorizzatorio unico e prevede contributi per impianti rinnovabili su edifici e superfici già impermeabilizzate. Contiene norme su monitoraggio, abrogazioni, coperture finanziarie ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Individuazione di aree idonee e non idonee per impianti rinnovabili e disciplina dei regimi amministrativi e contributi in Valle d’Aosta
Misure urgenti per aree idonee, regimi amministrativi e incentivi per le fonti rinnovabili
La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina l’individuazione delle superfici e aree per impianti da fonti rinnovabili, i relativi regimi amministrativi e misure di sostegno economico. Il provvedimento si coordina con il d.lgs. 199/2021, con il d.m. 21 giugno 2024 e con il d.lgs. 190/2024, con applicazione limitata al territorio regionale.
Finalità e criteri generali
La legge mira a:
- individuare superfici e aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- disciplinare i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Per eolico e fotovoltaico la Regione deve tener conto degli obiettivi della tabella A dell’articolo 2 del d.m. 21 giugno 2024 e dei principi e criteri di cui all’articolo 7 del medesimo decreto. La Regione riconosce inoltre la strategicità dell’idroelettrico, prevedendo un contributo di potenza almeno pari all’incremento ipotizzato nel PEAR VDA 2030, nel rispetto delle esigenze di tutela delle risorse idriche.
Definizioni e oggetto della disciplina
Si applicano le definizioni del d.lgs. 199/2021 e del d.m. 21 giugno 2024. La Regione individua:
- aree idonee per fotovoltaico, inclusi agrivoltaico, ed eolico;
- aree non idonee per fotovoltaico su edifici, fotovoltaico a terra/agrivoltaico ed eolico;
- aree ordinarie;
- aree in cui è vietato il fotovoltaico con moduli a terra ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021.
Per l’idroelettrico, i criteri di compatibilità relativi ai prelievi idrici sono rimessi al Piano regionale di tutela delle acque e alla normativa di recepimento della direttiva 2000/60/CE.
Superfici e aree idonee per impianti fotovoltaici
Sono idonei, fatte salve le norme su non idoneità e conflitti tra discipline:
- coperture di edifici e strutture edilizie permanenti di qualsiasi destinazione d’uso;
- parcheggi e aree di servizio connessi alla rete viaria, impermeabilizzati o con pavimentazione permeabile, purché la permeabilità sia salvaguardata;
- siti con impianti fotovoltaici esistenti oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, anche con accumulo, se l’area occupata non aumenta oltre il 20%;
- siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, a condizione che gli interventi non pregiudichino la bonifica e non creino rischi per la salute e la sicurezza;
- cave e miniere cessate, abbandonate o degradate, o porzioni non più sfruttabili;
- discariche chiuse o in post-gestione;
- impianti e aree del Servizio Idrico Integrato regionale;
- siti e impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato italiane, gestori ferroviari e concessionarie autostradali;
- siti e impianti delle società di gestione aeroportuale nei sedimi aeroportuali, previa verifica ENAC;
- alcune aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali, commerciali, cave, miniere o da impianti/stabilimenti industriali; le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, se prive di vincoli paesaggistici;
- zone omogenee D dei PRG;
- sottozone Bb, Cb ed Ed dei PRG, con esclusione delle discariche e delle aree estrattive nella sottozona Ed per le quali valgono le regole specifiche.
Superfici e aree idonee per impianti eolici
Sono idonee le aree ove siano già installati impianti eolici e si realizzino interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione in sostituzione di impianti esistenti, purché l’area occupata non aumenti oltre il 20%.
Superfici e aree non idonee per fotovoltaico su edifici
Sono non idonei gli impianti fotovoltaici su edifici e strutture edilizie esistenti:
- sottoposti a tutela come beni culturali ex articolo 10 del d.lgs. 42/2004, limitatamente agli edifici classificati “A-Monumento” e ai beni culturali;
- sottoposti a tutela paesaggistica ex articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004;
- per potenze superiori a 20 kW, ubicati in ambiti inedificabili della l.r. 11/1998 nelle fasce F1 frane, FA inondazioni e V1 valanghe.
Superfici e aree non idonee per fotovoltaico a terra e agrivoltaico
Sono non idonee:
- aree naturali protette, rete Natura 2000, IBA e aree di riproduzione/alimentazione/transito di specie faunistiche protette o rare;
- zone A dei piani urbanistici, salvo parcheggi;
- sottozone Ea, Eb, Ec, Ee, Ef ed Eg, per le parti non già impermeabilizzate;
- aree boscate, laghi e zone umide con fasce di rispetto, fasce F1 e F2 per frane e colate detritiche, fasce FA e FB per inondazioni, fascia V1 per valanghe;
- aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria;
- apparati glaciali, laghi glaciali e rock glacier;
- beni culturali e paesaggistici tutelati ex articoli 10 e 136 del d.lgs. 42/2004 e relative fasce di rispetto, con perimetrazione definita dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti statali;
- aree di cui all’articolo 40 delle norme di attuazione del PTP.
Non si applicano però le preclusioni per:
- impianti fotovoltaici inferiori a 5 kW se non è possibile usare le coperture esistenti;
- impianti fotovoltaici mobili, se rimovibili e senza ancoraggi fissi, purché non sia compromessa la produttività dei terreni;
- impianti agrivoltaici avanzati nelle sottozone agricole di cui alla lettera c), punto 6.
Superfici e aree non idonee per impianti eolici
Sono non idonee le stesse categorie di aree sensibili e vincolate previste per il fotovoltaico a terra, in particolare aree naturali protette e Natura 2000, zone A, alcune sottozone del PRG, aree boscate, laghi e zone umide, aree a rischio idrogeologico e valanghivo, demanio idrico, aree glaciali, beni culturali/paesaggistici e aree del PTP individuate dall’articolo 40.
Aree ordinarie e prevalenza della disciplina regionale
Tutte le aree non rientranti tra quelle idonee o non idonee individuate dalla legge sono considerate aree ordinarie. Nei procedimenti autorizzatori relativi ad aree ordinarie, la tutela dei beni ambientali e storico-paesaggistici va contemperata con l’esigenza di decarbonizzazione e con gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili.
Se una superficie o area ricade contemporaneamente tra le aree idonee e quelle non idonee, è considerata ordinaria; resta comunque ferma la disciplina sul divieto di fotovoltaico a terra nelle aree agricole.
All’interno delle aree idonee è ammessa l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici anche in deroga alla conformità con i PRG comunali quanto a destinazioni d’uso, interventi edilizi e parametri urbanistici di sottozona.
Governance, monitoraggio e tavolo tecnico
La Regione istituisce il tavolo tecnico sulle aree idonee e non idonee (TTAI) per:
- analizzare i dati di monitoraggio, anche tramite la piattaforma digitale nazionale;
- seguire l’evoluzione delle installazioni e i relativi impatti paesaggistici, ambientali e sul consumo di suolo;
- proporre azioni correttive, incluse modifiche alle aree individuate, se vi sono scostamenti rilevanti dagli obiettivi;
- predisporre una relazione annuale per l’Assessore competente.
La Giunta definisce governance e composizione del tavolo, con coinvolgimento delle strutture regionali competenti e di un rappresentante del CELVA. Il COA energia di Finaosta S.p.A. supporta la Regione e partecipa al tavolo senza oneri aggiuntivi. Anche il funzionamento del TTAI non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.
Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
La Regione attua il d.lgs. 190/2024 sui regimi amministrativi per le rinnovabili. Per l’autorizzazione unica applica il procedimento unico previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo.
Per gli impianti idroelettrici la Giunta definisce, con propria deliberazione, il procedimento in autorizzazione unica coordinandolo con le norme sulle concessioni di derivazione d’acqua e con il d.lgs. 190/2024.
Contributi regionali per lo sviluppo delle rinnovabili
La Regione concede contributi a persone fisiche e giuridiche per realizzare impianti rinnovabili e eventuali sistemi di accumulo nel territorio regionale, su:
- edifici e loro pertinenze;
- strutture edilizie permanenti di qualsiasi destinazione d’uso;
- aree e superfici già impermeabilizzate;
- aree e superfici con pavimentazione artificiale permanente, anche permeabile, se la permeabilità è salvaguardata.
I criteri, le modalità di concessione e di rendicontazione sono stabiliti dalla Giunta regionale. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, entro i limiti di bilancio, con provvedimento del dirigente competente in materia di energia.
Sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese, purché non si superi il costo totale e siano rispettati i massimali eurounitari.
Revoca, restituzione e sanzione accessoria sui contributi
La revoca, anche parziale, è disposta in caso di:
- dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
- realizzazione parziale o difforme in modo sostanziale rispetto al progetto ammesso, o spese non ammissibili;
- mancata disponibilità a fornire documenti o consentire controlli.
In caso di revoca, il beneficiario deve restituire le somme entro 60 giorni dalla comunicazione, con interessi legali dalla data di erogazione. È ammessa la rateizzazione fino a 12 mesi senza ulteriori interessi.
Se il beneficiario non restituisce quanto dovuto entro il termine, per tre anni dalla comunicazione del provvedimento di revoca non può accedere ad altre agevolazioni economiche a carico del bilancio regionale; il divieto cessa con la regolarizzazione della posizione debitoria.
Abrogazioni e regime transitorio
Sono abrogati:
- il capo IV e l’articolo 62, comma 9, della l.r. 13/2015;
- alcune previsioni dell’articolo 61-bis della l.r. 13/2015;
- i commi 3 e 4 dell’articolo 13 della l.r. 3/2022;
- i commi 1 e 2 dell’articolo 10 della l.r. 26/2022.
Le disposizioni della legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie
Per il triennio 2025/2027 l’onere complessivo è pari a 1.000.000 euro, ripartito in:
- 500.000 euro per il 2026;
- 500.000 euro per il 2027.
La copertura è prevista nel bilancio regionale secondo le missioni e i programmi indicati dalla legge, con possibilità per la Giunta di effettuare le variazioni contabili necessarie.
Rideterminazione della spesa in materia di lavoro
La legge riduce di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 11/2024 in materia di servizi al lavoro e formazione professionale, con corrispondente riduzione della spesa per gli interventi di politica del lavoro attuati nel Piano annuale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, avvenuta l’8 agosto 2025.
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