L.R. Valle d'Aosta 25/2025
Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l’innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Valle d’Aosta introduce contributi in conto capitale per investimenti di innovazione e sostenibilità nelle attività turistico-ricettive e commerciali, con regole su beneficiari, spese ammissibili, intensità, domande, controlli e revoche. Gli oneri sono previsti per il 2025 e, in via programmata, fino al 2027 e oltre con rideterminazione di bilancio.
Contributi regionali per investimenti turistico-ricettivi e commerciali in Valle d'Aosta
Contributi regionali per innovazione e sostenibilità di turismo e commercio in Valle d’Aosta
La legge disciplina, per il territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, un sistema di contributi in conto capitale destinato a sostenere investimenti di innovazione e sostenibilità nelle attività turistico-ricettive e commerciali. La disciplina opera nel rispetto della normativa eurounitaria sugli aiuti di Stato e si applica ai soggetti con unità locali ubicate e operanti in Valle d’Aosta.
Finalità e ambito generale
L’intervento regionale mira a favorire lo sviluppo dell’economia turistica e commerciale valdostana mediante il sostegno a iniziative di investimento. I contributi sono concessi solo nei limiti delle risorse di bilancio e riguardano, in sintesi, due grandi ambiti: attività turistico-ricettive e attività commerciali.
Disciplina degli aiuti di Stato
I contributi sono subordinati alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e devono rispettarne i limiti massimi applicabili nel caso concreto. La legge richiama anche il successivo intervento della Giunta regionale per definire gli ulteriori aspetti attuativi e i criteri applicativi, sempre nel quadro europeo.
Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive
Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori alberghiero e all’aperto; i proprietari di strutture alberghiere e di complessi ricettivi all’aperto che intendano mantenerne la destinazione d’uso, purché non grandi imprese; le PMI dell’extralberghiero limitatamente ad affittacamere e case e appartamenti per vacanze; le PMI che gestiscono aree attrezzate per la sosta degli autocaravan.
Sono agevolabili iniziative dirette a:
- riduzione dei consumi energetici, installazione di fonti rinnovabili, riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- riduzione dei consumi idrici e riuso delle acque piovane;
- digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi;
- innovazione delle attività.
Le spese ammissibili riguardano lavori e opere edili, compresi impianti tecnici, progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali nuovi strettamente funzionali all’attività.
Per gli interventi energetici, le spese sono ammissibili solo se accompagnate da APE che migliori la classe energetica precedente oppure da uno studio di un professionista abilitato che attesti riduzione dei consumi o delle emissioni. Per gli interventi idrici è richiesto uno studio con diagnosi idrica che evidenzi riduzione dei consumi o sistemi per evitare il convogliamento in fognatura delle acque piovane. Per la digitalizzazione è necessario uno studio che descriva e attesti un cambiamento sostanziale nella fornitura complessiva del servizio. Per l’innovazione, nel turismo ricettivo, l’intervento deve riguardare piscine o centri benessere.
Sono esclusi i mezzi di trasporto, le iniziative relative a strutture a multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà, nonché la realizzazione di nuove unità locali. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese, salvo gli incentivi GSE.
L’aiuto è concesso fino al 40% della spesa per le finalità energetiche e idriche e fino al 30% per digitalizzazione e innovazione; è prevista una maggiorazione del 10% per giovani tra 18 e 35 anni e donne, nel rispetto dei massimali europei. La spesa ammissibile minima varia da 20.000 a 40.000 euro secondo il tipo di struttura, con massimo di 250.000 euro. Non sono previste anticipazioni.
Interventi a sostegno delle attività commerciali
Possono accedere ai contributi le PMI operanti nel commercio, nella somministrazione di alimenti e bevande o in altri servizi individuati dalla Giunta, i proprietari di strutture commerciali e di somministrazione che vogliano mantenerne la destinazione d’uso, purché non grandi imprese, e i centri polifunzionali di servizio.
Le iniziative agevolabili sono le stesse previste per il turismo: risparmio energetico e rinnovabili, riduzione dei consumi idrici, digitalizzazione e innovazione. Le spese ammissibili sono lavori e opere edili, impianti tecnici, progettazione e collaudo, oltre a macchinari, attrezzature, arredi, software e altri beni strumentali nuovi.
Anche qui gli interventi energetici e idrici richiedono la relativa documentazione tecnica; la digitalizzazione richiede uno studio sul cambiamento sostanziale del servizio; l’innovazione deve riguardare in misura prevalente la sede o almeno una unità locale. Sono esclusi i mezzi di trasporto e la realizzazione di nuove unità locali. Vale il divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese, salvo il GSE.
Il contributo è pari al massimo al 40% per le finalità energetiche e idriche e al 30% per digitalizzazione e innovazione, con maggiorazione del 10% per giovani e donne. La spesa ammissibile va da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 150.000 euro. Anche qui non sono ammesse anticipazioni.
Procedura di domanda e istruttoria
Le domande vanno presentate prima dell’avvio degli interventi ai soggetti regionali competenti in materia di incentivazione. L’istruttoria verifica completezza, regolarità della domanda, documentazione allegata e ammissibilità delle spese.
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda nel corso di 24 mesi dalla data di presentazione della stessa, salvo domande non favorevolmente istruite; inoltre, la nuova domanda è ammessa solo se l’eventuale contributo precedentemente concesso ai sensi della legge è già stato erogato a saldo.
Concessione, revoca e attuazione
La concessione, il rigetto e la revoca dei contributi sono disposti dal soggetto competente nei limiti delle risorse disponibili. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione tutti gli ulteriori adempimenti e aspetti applicativi, compresi i regolamenti europei applicabili, i dettagli sulle iniziative agevolabili, le spese non ammissibili e la documentazione da presentare.
Vincoli sui beni finanziati
I beneficiari devono mantenere la destinazione dichiarata dei beni agevolati e non alienarli o cederli separatamente dall’azienda per periodi differenziati:
- 5 anni dalla data di erogazione per i beni acquisiti con spese per macchinari, attrezzature, arredi, software e altri beni strumentali;
- 15 anni dalla data di erogazione per i beni acquisiti o realizzati con spese per lavori e opere edili, salvi eventuali vincoli urbanistici più lunghi.
È consentita la sostituzione del bene, previa autorizzazione, con altro della stessa natura e con prestazioni ambientali uguali o superiori; in tal caso il nuovo bene non è agevolato. Se sopravviene l’impossibilità di mantenere la destinazione, il soggetto competente può autorizzare alienazione o variazione della destinazione d’uso prima della scadenza, ma ciò comporta la revoca del contributo e l’obbligo di restituzione.
Controlli, ispezioni e vigilanza
Le strutture competenti possono effettuare in ogni momento controlli e ispezioni, anche a campione e anche tramite soggetti esterni, per verificare stato di attuazione, rispetto degli obblighi, correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni rese. I soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede dei beneficiari, alle unità locali oggetto del contributo e alla documentazione necessaria.
Revoca, restituzione e sanzioni
Il contributo è revocato se:
- non vengono rispettati i vincoli di destinazione e di inalienabilità;
- le opere edili non sono ultimate entro i termini del titolo edilizio o sono eseguite in difformità;
- gli interventi su beni mobili non sono ultimati entro un anno dalla concessione, salvo il diverso decorso collegato al titolo edilizio;
- l’iniziativa è realizzata in modo sostanzialmente difforme da quanto approvato;
- emergono dichiarazioni o informazioni non veritiere.
In caso di revoca, le somme devono essere restituite entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con interessi calcolati sulla media ponderata del tasso legale di riferimento per il periodo di effettivo godimento dell’agevolazione. È possibile una rateizzazione, ma per non oltre 24 mesi. La revoca può essere anche parziale, se proporzionata all’inadempimento. Se non avviene la restituzione nei termini, il soggetto è escluso per 5 anni da ogni altra agevolazione prevista dalla legge, salvo regolarizzazione della posizione debitoria.
La cessione o alienazione anticipata dei beni agevolati, oltre alla revoca, comporta una sanzione amministrativa da metà a intero del beneficio indebitamente percepito. Per tale sanzione si applica la legge n. 689 del 1981; i proventi sono acquisiti dalla Regione. Nessuna sanzione amministrativa è prevista nel caso di alienazione o variazione autorizzata ai sensi della disciplina sui vincoli.
Disposizioni finanziarie e durata della copertura
L’onere complessivo è fissato in 2 milioni di euro per il 2025 e in 3 milioni annui dal 2026. Per il turismo sono stanziati 1 milione nel 2025 e 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027; per il commercio valgono gli stessi importi e la medesima ripartizione temporale. La copertura è assicurata tramite fondo speciale di bilancio e, dagli esercizi successivi al 2027, la spesa sarà rideterminata con legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
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