L.R. Liguria 34/2013
Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina dei contributi regionali ai Comuni per migliorare la fruizione delle spiagge libere e la sicurezza della balneazione. Rivede termini e modalità di domanda, criteri di riparto, cumulabilità dei contributi e obbligo di rendicontazione entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per accedere ai contributi è richiesto il Progetto di utilizzo.
Modifica della disciplina regionale sui contributi ai Comuni per spiagge libere e sicurezza della balneazione
Modifica della disciplina dei contributi per le spiagge libere e la balneazione
La legge regionale Abruzzo 18 novembre 2013, n. 34 interviene sulla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13, riformulando la disciplina dei contributi concessi ai Comuni per il miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.
Domanda di contributo e istruttoria
I Comuni devono presentare la domanda di ammissione ai contributi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Giunta regionale. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista con atto del dirigente della struttura regionale competente. Entro il 31 marzo il dirigente competente, formata la graduatoria, comunica l’esito ai richiedenti.
Misura del contributo e limiti di finanziamento
Il contributo è concesso nei limiti dello stanziamento di bilancio e varia in funzione della percentuale di spiagge destinate a spiaggia libera nel territorio comunale:
- 40% della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni con spiagge libere dal 30% fino al 50% escluso;
- 60% della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni con spiagge libere pari o superiori al 50%.
In ogni caso, i contributi non possono superare il 15% delle risorse disponibili nel bilancio regionale per la specifica tipologia di intervento. I contributi previsti per i diversi interventi richiamati dalla legge sono cumulabili.
Rendicontazione e conseguenze dell’inadempimento
I Comuni beneficiari devono presentare agli uffici regionali, entro il 31 dicembre dello stesso anno, la rendicontazione dell’effettivo utilizzo dei fondi percepiti. Il mancato adempimento comporta l’esclusione del Comune da quella tipologia di contributo per l’anno successivo.
Requisito per l’accesso ai contributi
Per accedere ai contributi previsti dalla disciplina richiamata, i Comuni devono essere dotati di Progetto di utilizzo, ai sensi della normativa regionale in materia di difesa della costa e demanio marittimo.
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