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Legge

L.R. Liguria 35/2013

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2007, N. 2 (PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA, DELL’INNOVAZIONE E DELLE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 35/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Liguria 2/2007 su ricerca, innovazione e alta formazione: ridefinisce soggetti e organismi consultivi, istituisce il Comitato di indirizzo, amplia i beneficiari e rimodula il Fondo regionale gestito da FI.L.S.E. con contributi e prestiti agevolati. Prevede il riuso transitorio delle risorse del previgente fondo di rotazione.

Modifiche alla disciplina ligure su ricerca, innovazione e università

Modifiche alla disciplina ligure su ricerca, innovazione e università

La legge regionale Liguria n. 35 del 2013 interviene sulla l.r. 2/2007 per aggiornare la governance della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione, nonché il sistema di finanziamento degli interventi regionali. La disciplina si applica nel territorio della Regione Liguria.

Ambito della programmazione e dei soggetti coinvolti

La modifica amplia e aggiorna i riferimenti ai soggetti e agli ambiti considerati rilevanti nella politica regionale per ricerca e innovazione. Tra gli interventi più rilevanti:

  • si precisa il riferimento alle attività di ricerca e innovazione nelle piccole, medie e grandi imprese;
  • vengono aggiornati alcuni soggetti istituzionali e scientifici menzionati nella legge originaria;
  • viene introdotto il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine tra i soggetti rilevanti;
  • si richiama espressamente il ruolo dei Poli di Ricerca e Innovazione.

Comitato di indirizzo

Viene riscritto il Comitato di indirizzo, che diventa l’organo consultivo della Giunta regionale in materia di università, ricerca e innovazione, ferme restando le competenze del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie.

Il Comitato supporta la Giunta nelle fasi rilevanti della programmazione e del monitoraggio delle politiche di settore. È nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati, ed è composto da rappresentanti della Regione, dell’Università di Genova, del CNR e degli altri enti di ricerca presenti sul territorio ligure, dell’IIT, degli enti locali, delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, dei distretti tecnologici, dei poli di ricerca e innovazione e di alcuni istituti e centri di eccellenza indicati dalla legge.

I componenti:

  • devono essere scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza;
  • devono rispettare i principi di indipendenza e assenza di conflitto di interessi;
  • restano in carica tre anni;
  • possono essere rinnovati una sola volta.

Il Presidente della Giunta può procedere alla nomina quando sia pervenuta almeno la metà più uno delle designazioni previste, ferma restando l’integrazione successiva. L’attività del Comitato è svolta a titolo gratuito.

Soggetti ammessi ai finanziamenti

La legge introduce una disciplina espressa sui soggetti che possono presentare domanda di finanziamento per interventi in ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Possono presentare domanda:

  • imprese che esercitano attività rientranti nell’art. 2195, comma 1, nn. 1, 2 e 3, c.c.;
  • imprese artigiane di produzione;
  • imprese del settore agroalimentare e florovivaistico.

Gli interventi sono selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale oppure mediante programmazione negoziata.

Fondo regionale per ricerca e innovazione

La legge sostituisce la disciplina del fondo regionale, che viene costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. per finanziare azioni regionali in materia di ricerca e innovazione. Il Fondo è destinato a sostenere:

  • progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;
  • investimenti di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, inclusa la sicurezza dei processi e dei luoghi di lavoro;
  • investimenti innovativi per favorire integrazione produttiva e aggregazione tra imprese;
  • progetti di start-up ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale.

I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. sono regolati da convenzioni approvate dalla Giunta regionale, che disciplinano anche la rendicontazione annuale della gestione. Il Fondo può essere alimentato con risorse comunitarie, statali e regionali.

Beneficiari e forme di agevolazione

Le agevolazioni del Fondo regionale sono concesse a:

  • imprese singole o associate, manifatturiere e di servizi;
  • centri di ricerca pubblici o privati;
  • altri soggetti che concorrono alla realizzazione dei progetti, iniziative e azioni coerenti con le finalità della legge.

Le agevolazioni possono assumere la forma di:

  • contributo a fondo perduto;
  • prestito rimborsabile a tasso agevolato.

Modalità di disciplina finanziaria

La legge aggiorna la disciplina del Fondo precisando che, in caso di prestiti rimborsabili a tasso agevolato, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale devono essere definite in coerenza con la normativa statale richiamata dalla legge regionale.

Regime transitorio

Le risorse ancora disponibili sul previgente Fondo di rotazione costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. possono essere utilizzate per le finalità del nuovo Fondo regionale. La disposizione consente quindi una continuità operativa tra il vecchio e il nuovo sistema di finanziamento.

Obsolescenza

L’atto è sostanzialmente di modifica di una legge del 2007 e opera come testo di aggiornamento della disciplina regionale; non contiene misure temporanee legate a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso, ma è in larga parte assorbito nel testo vigente della legge modificata.

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