L.R. Liguria 33/2013
RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria l’organizzazione, programmazione, affidamento, tariffazione e controllo del trasporto pubblico regionale e locale, definendo bacini, ATO, servizi minimi e aggiuntivi, contributi per investimenti e diritti degli utenti. Prevede anche il PRIIMT, strumento strategico decennale per infrastrutture e mobilità, e norme transitorie e abrogative. Alcune disposizioni sono limitate a specifici anni o a fasi di transizione.
Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale e del PRIIMT in Liguria
Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale e del PRIIMT in Liguria
La legge regola il sistema del trasporto pubblico regionale e locale della Liguria, attribuendo alla Regione e agli enti territoriali competenze di programmazione, affidamento, controllo e finanziamento. Integra inoltre la pianificazione infrastrutturale e della mobilità attraverso il PRIIMT, strumento strategico regionale con validità decennale.
Finalità e obiettivi generali
Il provvedimento riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico e mira a garantire il diritto alla mobilità delle persone. La Regione persegue il miglioramento del servizio, la razionalizzazione della spesa, l’integrazione tra modalità di trasporto, la tutela ambientale, la riduzione del traffico privato, l’innovazione tariffaria e la tutela degli utenti.
Definizioni e classificazione dei servizi
La legge definisce come servizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi collettivi terrestri, marittimi, fluviali e aerei svolti con orari, frequenze e tariffe prestabilite nel territorio regionale. I servizi possono essere ordinari di linea oppure speciali secondo la normativa sui servizi pubblici non di linea. La disciplina distingue servizi automobilistici, tranviari, filoviari, metropolitani, ferroviari, marittimi e fluviali, elicotteristici, funiviari/funicolari e sistemi ettometrici.
Bacini di programmazione, mobilità e servizi minimi
Il bacino di programmazione coincide con il livello territoriale regionale per indirizzo, pianificazione e programmazione. Il bacino di mobilità è l’Ambito Territoriale Ottimale, nel quale opera un sistema integrato e coordinato. I servizi minimi sono quelli necessari a conseguire le finalità della legge e sono organizzati negli ATO; sono a carico del bilancio regionale e sono definiti sulla base del programma dei servizi, tenendo conto di continuità territoriale, integrazione modale, pendolarismo, accessibilità ai servizi pubblici, riduzione di congestione e inquinamento, e dei collegamenti con le stazioni ferroviarie.
Servizi aggiuntivi, autorizzati e complementari
I servizi aggiuntivi integrano i servizi minimi e comportano oneri a carico degli enti locali. I servizi autorizzati integrano i servizi minimi ma non comportano oneri né regionali né locali. I servizi complementari comprendono car pooling, car sharing e bike sharing, finalizzati alla riduzione del traffico e dell’inquinamento; i Comuni ne disciplinano l’uso e possono consentire per il car sharing l’uso delle corsie preferenziali.
Competenze istituzionali e governance del sistema
La Regione esercita, tramite l’Agenzia regionale, le funzioni di programmazione, controllo e amministrazione dei servizi che richiedono esercizio unitario regionale. Il Consiglio regionale approva indirizzi, programmi regionali dei trasporti e il programma dei servizi, tenendo conto della sostenibilità finanziaria. La Giunta approva i criteri di riparto delle risorse tra gli ATO e gli accordi di programma, nonché i piani di investimento. La Regione cura anche l’affidamento e la gestione dei servizi ferroviari di competenza sovracomunale e il relativo contratto di servizio.
Agenzia regionale per il trasporto pubblico regionale e locale
La Regione istituisce, tramite FILSE, un’Agenzia regionale in forma di società di capitali interamente pubblica e con requisiti di in house. L’Agenzia è articolata in assemblea, comitato di presidenza, consiglio di amministrazione, presidente, direttore, collegio sindacale e organo di revisione, con cariche onorifiche e gratuite salvo i rimborsi previsti. Può svolgere programmazione, monitoraggio, controllo, affidamento dei servizi, gestione dei contratti, partecipazione a progetti europei e altre attività associate. Può inoltre gestire direttamente reti e dotazioni essenziali e, se previsto, detenerne la proprietà. Gli organi durano tre esercizi.
Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta
Gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO, approvano i piani di bacino, stipulano gli accordi di programma per pianificazione e copertura dei servizi aggiuntivi, affidano i servizi nel proprio ambito, gestiscono i contratti di servizio e monitorano domanda, offerta e qualità. Possono costituire Agenzie Locali di Mobilità in forma societaria interamente pubblica e affidare loro reti e dotazioni essenziali. Provvedono inoltre alla nomina dei consigli di disciplina delle aziende affidatarie.
Competenze dei Comuni e impianti fissi
I Comuni esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale. Per impianti a fune, tranvie, filovie e metropolitane, le competenze autorizzative si distribuiscono tra Regione, Città metropolitana/enti di area vasta e Comuni a seconda dell’estensione territoriale dell’opera; gli enti di governo competenti rilasciano anche la concessione del servizio, approvano il regolamento di esercizio e dispongono aperture, chiusure e verifiche.
Ambiti Territoriali Ottimali
Sono istituiti un ATO regionale unico per i servizi ferroviari di esercizio unitario regionale e quattro ATO territoriali per i servizi terrestri e marittimi, coincidenti con la Città metropolitana di Genova e le province/enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona. Il governo degli ATO è affidato rispettivamente alla Regione e agli enti di area vasta competenti.
Tavoli di confronto consultivo
La Giunta regionale istituisce tavoli di confronto con funzione consultiva per assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella riforma del sistema. La partecipazione è gratuita.
Accordi di programma e programmazione dei servizi
La Regione stipula accordi di programma con gli enti locali interessati per definire quantità e standard di qualità dei servizi minimi e aggiuntivi, subordinando l’erogazione dei servizi alla effettiva disponibilità delle risorse. Gli accordi hanno durata non inferiore a quella dei contratti di servizio affidati mediante gara e disciplinano anche i servizi tra comuni di ambiti diversi. Per i servizi svolti in parte fuori regione sono necessarie intese con le regioni interessate.
Gestione del servizio e affidamento
Gli enti di governo espletano le procedure di affidamento nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Gli affidamenti devono tener conto dei costi standard o efficienti e di un modello a costo netto per almeno l’80% del servizio; i lotti di gara devono favorire la più ampia partecipazione. Sono individuati i beni essenziali e indispensabili da mettere a disposizione del nuovo gestore, con disciplina del subentro e senza indennizzi al gestore uscente.
Contratto di servizio
Il servizio è regolato da contratto di servizio che deve preservare l’equilibrio economico per tutta la durata dell’affidamento e fissare obiettivi di efficienza, corrispettivi, modalità di modifica, subaffidamenti, penali, standard qualitativi, monitoraggio, certificazione dei bilanci, contabilità separata, trasmissione dei dati per la programmazione e garanzie per la mobilità delle persone con disabilità.
Sostituzione del gestore e tutela del personale
Quando subentra un nuovo gestore, il personale dell’azienda uscente prosegue il rapporto di lavoro nel territorio provinciale di riferimento presso l’impresa subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo condizioni economiche e normative, secondo l’articolo 2112 del codice civile. Il gestore uscente restituisce o vincola i finanziamenti pubblici ricevuti per beni non più utilizzabili, secondo le regole indicate dalla legge.
Subaffidamenti
L’aggiudicatario può subaffidare il servizio mantenendo una prevalenza del servizio e restando unico responsabile. Deve rispettare le procedure di evidenza pubblica, i livelli qualitativi e quantitativi, le tariffe e una distribuzione equilibrata dei subaffidamenti tra i bacini. Il subaffidatario deve possedere i requisiti di legge e applicare il CCNL Autoferrotranvieri. È possibile utilizzare taxi e NCC nelle tratte e fasce orarie a domanda debole.
Tariffe e bigliettazione elettronica
La Giunta regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria considerando utilizzo, percorrenze, comfort, costi, indicizzazione e differenze tra sistemi di trasporto. Il gestore deve conseguire almeno il 35% tra ricavi da traffico e costi operativi, salvo adattamenti per servizi minimi o obblighi specifici. Le tariffe possono essere differenziate per fascia oraria, frequenza, continuità d’uso o reddito dell’utente; per servizi dedicati a territori specifici possono essere previste tariffe diverse per utenti occasionali non residenti. Dal 2016 la Regione avvia la bigliettazione elettronica integrata sull’intero territorio regionale.
Agevolazioni e libera circolazione
Hanno diritto alla libera circolazione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio regionale, determinate categorie di operatori delle forze armate e di polizia, vigilanza ministeriale e regionale, minori di altezza non superiore a 1,15 metri e non vedenti con cani guida. Possono essere previste ulteriori agevolazioni per persone con disabilità o fasce deboli, purché coperte da specifici corrispettivi nel contratto di servizio.
Osservatorio Regionale dei Trasporti
È istituito l’Osservatorio Regionale dei Trasporti, quale supporto alla programmazione, alla redazione dei piani e dei programmi, al monitoraggio tecnico ed economico-finanziario e alla diffusione dei dati verso enti locali, sindacati e associazioni degli utenti. I gestori devono fornire i dati richiesti; in caso di inadempimento si sospende l’erogazione di contributi pubblici e corrispettivi contrattuali. Gli oneri di funzionamento sono ricompresi nelle risorse regionali previste.
Contributi per investimenti, leasing e vincoli sui beni
La Regione può concedere contributi per rinnovo, ristrutturazione e potenziamento del servizio, anche con fondi di coesione territoriale, a enti locali, Agenzie Locali di Mobilità e aziende esercenti. I contributi finanziano l’acquisto e l’ammodernamento di mezzi e la realizzazione di infrastrutture, impianti e dotazioni, anche per migliorare l’accessibilità delle persone con mobilità ridotta. Gli interventi possono essere realizzati anche tramite leasing. I beni finanziati sono vincolati all’uso nel servizio pubblico regionale e locale; per i beni immobili e i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo. Alienazioni e diverse destinazioni richiedono autorizzazione regionale e le plusvalenze vanno accantonate per futuri investimenti nel settore.
Fondo per l’efficientamento e Fondo Regionale Integrativo Trasporti
È previsto un fondo straordinario per l’efficientamento del servizio, con risorse annue pari a 1 milione di euro per dieci anni a partire dal 2017, finalizzate a investimenti e copertura di ammortamenti non sterilizzati, con obbligo di rendicontazione e possibile recupero delle somme non rendicontate. Dal 2021 è istituito anche il Fondo Regionale Integrativo Trasporti, alimentato dalle risorse regionali destinate ai servizi minimi, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge regionale di bilancio.
Riparto delle risorse e anticipazioni 2025-2026
Per specifiche annualità la legge contiene regole puntuali di riparto e anticipazione delle risorse tra gli ambiti territoriali e gli enti di governo. Nel 2025 è prevista la possibilità di anticipazione di liquidità alla Città metropolitana di Genova fino a 14,3 milioni di euro; nel 2026 è prevista un’ulteriore anticipazione fino a 19 milioni di euro per la copertura degli oneri dei rinnovi contrattuali del comparto autoferrotranvieri, da restituire entro i termini statali.
PRIIMT: contenuti, formazione, validità e attuazione
Il PRIIMT è lo strumento strategico regionale per infrastrutture, mobilità sostenibile e trasporto pubblico. Comprende anche il Piano della mobilità ciclistica ligure, ha durata decennale e resta efficace fino al nuovo piano. Contiene quadro conoscitivo, obiettivi strategici, azioni, interventi di coordinamento, risorse attivabili e, per opere già finanziate, PNRR o commissariate, previsioni prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali, con efficacia di variante e dichiarazione di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità. La formazione passa per indirizzi previsionali, documento propedeutico, VAS, adozione della Giunta, proposta e approvazione del Consiglio regionale.
Monitoraggio e varianti del PRIIMT
La Giunta approva di norma ogni due anni un documento di monitoraggio, basato anche sul cruscotto informativo regionale delle opere strategiche. Dopo circa cinque anni può approvare varianti se emergono scostamenti rilevanti; tali varianti non fanno decorrere nuovamente il termine decennale. Sono ammesse anche modifiche non sostanziali coerenti con finalità e obiettivi del piano.
Disciplina transitoria
In attesa dell’approvazione del PRIIMT, la Regione concede contributi a comuni, Città metropolitana e province per interventi di miglioramento, ammodernamento e messa in sicurezza di infrastrutture viarie, pedonali e ciclabili, parcheggi e spazi di accesso al trasporto pubblico, nonché per il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana. La Giunta definisce annualmente priorità, requisiti e criteri, e la concessione avviene con graduatoria entro novanta giorni dalle domande.
Disposizioni finali e abrogazioni
La legge contiene una copertura finanziaria a carico delle unità di bilancio regionali indicate e abroga numerose discipline previgenti sul trasporto pubblico locale e su altri interventi settoriali. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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