L.R. Liguria 36/2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Liguria l’agricoltura sociale, definendone requisiti, registro regionale, linee guida, formazione e misure di valorizzazione. Prevede l’uso di fondi 2014/2020 per le azioni previste. È rilevante per le aziende agricole che intendano ottenere il riconoscimento di azienda agricola sociale e per i relativi servizi e priorità operative.
Disciplina dell’agricoltura sociale in Liguria
Disciplina dell’agricoltura sociale in Liguria
La legge regionale della Liguria n. 36/2013 promuove l’agricoltura sociale come forma di multifunzionalità dell’attività agricola, con l’obiettivo di integrare servizi di utilità sociale, socio-educativa, lavorativa e di inclusione nei territori rurali. La disciplina si applica nel territorio ligure e collega l’azione agricola alle politiche sociali, sociosanitarie e di programmazione regionale.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce all’agricoltura sociale una valenza strategica per lo sviluppo socio-economico dei territori rurali. La finalità generale è quella di favorire, oltre alla produzione agricola, interventi e servizi a carattere sociale, con ricadute anche sullo sviluppo dei prodotti locali, sull’occupazione e sulle opportunità di reddito.
Definizioni rilevanti
La legge definisce l’agricoltura sociale come l’attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e con le istituzioni competenti, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante varie attività, tra cui:
- inclusione sociale e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- attività socio-educative e di socializzazione per soggetti con fragilità sociale;
- sostegno e reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità;
- ospitalità anche ludico-ricreativa per categorie deboli;
- attività presso aziende agricole ai sensi della normativa penitenziaria;
- percorsi di inserimento socio-lavorativo tramite assunzioni, tirocini e formazione sul lavoro;
- ulteriori attività o servizi, come orti sociali e pet therapy, se previsti dalle linee guida.
Sono inoltre definite le aziende agricole sociali come quelle in cui i soggetti previsti dalla legge svolgono attività agricole integrate con le azioni sociali; gli operatori dell’agricoltura sociale come i soggetti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni; e il Piano delle attività agricole sociali come il documento adottato dall’azienda per ottenere il riconoscimento.
Requisiti per il riconoscimento di azienda agricola sociale
Le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale se:
- attuano i servizi previsti dalla legge in coerenza con le politiche sociali vigenti;
- impiegano per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo secondo i parametri regionali;
- mantengono un rapporto di connessione tra attività sociale e attività agricola, che deve restare prevalente.
La prevalenza dell’attività agricola si considera realizzata quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola dall’imprenditore è superiore a quello necessario per l’attività sociale rilevata separatamente.
Per l’iscrizione al registro regionale l’azienda deve presentare alla Regione un Piano delle attività agricole e sociali, nel quale sono indicati soggetti coinvolti, modalità e strumenti di integrazione delle attività sociali nell’azienda. Il piano può essere sviluppato in raccordo con le istituzioni territoriali competenti in ambito sociale.
Registro regionale delle aziende agricole sociali
È istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali, nel quale sono iscritte le aziende che ne facciano richiesta e che rispettino i criteri della legge e delle linee guida regionali.
L’iscrizione al registro è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla legge. Il registro è tenuto, aggiornato e pubblicizzato dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.
Linee guida regionali
La Giunta regionale approva linee guida che disciplinano in modo operativo la materia. Le linee guida definiscono in particolare:
- requisiti delle aziende e delle strutture aziendali per l’iscrizione al registro;
- requisiti degli operatori dell’agricoltura sociale;
- modalità di iscrizione al registro;
- tipologie dei servizi e procedure per il loro riconoscimento;
- elenco delle attività e dei servizi esclusi;
- aree verdi a gestione sociale promosse da soggetti pubblici o privati;
- requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali;
- indicazioni per la formazione;
- modalità di controllo e monitoraggio;
- modalità di tenuta e aggiornamento del registro;
- ulteriori definizioni e procedure necessarie per attuare la legge.
Formazione
La Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento professionale per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, rivolti a imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori dipendenti. Sono inoltre previsti corsi di formazione di base, professionali e anche sperimentali per i soggetti del Terzo Settore richiamati dalla legge regionale n. 42/2012.
Misure di valorizzazione e sostegno
La Regione prevede diverse azioni di promozione e supporto per le aziende agricole sociali, tra cui:
- valorizzazione della conoscenza delle aziende, dei loro prodotti e servizi anche tramite circuiti turistici compatibili e filiera corta;
- favore nell’affidamento di beni pubblici disponibili, nel rispetto della disciplina regionale su demanio e patrimonio;
- promozione dei prodotti agroalimentari delle aziende agricole sociali anche per la ristorazione collettiva affidata da enti pubblici;
- priorità nell’ambito di graduatorie e bandi;
- assegnazione prioritaria in uso dei beni agricoli o forestali confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio pubblico, secondo la normativa richiamata.
Programmazione e fonti di attuazione
Le attività di agricoltura sociale sono attuate attraverso:
- strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati dalla normativa comunitaria;
- politiche attive di inserimento educativo, lavorativo e sociale previste dalla normativa regionale sui servizi sociali e sociosanitari;
- altri programmi regionali e nazionali attinenti alla materia.
Le azioni della legge sono realizzate nell’ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.
Rete regionale delle aziende agricole sociali
La Regione promuove una rete regionale delle aziende agricole sociali per coordinare le strutture regionali interessate e tutti i soggetti coinvolti, anche a livello territoriale.
La rete costituisce il riferimento per le azioni di valorizzazione e sostegno previste dalla legge. In tale ambito la Regione, secondo le modalità definite dalle linee guida, può:
- attivare tavoli territoriali di confronto;
- raccogliere dati sui servizi offerti;
- promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche con coinvolgimento territoriale.
Modifica di altra legge regionale
La legge modifica la l.r. 19/2012 sulla filiera corta, aggiungendo che, nell’ambito delle priorità previste per le aziende agricole, è riconosciuta priorità alle aziende agricole sociali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Non emergono nel testo termini finali di efficacia, ma alcune disposizioni fanno espresso riferimento al periodo di programmazione europea 2014/2020, ormai concluso.
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