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Legge

L.R. Abruzzo 41/2020

Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 41/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina tatuaggio, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente, imponendo SCIA, responsabile tecnico, formazione obbligatoria, regole igienico-sanitarie, divieti per minori e sedi vietate, controlli comunali/ASL e sanzioni. È prevista anche la possibilità di affitto di postazione. Molte misure operative dipendono dal regolamento regionale previsto entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Disciplina di tatuaggio, piercing e pratiche correlate in Abruzzo

Disciplina di tatuaggio, piercing e pratiche correlate in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo tutela la salute e regola l’esercizio professionale delle attività di tatuaggio, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente, definendone ambito, requisiti, controlli e sanzioni. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e rinvia in più punti a un regolamento regionale attuativo.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica alle attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate individuate nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo. Ai fini della disciplina:

  • il tatuaggio è la colorazione permanente del corpo mediante introduzione sottocutanea o intradermica di pigmenti;
  • il piercing è la perforazione di una parte del corpo per inserire anelli o altri monili;
  • la dermopigmentazione o trucco permanente è un trattamento estetico che inserisce pigmenti nel derma con aghi molto sottili. I profili professionali di operatore di piercing, di tatuaggio e di dermopigmentista/trucco permanente sono definiti dal medesimo Repertorio regionale.

Piercing al lobo dell’orecchio

Per il piercing al lobo dell’orecchio è richiesta una comunicazione preventiva al Comune e all’ASL territorialmente competenti. L’attività deve essere svolta in locali o spazi igienicamente idonei e con tecniche che garantiscano sicurezza e sterilità.

Divieti e tutele per i minori

La legge introduce limiti stringenti, soprattutto a tutela dei minori. In particolare:

  • tatuaggi, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente non possono essere eseguiti su minori di 18 anni senza il consenso informato personale di tutti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;
  • sono comunque vietati dermopigmentazione, trucco permanente e tatuaggi ai minori di 16 anni;
  • sono vietati i piercing ai minori di 14 anni, salvo il piercing al lobo dell’orecchio con consenso informato dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • sono vietati tatuaggi e piercing in sedi anatomiche che possono comportare conseguenze invalidanti permanenti o in aree a cicatrizzazione difficile, nonché tatuaggi artistici su palpebra, bulbo oculare e mucose genitali e piercing sulla palpebra. È inoltre vietata l’eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie, così come il tatuaggio e il piercing sugli animali, salvo le marche identificative. Il cliente deve sempre sottoscrivere il consenso informato sui rischi e sulle precauzioni post-trattamento.

Competenze della Regione

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento regionale deve disciplinare numerosi aspetti operativi, tra cui requisiti igienico-sanitari, contenuti del consenso informato, formazione, adeguamento degli operatori, autorizzazione delle manifestazioni pubbliche e apprendimento professionalizzante. La Giunta regionale istituisce inoltre un elenco ricognitivo degli operatori autorizzati, pubblicato sul sito istituzionale, al quale possono iscriversi gli operatori in possesso dei requisiti e che abbiano presentato SCIA. I Comuni trasmettono annualmente i dati necessari.

Competenze dei Comuni e avvio dell’attività

L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito e in luoghi pubblici o privati, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune dove ha sede l’attività. Ogni sede deve avere almeno un responsabile tecnico, scelto tra titolare, socio partecipante al lavoro o dipendente in possesso della qualifica professionale prevista. La SCIA deve essere esposta nei locali. Chi opera in forma autonoma, se in possesso dei requisiti della legge quadro sull’artigianato, si iscrive anche all’albo delle imprese artigiane della Camera di commercio competente.

Affitto della poltrona

È ammesso l’affitto a terzi, purché in possesso dei requisiti professionali, di una o più postazioni di lavoro all’interno dello studio professionale. L’istituto è subordinato a una specifica SCIA secondo le medesime modalità previste per l’avvio dell’attività.

Formazione e aggiornamento professionale

La formazione obbligatoria e gli aggiornamenti per tatuatori, piercer, dermopigmentisti e operatori di trucco permanente sono definiti nell’ambito della formazione professionale regionale. I percorsi devono assicurare competenze igienico-sanitarie, di prevenzione e artistiche. Il tutor dei tirocini può essere soltanto un professionista con almeno 5 anni di esperienza nel settore. Gli operatori di tatuaggio e piercing devono partecipare periodicamente ad attività di aggiornamento.

Manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing sono autorizzate dalle autorità sanitarie locali previa presentazione di una relazione tecnica dettagliata sugli ambienti, sugli stand, su eventuali aree ludico-ricreative, sulle attrezzature monouso e sulla planimetria dell’area. Durante le manifestazioni devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, con vigilanza dei servizi di igiene pubblica.

Vigilanza, controlli e sospensione dell’attività

I Comuni vigilano sul rispetto dei requisiti normativi, mentre l’ASL verifica i requisiti igienico-sanitari. Se emergono carenze igieniche, l’ASL indica gli adeguamenti con un termine congruo; in caso di gravi carenze propone al Comune la sospensione dell’attività. Il Comune sospende l’attività nei casi previsti e, se persistono le irregolarità dopo diffida, dispone la chiusura nei casi di gravi carenze igienico-sanitarie o negli altri casi previsti dal regolamento comunale.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono di competenza dei Comuni e riguardano, tra l’altro:

  • esercizio senza SCIA;
  • esercizio senza formazione o aggiornamenti obbligatori;
  • esercizio senza requisiti igienico-sanitari;
  • violazione dei divieti della legge;
  • mancata designazione del responsabile tecnico per ciascuna sede. Per le violazioni più gravi è prevista anche la chiusura immediata dell’attività. I proventi sono trattenuti dai Comuni e possono essere destinati anche alle campagne informative.

Campagne informative e sostegno alla formazione

La Regione promuove campagne informative, senza nuovi oneri per il bilancio, rivolte soprattutto ai giovani sui rischi delle pratiche scorrette e contro l’abusivismo, con il coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Può inoltre sostenere iniziative di alta formazione nel tatuaggio artistico, sempre senza maggiori oneri.

Norme transitorie e decorrenza

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo. Chi già esercitava tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore della legge, inclusi i dipendenti, deve partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le modalità e i termini fissati dal regolamento; gli adeguamenti ai requisiti del regolamento regionale devono essere effettuati entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

La legge è dichiarata priva di maggiori oneri per la finanza pubblica. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

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