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Legge

L.R. Abruzzo 40/2020

Norme urgenti in materia di rifiuti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 40/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 22 dicembre 2020, n. 40 introduce misure urgenti per promuovere raccolta differenziata, corretto smaltimento e riciclaggio dei dispositivi di protezione monouso. Prevede contenitori dedicati nelle sedi regionali, contributi ai Comuni, una campagna di sensibilizzazione e l’eventuale realizzazione di un impianto pubblico. La disciplina è in vigore dal 24 dicembre 2020; gli interventi finanziari previsti riguardano l’esercizio 2020.

Raccolta differenziata e smaltimento dei dispositivi di protezione monouso

Norme urgenti in materia di rifiuti e gestione dei dispositivi di protezione monouso

La legge regionale Abruzzo disciplina misure urgenti per favorire la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione monouso, con finalità di tutela della salute e dell’ambiente. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si concentra su sedi regionali, Comuni, informazione ai cittadini e possibilità di un impianto pubblico di riciclaggio.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a evitare che i dispositivi di protezione monouso vengano dispersi nell’ambiente o smaltiti in modo scorretto. Per conseguire tali obiettivi, la Regione promuove:

  • l’uso di contenitori idonei per la raccolta differenziata presso le proprie sedi istituzionali;
  • l’erogazione di contributi ai Comuni;
  • una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini;
  • la realizzazione di un impianto pubblico per il riciclaggio.

La tipologia dei dispositivi di protezione monouso da conferire nei contenitori dedicati è definita dalla Giunta regionale, sentita la competente Struttura regionale.

Misure per le sedi e gli uffici regionali

Presso le sedi istituzionali e gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale devono essere collocati contenitori idonei per la raccolta differenziata, preferibilmente in prossimità delle uscite dai luoghi di lavoro.

Sono inoltre previste regole e procedure per raccomandare a dipendenti regionali e utenti esterni di non gettare tali dispositivi nei contenitori non dedicati, come:

  • cestini individuali;
  • cestini a servizio delle scrivanie;
  • cestini lungo i corridoi;
  • contenitori nei servizi igienici;
  • contenitori nei locali di ristoro.

L’attuazione spetta alle strutture competenti del Consiglio e della Giunta regionale e deve avvenire con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Misure per i Comuni e utilizzo dei contributi regionali

I Comuni utilizzano i contributi regionali per acquistare e collocare contenitori idonei alla raccolta differenziata dei dispositivi di protezione monouso:

  • presso i propri uffici comunali;
  • in prossimità delle uscite dei luoghi del territorio comunale in cui sia ritenuto maggiore il flusso di persone.

La ripartizione e le modalità di erogazione dei contributi devono essere definite dalla Giunta regionale tenendo conto della popolazione residente e delle specifiche esigenze di ciascun Comune, con possibilità di prevedere una compartecipazione alla spesa.

Disposizioni tecniche e attuative per la raccolta

Il posizionamento e le caratteristiche dei contenitori, nonché il prelievo dei rifiuti e il loro conferimento al gestore, devono avvenire secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Impianto pubblico per il riciclaggio

La Regione prevede anche misure per favorire la realizzazione di un impianto pubblico destinato al riciclaggio dei dispositivi di protezione monouso, da collocare presso un impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti già esistente.

Anche in questo caso la Giunta regionale deve definire criteri e modalità di attuazione, eventualmente prevedendo un apposito contributo.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2020 gli oneri sono quantificati in:

  • euro 100.000,00 per l’attuazione delle disposizioni sui contributi ai Comuni;
  • euro 100.000,00 per l’attuazione delle misure relative all’impianto di riciclaggio.

La copertura è assicurata con risorse già allocate nel bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, a valere sulla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo 292210/3, denominato “Fondo regionale interventi di prevenzione da inquinamento e risanamento ambientale”.

Termini di attuazione ed entrata in vigore

La Giunta regionale deve adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge:

  • la deliberazione sui criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni;
  • la deliberazione sui criteri e le modalità per la realizzazione dell’impianto pubblico di riciclaggio.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è quindi applicabile dal 24 dicembre 2020.

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