Cassazione Civile, Ordinanza n. 15918/2026 del 23/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società appaltatrice nei confronti della società committente e della società acquirente di un immobile. L'attrice sosteneva di avere crediti per lavori edili eseguiti negli anni 2016-2018, documentati da due decreti ingiuntivi e da una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto parte del credito; lamentava che, poco dopo tale pronuncia, la debitrice avesse venduto alla società collegata un intero piano dell'immobile costituente garanzia patrimoniale, senza effettivo incasso del prezzo e in un contesto di grave dissesto. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la revocatoria, dichiarando inefficace l'atto di vendita verso la creditrice. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita inesistenza del credito, deducendo che una perizia contrattuale del 21.11.2018 avrebbe escluso ogni credito della controparte e che una successiva sentenza di appello n. 966/2023 avrebbe definitivamente negato il credito; 2) omesso esame di tale sentenza n. 966/2023 quale fatto decisivo; 3) insussistenza della scientia damni, poiché in assenza di un credito non vi sarebbe stata consapevolezza di arrecare pregiudizio; 4) insussistenza dell'eventus damni, perché l'immobile era già gravato da ipoteca per mutuo fondiario e l'acquirente ne avrebbe assunto l'accollo, sicché il bene sarebbe stato comunque incapiente per il creditore chirografario. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che: il credito, pur litigioso e non definitivamente accertato, permaneva a fondamento dell'interesse all'azione revocatoria; la revocatoria non presuppone la definitività del credito, essendo sufficiente la sua litigiosità al momento dell'atto; la scientia damni resta valutabile anche in presenza di un credito non ancora passato in giudicato; la presenza di ipoteca non esclude l'eventus damni, che va apprezzato in chiave prognostica e non con riferimento statico al solo momento dell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inefficace nei confronti della creditrice l'atto di compravendita del 17 luglio 2020. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'affermazione che, in presenza di un credito litigioso e non definitivamente escluso, permane l'interesse ad agire in revocatoria; che la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta dalla situazione complessiva; e che la garanzia patrimoniale non risulta neutralizzata solo perché il bene era ipotecato o assoggettato ad accollo del mutuo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria è esperibile anche in presenza di un credito litigioso; ai fini di scientia damni ed eventus damni non è decisiva la definitività del credito al momento dell'atto, ma la sua esistenza come ragione creditoria non manifestamente insussistente e la sua idoneità a essere pregiudicata dall'atto dispositivo.
art. 2740 c.c.
La garanzia patrimoniale del debitore rileva in termini di tutela della consistenza complessiva del patrimonio aggredibile dal creditore; la presenza di vincoli sul bene non esclude di per sé il pregiudizio arrecato da un atto di disposizione.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per sostenere la caducazione delle statuizioni dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata, ma la Corte non accoglie l'assunto ai fini della revocatoria, valorizzando la permanenza della litigiosità fino al giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare violazioni di legge in relazione all'art. 2901 c.c. e all'art. 2740 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare l'omesso esame della sentenza d'appello n. 966/2023 quale fatto decisivo.
art. 96, 3° co., c.p.c.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ritenendo ricorrenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante non deve essere definitivamente accertato con giudicato al momento della proposizione o della decisione: è sufficiente che esso sia esistente e litigioso, purché non sia manifestamente insussistente.
- La pendenza di giudizi sull'accertamento del credito non elimina, di per sé, l'interesse ad agire in revocatoria; tale interesse viene meno solo quando l'inesistenza del credito sia definitivamente accertata.
- La scientia damni può essere desunta dalla complessiva situazione di fatto e dal contesto dell'atto dispositivo, senza che l'eventuale contestazione del credito escluda automaticamente la consapevolezza del pregiudizio.
- L'eventus damni va valutato in termini concreti e prognostici, con riguardo alla futura capacità del patrimonio del debitore di soddisfare il creditore; la mera esistenza di un'ipoteca o di un accollo del mutuo non esclude automaticamente il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione.
- Ai fini della revocatoria, ciò che rileva è la sottrazione o la compromissione della garanzia patrimoniale complessiva, non la sola possibilità di esecuzione immediata su uno specifico bene al momento dell'atto.
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