Circolare INAIL n. 20 del 28 marzo 1985
Legge 10 maggio 1982, n. 251. Art. 16. Omessa o errata indicazione del codice fiscale e relative sanzioni. Applicazione del disposto alla Gestione per conto dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’obbligo di indicare il codice fiscale nelle denunce di infortunio o malattia professionale vale anche per le Amministrazioni statali. In coerenza con il parere del Ministero del lavoro, viene sciolta la riserva già formulata e si stabilisce che la sanzione amministrativa di lire 50.000 si applica anche alle Amministrazioni dello Stato. Fa eccezione l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per la quale la sanzione non opera perché il rapporto assicurativo è gestito direttamente dall’Amministrazione, mentre l’INAIL svolge solo valutazioni medico-legali.
Omessa o errata indicazione del codice fiscale e sanzioni; applicazione alla Gestione per conto dello Stato
Omessa o errata indicazione del codice fiscale e relative sanzioni: applicazione alla Gestione per conto dello Stato
La circolare interviene sul regime sanzionatorio previsto dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, con particolare riguardo all’obbligo di indicare il codice fiscale nelle denunce di infortunio o di malattia professionale. Il documento chiarisce inoltre l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa nei confronti delle Amministrazioni statali, alla luce dei chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Richiamo alla precedente circolare n. 50/1984
La circolare si pone in continuità con la n. 50/1984, nella quale erano già state fornite istruzioni sulla natura delle sanzioni previste dall’articolo 16 della legge n. 251/1982, sulle modalità di esazione, sulle categorie di assicurati interessate e sulle procedure operative da seguire. Il presente intervento non modifica quell’impostazione, ma la integra con un chiarimento specifico relativo alla Gestione per conto dello Stato.
Obbligo di indicazione del codice fiscale
Per i lavoratori dipendenti dello Stato viene ribadita l’obbligatorietà, in capo alle Amministrazioni statali, di indicare il numero di codice fiscale nelle denunce di infortunio o di malattia professionale. Tale adempimento è confermato come dovuto anche nel contesto della gestione assicurativa dei dipendenti pubblici.
Applicazione della sanzione alle Amministrazioni dello Stato
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che la Pubblica Amministrazione, quale espressione dello Stato-persona giuridica, deve essere considerata alla stregua di qualsiasi altro datore di lavoro, con conseguente assoggettamento alle sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di inadempimento. In forza di tale orientamento, la riserva formulata nella circolare n. 50/1984 viene sciolta e la sanzione di lire 50.000 prevista dalla legge n. 251/1982 deve essere applicata anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Esclusione per l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni
La circolare precisa un’eccezione: la sanzione non va applicata all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. La ragione risiede nel fatto che, per tale Amministrazione, il rapporto assicurativo è gestito direttamente dalla stessa, mentre l’INAIL svolge unicamente valutazioni medico-legali. Questa peculiarità esclude l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per l’omessa o errata indicazione del codice fiscale.
Punti principali
Premessa e richiamo alla circolare n. 50/1984
La circolare richiama le istruzioni già fornite con la n. 50/1984 in materia di natura delle sanzioni previste dall’articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, della loro esazione, delle categorie di assicurati interessate e delle modalità operative da seguire.
Obbligo di indicare il codice fiscale per i lavoratori dipendenti dello Stato
Per i lavoratori dipendenti dello Stato resta confermato l’obbligo per le Amministrazioni statali di indicare il numero di codice fiscale nelle denunce di infortunio o di malattia professionale.
Applicazione della sanzione alle Amministrazioni statali
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha chiarito che la Pubblica Amministrazione, in quanto espressione dello Stato-persona giuridica, deve essere considerata alla stregua di qualunque altro datore di lavoro e quindi è soggetta alle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza. Di conseguenza, la sanzione di lire 50.000 prevista dalla legge 251/1982 deve essere applicata anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Esclusione per l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni
La sanzione non deve invece essere applicata all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, poiché il rapporto assicurativo è gestito direttamente da tale Amministrazione e l’INAIL effettua soltanto le valutazioni medico-legali.
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