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Circolare

Circolare INAIL n. 19 del 20 marzo 1985

Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni. Decreto interministeriale 31 maggio 1984.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto interministeriale 31 maggio 1984 pubblicato in G.U. il 2 marzo 1985, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi è fissato al 22%. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 31 maggio 1984 e, per effetto retroattivo, anche ai piani comunicati dalla Sede dal 31 maggio 1984 in poi su domande presentate prima di tale data. Sono inoltre accolte le richieste di restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza e, ove emergano richieste di interessi superiori al dovuto, si procede al ricalcolo e al rimborso delle differenze.

Interessi sulle rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori di legge; fissazione al 22%

Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni dei debiti contributivi

La circolare INAIL n. 19 del 20 marzo 1985 interviene sulla misura degli interessi dovuti dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei debiti per premi e accessori di legge. Il provvedimento recepisce il decreto interministeriale 31 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 2 marzo 1985, e ne chiarisce l'ambito applicativo, anche con effetti retroattivi.

Nuova misura del tasso

Il decreto interministeriale richiamato ha fissato il tasso di interesse al 22% per i pagamenti rateali o dilazionati dei debiti contributivi. La decorrenza è indicata dal 31 maggio 1984. La circolare precisa che il nuovo tasso si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data.

Applicazione alle istanze anteriori al 31 maggio 1984

In conformità a quanto già chiarito con la circolare n. 51/1982, il nuovo tasso deve essere applicato anche alle domande presentate prima del 31 maggio 1984, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 31 maggio 1984 o successiva. In questo modo, il criterio di applicazione non dipende solo dalla data dell'istanza, ma anche dalla data di comunicazione del piano da parte della Sede.

Effetti retroattivi e rimborsi

La circolare sottolinea che il nuovo tasso di interesse ha effetto retroattivo e che i datori di lavoro hanno diritto a corrispondere gli interessi nella misura fissata dai decreti interministeriali. Per i casi rientranti nelle ipotesi sopra descritte, devono quindi essere accolte le eventuali istanze finalizzate alla restituzione di quanto versato in eccedenza. Inoltre, anche in assenza di una specifica richiesta, quando venga accertato un addebito di interessi superiore al dovuto, si deve procedere al ricalcolo e alla restituzione delle differenze.

Richiamo alle precedenti istruzioni operative

Nel comunicare la nuova disciplina, l'INAIL richiama espressamente le istruzioni contenute nelle circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982. Viene inoltre allegato un prospetto riepilogativo aggiornato, che sostituisce e aggiorna quello già unito alla circolare n. 63/1984.

Prospetto storico dei tassi di interesse

L'allegato riporta l'evoluzione delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificata e integrata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto elenca le diverse misure succedutesi nel tempo, con indicazione della data del decreto, della decorrenza e della circolare di riferimento.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso di interesse

Il decreto interministeriale 31 maggio 1984 ha stabilito al 22% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni dei pagamenti relativi a debiti per premi e accessori di legge.

Decorrenza e ambito di applicazione

La misura ha decorrenza dal 31 maggio 1984 e si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire da tale data. Inoltre, in coerenza con le istruzioni della circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle domande presentate prima del 31 maggio 1984 se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato dalla Sede in data 31 maggio 1984 o successiva.

Restituzione di somme indebitamente versate

Poiché il nuovo tasso produce effetti retroattivi, le eventuali istanze di rimborso delle somme versate in eccesso devono essere accolte per i casi rientranti nelle ipotesi indicate. Analogamente, se si rileva senza specifica domanda la richiesta di interessi in misura superiore a quella dovuta, occorre procedere al ricalcolo e alla restituzione delle differenze.

Richiamo a precedenti istruzioni

La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982 e segnala l'allegato prospetto riepilogativo aggiornato rispetto a quello già unito alla circolare n. 63/1984.

Quadro storico delle misure dei tassi

L'allegato riporta le misure dei tassi di interesse succedutesi nel tempo per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni, con indicazione del decreto e della relativa circolare di riferimento.

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