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Circolare

Circolare INAIL n. 26 del 29 aprile 1985

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali delle Compagnie e gruppi portuali di cui all art. 110 del codice della navigazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce il decreto ministeriale 9 marzo 1985, che aggiorna per il periodo 1° febbraio-29 giugno 1985 le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali. Indica gli importi da assumere per la contribuzione e per le prestazioni assicurative, chiarendo che il numero di giornate da utilizzare per il premio resta invariato. La circolare disciplina inoltre l’applicazione alle indennità per inabilità temporanea e alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, precisando i criteri di riliquidazione e sostituendo le istruzioni della circolare n. 3/1984.

Retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori portuali e criteri di applicazione ai fini assicurativi INAIL

Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali

La circolare INAIL n. 26 del 29 aprile 1985 recepisce il decreto ministeriale 9 marzo 1985, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale vengono aggiornate le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’art. 110 del codice della navigazione. Le nuove misure valgono per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 29 giugno 1985 e incidono sia sulla contribuzione sia sulle prestazioni assicurative in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i lavoratori portuali delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, comprendendo i lavoratori permanenti, avventizi e occasionali richiamati dal decreto ministeriale. Il provvedimento è adottato ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL ed è fondato sull’art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nuove retribuzioni convenzionali

Il decreto fissa le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere:

  • per le compagnie portuali, lavoratori permanenti e avventizi: L. 56.280;
  • per i gruppi portuali: L. 28.770.

La circolare precisa che tali importi costituiscono la base da assumere sia per la determinazione di alcune prestazioni sia per il calcolo dei premi assicurativi, secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.

Contribuzione e base di calcolo del premio

Ai fini del premio di assicurazione, il numero delle giornate da prendere a base resta invariato rispetto all’anno precedente. Pertanto, la retribuzione convenzionale giornaliera va moltiplicata:

  • per 12 giornate al mese;
  • oppure per 144 giornate all’anno.

Per i lavoratori portuali permanenti, il decreto conferma che la retribuzione da assumere come base per il calcolo del premio corrisponde alla retribuzione convenzionale giornaliera indicata, moltiplicata secondo il coefficiente sopra richiamato. Per gli avventizi e occasionali, la retribuzione convenzionale va moltiplicata per le giornate effettivamente lavorate, indipendentemente dal numero di ore svolte in ciascuna giornata.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le nuove retribuzioni convenzionali si applicano:

  • agli eventi verificatisi dal 1° febbraio 1985;
  • ai casi in cui, alla medesima data, l’assistito fosse ancora in trattamento di temporanea.

La Direzione generale predisporrà un apposito tabulato per l’individuazione dei casi interessati, con l’indicazione anche degli importi da erogare a titolo di conguaglio. La corresponsione di tali importi è demandata alle unità periferiche secondo le modalità ordinarie.

Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il decreto stabilisce che la retribuzione annua di riferimento sia pari a trecento volte la retribuzione convenzionale giornaliera, ferma restando la disciplina del terzo comma dell’art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965, come sostituito dall’art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Ne consegue che, per i casi avvenuti dal 1° febbraio 1985:

  • le rendite relative alle compagnie portuali sono liquidate sul massimale di L. 16.030.000, poiché la retribuzione convenzionale supera il limite previsto;
  • le rendite relative ai gruppi portuali sono liquidate sul minimale di L. 8.631.000.

Riliquidazione e rapporti con le istruzioni precedenti

Le rendite eventualmente costituite prima dell’emanazione delle nuove disposizioni saranno riliquidate dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. La circolare precisa inoltre che le presenti istruzioni sostituiscono quelle già emanate con la circolare n. 3/1984.

Richiami normativi essenziali

Il provvedimento richiama in particolare:

  • l’art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • l’art. 116, terzo comma, del medesimo testo unico, come modificato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251;
  • gli artt. 30, primo comma, e 41 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • l’art. 110 del codice della navigazione;
  • gli artt. 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione.

La circolare si inserisce dunque nel quadro dell’aggiornamento periodico delle basi retributive convenzionali per il settore portuale, con effetti sia per la contribuzione sia per la liquidazione delle prestazioni INAIL.

Punti principali

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali

Il decreto ministeriale del 9 marzo 1985 fissa, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 29 giugno 1985, le nuove retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali di cui all’art. 110 del codice della navigazione: L. 56.280 per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi) e L. 28.770 per i gruppi portuali.

Base di calcolo della contribuzione

Ai fini del premio di assicurazione, il numero delle giornate da assumere a base resta invariato rispetto all’anno precedente. La retribuzione convenzionale giornaliera va quindi moltiplicata per 12 giornate al mese o per 144 giornate all’anno.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Le nuove retribuzioni convenzionali si applicano agli eventi verificatisi dal 1° febbraio 1985 e ai casi in cui, a tale data, l’assistito fosse ancora in trattamento di temporanea. La Direzione generale predisporrà un tabulato con l’indicazione dei casi interessati e degli importi da erogare a titolo di conguaglio; la corresponsione avverrà tramite le unità periferiche secondo le ordinarie modalità.

Rendite per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione delle rendite, la base annua è pari a 300 volte la retribuzione convenzionale giornaliera, nel rispetto dell’art. 116, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965. Per i casi verificatisi dal 1° febbraio 1985, le rendite sono liquidate sul massimale di L. 16.030.000 per le compagnie portuali e sul minimale di L. 8.631.000 per i gruppi portuali.

Riliquidazione e sostituzione di precedenti istruzioni

Le rendite eventualmente costituite prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni saranno riliquidate dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono quelle emanate con la circolare n. 3/1984.

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