Circolare INAIL n. 27 del 29 aprile 1985
Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al DPR 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, in seguito al parere del Ministero del Lavoro, che la retribuzione convenzionale prevista dall'art. 6 della legge n. 25/1983 si applica solo ai tecnici di radiologia autonomi. Per i tecnici dipendenti resta valida la liquidazione delle rendite sulla retribuzione effettiva ex art. 116 del T.U. n. 1124/1965. Le rendite già costituite dal 1983 sulla base della retribuzione minima di legge devono essere ricalcolate sulla retribuzione effettiva entro i limiti di minimo e massimo del settore industriale. Fino al decreto attuativo dell'art. 6, le rendite degli autonomi continuano a essere calcolate sul minimale retributivo.
Ambito di applicazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica
Legge 31 gennaio 1983, n. 25 – tecnici sanitari di radiologia medica
La circolare interviene per precisare l'ambito applicativo della retribuzione convenzionale introdotta dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, in materia di regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Il chiarimento discende dal parere espresso dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, richiamato a seguito della riserva formulata con la circolare n. 47/1983.
Ambito soggettivo della retribuzione convenzionale
La precisazione centrale riguarda la delimitazione dei destinatari della retribuzione convenzionale. L'operatività di tale criterio retributivo viene circoscritta ai soli tecnici di radiologia autonomi. Ne consegue che la disciplina non si estende ai tecnici dipendenti.
Regime applicabile ai tecnici dipendenti
Per i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti resta confermata la disciplina già in vigore prima della legge n. 25/1983. Le rendite loro spettanti devono essere liquidate sulla base della retribuzione effettiva, ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Ricalcolo delle rendite già costituite
La circolare dispone che le rendite eventualmente costituite dalla data di entrata in vigore della legge n. 25/1983, se prudenzialmente determinate sulla retribuzione minima di legge in applicazione delle indicazioni precedenti, devono essere ricalcolate sulla retribuzione effettiva. Tale ricalcolo deve avvenire nei limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.
Modalità operative e gestione dei casi
L'evidenza delle posizioni interessate dall'adeguamento sarà fornita dalla Direzione generale – Servizio meccanizzazione mediante apposito tabulato. La circolare segnala inoltre che, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 6 da parte del Ministero competente, le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi continueranno ad essere calcolate sul minimale retributivo.
Punti principali
Ambito di applicazione della retribuzione convenzionale
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la retribuzione convenzionale prevista dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 opera esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Regime dei tecnici di radiologia dipendenti
Per i tecnici di radiologia dipendenti resta ferma la disciplina precedente: le rendite devono essere liquidate sulla retribuzione effettiva ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Ricalcolo delle rendite già costituite
Le rendite eventualmente costituite dalla data di entrata in vigore della legge n. 25/1983, se determinate cautelativamente sulla retribuzione minima di legge, devono essere ricalcolate sulla retribuzione effettiva, nei limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.
Gestione dei casi interessati e tecnici autonomi
L'elenco dei casi da adeguare sarà fornito dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione tramite apposito tabulato. In attesa del decreto di attuazione dell'art. 6, le rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi continuano a essere calcolate sul minimale retributivo.
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