Cassazione Civile, Sentenza n. 17961/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento emessi dopo una verifica fiscale (PVC 14/03/2014) che contestavano, per il periodo 2005-2013, l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti: recupero dei costi ai fini delle imposte dirette, recupero dell'IVA (anche in regime di reverse charge), e questioni connesse ai termini di decadenza dell'accertamento (raddoppio dei termini e rapporto con la denuncia penale). La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in sede di appello; l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sollevando profili di diritto sul termine di decadenza, la sussistenza del dolo/frode ai fini IVA in regime di reverse charge, la buona fede del contribuente e l'applicabilità di nuove sanzioni amministrative.
La decisione
Le due cause sono state riunite. Per il ricorso R.G. 19/2017 la Corte ha accolto tutti e quattro i motivi dell'Agenzia (cassando la sentenza d'appello nei punti indicati) e per il ricorso R.G. 10408/2020 ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Le sentenze impugnate sono cassate in relazione ai motivi accolti e le cause rinviate alla C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. In sostanza la Corte ha dato ragione all'Agenzia in buona parte delle questioni di diritto (raddoppio dei termini, rilevanza della responsabilità IVA in regime di reverse charge, obblighi probatori relativi alla buona fede), ma ha rimesso la valutazione di merito al giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Articolo richiamato per i termini di decadenza dell'accertamento IRPEF: la Corte ha confermato che, per avvisi notificati anteriormente alla modifica legislativa, opera il raddoppio dei termini di accertamento
d.P.R. n. 633/1972, art. 57, comma 3
Articolo relativo ai termini di decadenza IVA: la Corte lo interpreta unitamente all'art. 43 DPR 600/1973 per riconoscere il raddoppio dei termini alle notifiche anteriori alla modifica normativa
d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
Disposizione transitoria che salva gli effetti degli avvisi di accertamento notificati prima della data di riferimento; la Corte ne ricava che il raddoppio dei termini si applica agli avvisi notificati prima del 2/9/2015 indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
legge n. 208/2015, art. 1, commi 130-132
Modifiche alla disciplina sul raddoppio dei termini valutate dalla Corte alla luce della disposizione transitoria: le modifiche si applicano ai periodi in corso al 31/12/2016, non agli avvisi già notificati
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Norme in materia di reati tributari richiamate nel quadro delle conseguenze penali/tributarie; la Corte richiama che la presenza di fatti denunziabili incide sul raddoppio dei termini
codice di procedura penale, art. 331
Richiama l'obbligo di denuncia: la Corte afferma che, ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente il riscontro di fatti che impongono l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., senza necessità che l'azione penale sia effettivamente iniziata
d.P.R. n. 633/1972 (norme IVA: art. 19, art. 21, ecc.)
Riferimenti alla disciplina IVA e al regime di reverse charge: la Corte richiama il principio che il diritto alla detrazione in regime di inversione contabile può essere escluso se il cessionario ha commesso evasione o sapeva/avrebbe dovuto sapere dell'artificio (fornitore fittizio) e non prova il vero fornitore
TUIR, art. 109
Articolo richiamato per la deducibilità dei costi: la Corte conferma che la falsità soggettiva delle fatture non esclude automaticamente la deducibilità se il contribuente dimostra l'effettività, inerenza e gli altri requisiti previsti dall'art. 109
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 9-bis.3 (introdotto dal d.lgs. n. 158/2015)
Norma che prevede, per le operazioni inesistenti in regime di reverse charge, l'espunzione dell'IVA e l'applicazione di una sanzione amministrativa (5-10% dell'imponibile, min. 1.000 euro). La Corte richiama lo ius superveniens: il giudice di merito poteva e doveva valutare l'applicazione della sanzione in luogo della convalida della ripresa IVA
codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
Principi sulla ripartizione dell'onere della prova richiamati dalla Corte: chi deduce determinate circostanze deve fornire prova; la CTR ha valutato che la contribuente aveva fornito elementi probatori di effettività degli acquisti ai fini dell'imponibilità/deducibilità
Massime di principio
- Per atti di accertamento notificati anteriormente alle modifiche legislative del 2015, il raddoppio dei termini di decadenza può operare anche in assenza di effettivo esercizio dell'azione penale: è sufficiente il riscontro di fatti che avrebbero imposto l'obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.).
- La sola falsità soggettiva delle fatture non esclude automaticamente la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi: il contribuente può ottenere la deduzione se prova l'effettività, l'inerenza e gli altri requisiti di cui all'art. 109 TUIR.
- In regime di reverse charge il diritto alla detrazione può essere escluso quando il cessionario ha commesso evasione o sapeva/avrebbe dovuto sapere dell'artificio (fornitore fittizio) e non dimostra il vero fornitore; quindi il cessionario deve adottare cautele e fornire prova della buona fede.
- Quando il giudice di merito annulla la ripresa IVA per operazioni inesistenti, deve valutare l'applicabilità dello ius superveniens (sanzione amministrativa introdotta): in luogo della convalida dell'accertamento IVA, può irrogare la sanzione prevista dall'art. 6 comma 9-bis.3 d.lgs. 471/1997.
- In mercati ad alto rischio di frodi (es. rottami ferrosi) l'operatore è tenuto a misure di diligenza documentale: l'assenza di tali cautele può portare a perdere il diritto di detrazione dell'IVA anche se il regime è di reverse charge.
- L'onere della prova resta essenziale: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi impeditivi della deducibilità/detrazione, mentre il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni o la propria buona fede se allega di aver adottato cautele
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