L.R. Sardegna 21/2002
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna il referendum confermativo sulle leggi statutarie approvate dal Consiglio regionale ai sensi dello Statuto speciale. Regola pubblicazione, termini e modalità della richiesta da parte di consiglieri o elettori, verifica di legittimità, indizione, votazione e promulgazione; prevede che non sia richiesto quorum di partecipazione.
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie in Sardegna
Disciplina del referendum sulle leggi statutarie
La legge regionale sarda regola il procedimento di referendum previsto dallo Statuto speciale per le leggi statutarie approvate dal Consiglio regionale. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione autonoma della Sardegna e definisce in modo puntuale pubblicazione, richiesta, controllo di legittimità, voto e promulgazione finale della legge.
Ambito e presupposto del referendum
Il referendum riguarda le leggi approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, definite dalla legge come “leggi statutarie”. La consultazione popolare può essere richiesta entro termini brevi dopo la pubblicazione della legge approvata.
Pubblicazione della legge statutaria e avviso ai fini referendari
Dopo l’approvazione della legge statutaria, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l’approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Il Presidente della Regione pubblica la legge nel Bollettino ufficiale regionale senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo previsto dalla legge. Se l’approvazione è avvenuta a maggioranza assoluta, il titolo deve indicare che la legge è stata approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, e deve contenere l’avvertimento che entro tre mesi possono chiedere il referendum un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali. Se invece la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi, il titolo deve riportare tale circostanza e l’avviso che entro tre mesi può chiederlo un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale.
Nello stesso numero del Bollettino ufficiale viene pubblicata anche la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta, calcolato sulla base dell’ultima revisione semestrale delle liste elettorali.
Soggetti legittimati a richiedere il referendum
La richiesta può provenire:
- da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
- da almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, oppure da almeno un trentesimo degli elettori quando la legge sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi.
Richiesta presentata dai consiglieri regionali
Quando la richiesta è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, le firme sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, che attesta anche la qualità di consigliere in carica. Non è richiesta altra documentazione.
La richiesta deve essere accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato del deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari.
Richiesta presentata dagli elettori: raccolta firme e deposito
Per avviare la raccolta firme, almeno dieci promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari con i certificati elettorali comprovanti l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. In quella sede vengono indicati anche i promotori delegati alle funzioni previste dalla legge.
Della iniziativa è data notizia nel Bollettino ufficiale regionale entro cinque giorni.
Per la raccolta delle firme:
- devono essere utilizzati fogli di dimensioni pari a quelle della carta bollata;
- ogni facciata deve riportare, a stampa o stampigliatura, la dichiarazione di richiesta del referendum con le indicazioni sulla legge da sottoporre a consultazione;
- i fogli, dopo il primo adempimento in cancelleria, vanno presentati alle segreterie comunali della Regione o alle cancellerie degli uffici giudiziari con sede nella Regione per il bollo, la data e la firma del funzionario;
- accanto alle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- le firme sono autenticate da uno dei soggetti abilitati dalla legge statale sull’autenticazione delle sottoscrizioni e dai consiglieri regionali della Sardegna.
Alla richiesta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali; i sindaci devono rilasciarli entro 48 ore dalla domanda.
Il deposito in cancelleria di tutti i fogli firmati e dei certificati, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta formale di referendum.
Verifica di legittimità della richiesta
La legittimità della richiesta è esaminata dall’Ufficio regionale del referendum. Entro trenta giorni dal deposito, l’Ufficio verifica la conformità alla disciplina statutaria e ai requisiti di legge e, se riscontra irregolarità, le contesta ai presentatori nello stesso termine.
I presentatori possono:
- depositare deduzioni entro cinque giorni;
- dichiarare di voler sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla decisione.
L’Ufficio si pronuncia definitivamente entro le successive 48 ore. La decisione è immediatamente comunicata al Presidente della Regione e al delegato dei consiglieri o dei promotori.
Esiti della verifica e promulgazione della legge
Se entro tre mesi non è stata presentata alcuna richiesta di referendum, oppure se la richiesta è stata dichiarata illegittima, il Presidente della Regione promulga la legge con la formula prevista dalla disciplina, dando atto dell’assenza della richiesta o della sua illegittimità.
In questi casi la legge segue il normale iter di promulgazione regionale dopo la scadenza del termine referendario.
Indizione del referendum e quesito
Se la richiesta è legittima, il Presidente della Regione indice il referendum con decreto entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio regionale del referendum.
La data del voto deve cadere in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo al decreto di indizione.
Il quesito richiama il testo della legge regionale approvata ai sensi dello Statuto speciale e indica data e numero del Bollettino ufficiale in cui è stata pubblicata.
Schede, voto e svolgimento della consultazione
Le schede di votazione devono conformarsi ai modelli allegati alla legge e riportare il quesito referendario. Sono fornite dall’Amministrazione regionale.
L’elettore vota segnando con la matita la risposta prescelta o comunque il riquadro corrispondente.
Se si svolgono più referendum contemporaneamente:
- agli elettori sono consegnate schede di colore diverso;
- lo scrutinio segue l’ordine di priorità delle richieste risultante dal decreto di indizione.
Esito del referendum e promulgazione finale
Se il referendum ha esito favorevole, il Presidente della Regione promulga la legge seguendo la formula prevista dalla legge.
Se l’esito è sfavorevole, il Presidente della Regione pubblica il risultato nel Bollettino ufficiale regionale.
Spese
Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche quando sostenute da altre amministrazioni pubbliche, e gravano sulla specifica unità previsionale di base del bilancio della Presidenza della Regione.
Norme di rinvio e quorum
Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni richiamate della legge regionale elettorale del 1957, con le esclusioni espressamente previste, e in via residuale le norme per l’elezione del Consiglio regionale.
Dal 2 luglio 2013 è espressamente previsto che per la validità del referendum sulle leggi statutarie non sia richiesto alcun quorum di partecipazione degli elettori.
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