L.R. Sardegna 22/2002
Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Sardegna, l’applicazione di varie leggi statali in materia di agevolazioni alle imprese, istituisce un fondo unico regionale per finanziarle, demanda direttive attuative agli assessori competenti e regola la gestione dei procedimenti già avviati. Contiene anche la copertura finanziaria per il 2002-2004, con aggiornamenti successivi sulle modalità di utilizzo del fondo.
Agevolazioni alle imprese in Sardegna e istituzione di un fondo unico regionale
Agevolazioni alle imprese in Sardegna
La legge regionale disciplina, per il territorio della Sardegna, l’applicazione di un insieme di leggi statali in materia di agevolazioni, contributi e incentivi alle imprese, in attesa di una disciplina organica. Il provvedimento serve soprattutto a organizzare a livello regionale la gestione delle misure agevolative e il relativo finanziamento.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
La Regione autonoma della Sardegna applica, ai sensi del proprio Statuto speciale e in relazione alle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, una serie di leggi e disposizioni statali in materia di agevolazioni alle imprese. Tra le principali misure richiamate figurano interventi per credito agevolato, incentivi al sistema produttivo, energia, artigianato, piccola impresa, agricoltura e altri settori economici. La norma opera quindi come cornice regionale di attuazione delle discipline elencate, limitatamente al territorio sardo.
Fondo unico regionale
Per finanziare le agevolazioni previste è istituito un fondo unico nell’ambito dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Le risorse del fondo sono ripartite, dopo l’accertamento dell’entrata:
- a regime, in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa;
- mediante decreto dell’Assessore competente, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta degli assessori competenti per materia.
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente, in allegato ai documenti di bilancio di previsione, lo stato di attuazione e di gestione del fondo unico. Dal 2005 è espressamente previsto che le risorse del fondo possano essere utilizzate anche per finanziare incentivi previsti da leggi regionali di settore.
Direttive di attuazione
In caso di assenza o incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi richiamate sono emanate con decreto degli assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale. Prima dell’adozione, le direttive devono essere sottoposte al parere delle Commissioni consiliari competenti, che deve essere reso entro 30 giorni dalla trasmissione; decorso inutilmente tale termine, il parere si considera reso.
Gestione dei procedimenti già avviati
Per i procedimenti amministrativi relativi ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle imprese che risultavano già avviati alla data dell’effettivo esercizio delle funzioni conferite, resta competente lo Stato e le sue amministrazioni centrali fino al completamento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo. La Regione non subentra quindi nei procedimenti in corso già aperti al momento del trasferimento delle funzioni.
Copertura finanziaria e stanziamenti
La legge quantifica gli oneri in euro 49.813.000 per il 2002 e per gli anni successivi, con copertura tramite le risorse statali rese disponibili in attuazione del DPCM 22 dicembre 2001. Per il triennio 2002-2004 sono previste variazioni di bilancio in entrata e in spesa, con stanziamenti destinati al fondo per le agevolazioni del sistema produttivo e a specifici oneri di funzionamento. Per gli oneri successivi al 2004 la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Rilevanza attuale
L’atto ha natura di disciplina organizzativa e finanziaria di inizio anni 2000, legata all’attuazione di specifiche misure agevolative e a stanziamenti per il triennio 2002-2004. Pur contenendo un assetto ancora formalmente richiamabile per la gestione del fondo e delle direttive, la parte strettamente finanziaria originaria è riferita a esercizi conclusi; per questo il provvedimento è in larga misura superato nei suoi effetti pratici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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