Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 20/2002

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili

Normativa regionaleL.R. Sardegna 20/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituiva in Sardegna un Fondo regionale per finanziare inserimento lavorativo, adattamento dei posti di lavoro, telelavoro, abbattimento barriere e altre misure per persone diversamente abili, con programma annuale di interventi e Comitato regionale. È stata abrogata dal 19 maggio 2016.

Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili in Sardegna

Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili

La legge disciplinava, per la Regione autonoma della Sardegna, un fondo finalizzato a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili. Il testo è oggi abrogato dal 19 maggio 2016, per effetto della legge regionale n. 9 del 2016.

Finalità e ambito degli interventi

Il Fondo era istituito in attesa di una disciplina organica di settore e si innestava nel quadro della normativa statale sul collocamento delle persone con disabilità. Le risorse erano destinate a sostenere programmi e servizi connessi all’inserimento lavorativo.

Gli interventi finanziabili comprendevano:

  • contributi a soggetti pubblici e privati, comprese associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale o regionale e presenti con proprie sedi operative in almeno metà delle province della Sardegna, purché idonei a realizzare gli obiettivi della legge e operanti nel sostegno all’integrazione lavorativa dei diversamente abili;
  • rimborso forfettario parziale delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro e per la rimozione delle barriere architettoniche che ostacolavano l’integrazione lavorativa;
  • ogni altra provvidenza coerente con le finalità della legge.

Albo regionale per le convenzioni

Presso l’Assessorato regionale del lavoro era istituito l’Albo regionale previsto dalla normativa statale sulle persone con handicap. La Giunta regionale doveva disciplinarne tenuta, revisione e aggiornamento biennale, nonché i requisiti di iscrizione secondo i criteri della legge statale.

L’iscrizione all’Albo costituiva:

  • condizione necessaria per accedere alle convenzioni previste dalla normativa statale in materia di persone con handicap;
  • possibile titolo anche per la stipula delle convenzioni previste dalla disciplina sul collocamento mirato delle persone con disabilità.

Tirocini, formazione e indennità

Per i soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione finalizzate all’inserimento lavorativo erano previste le indennità stabilite dalle norme sulla formazione professionale, oltre al rimborso delle spese di trasporto. In seguito, tali indennità sono state sostituite da una indennità forfettaria di partecipazione su base oraria, da definire nel programma annuale di interventi.

Programmazione annuale e gestione del Fondo

La Giunta regionale approvava, su proposta dell’Assessore competente e sentito il Comitato regionale del Fondo, un programma annuale di interventi. Il programma definiva anche:

  • l’ammontare dei contributi per le diverse finalità;
  • i criteri e le modalità di gestione del Fondo;
  • le modalità di verifica dei risultati.

Le funzioni amministrative e gestionali relative all’attuazione del programma annuale sono state poi attribuite alle province.

Comitato regionale del Fondo

Era istituito un Comitato regionale del Fondo, con funzioni propositive sulla destinazione delle risorse, sulle modalità di gestione e sulla verifica dei risultati, nel rispetto della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro.

Il Comitato era composto da:

  • Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • un componente designato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

La designazione dei componenti sindacali avveniva previa consultazione delle organizzazioni interessate. Partecipava alle sedute, con funzioni consultive, il direttore del Servizio Lavoro o un suo delegato. In caso di parità, prevaleva il voto del presidente.

La rappresentatività delle organizzazioni interessate era determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Il Comitato era nominato con decreto dell’Assessore del lavoro, su conforme deliberazione di Giunta, e restava in carica per l’intera legislatura. Un regolamento interno ne disciplinava il funzionamento.

Risorse del Fondo e copertura finanziaria

Nel Fondo confluivano:

  • le entrate assegnate alla Regione ai sensi della normativa statale sulle quote e misure connesse al collocamento delle persone con disabilità;
  • le entrate derivanti da sanzioni e dalla riscossione dei contributi obbligatori;
  • contributi di fondazioni, enti privati e altri soggetti interessati;
  • contributi della Regione.

Per il 2002 gli oneri erano valutati in euro 516.000 e gravavano sull’apposita unità previsionale del bilancio regionale. Per gli anni successivi la copertura era assicurata con le risorse statali annualmente assegnate, con i versamenti obbligatori delle aziende e con le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale di riferimento.

Regime temporale e obsolescenza

La disciplina aveva natura strumentale e di programmazione per il collocamento lavorativo delle persone diversamente abili, ma è stata espressamente abrogata dal 19 maggio 2016. Perciò non è oggi applicabile in concreto, se non per ricostruzioni storico-normative o per effetti eventualmente già consolidati nel passato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.