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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10419/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una domanda di divisione giudiziale dell'asse ereditario di una de cuius. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato la propria competenza ritenendo che, al momento dell'apertura della successione, l'ultima residenza/domicilio della defunta fosse a Firenze, poiché negli ultimi anni di vita si era trasferita prima presso il figlio residente a Firenze e poi in una struttura per anziani, nonostante avesse conservato la residenza anagrafica a Roma. L'erede soccombente ha proposto regolamento di competenza davanti alla Cassazione con due motivi: primo, deducendo la violazione dell'art. 2909 c.c. e sostenendo che sulla competenza del Tribunale di Roma si fosse formato giudicato esterno per effetto di precedenti decisioni del Tribunale di Roma, della Corte d'appello di Roma e di una precedente sentenza di Cassazione in cause ereditarie relative alla stessa successione; secondo, deducendo la violazione degli artt. 22, 115 e 116 c.p.c. e 43 e 456 c.c., sostenendo che il centro degli interessi della de cuius fosse rimasto a Roma, dove si trovavano gli immobili, le fonti di sostentamento, gli altri familiari, la residenza anagrafica e le utenze, e che il trasferimento presso il figlio fosse solo temporaneo.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze. Ha escluso anzitutto che fosse configurabile un giudicato esterno sulla competenza, osservando che le decisioni di merito sulla competenza producono solo giudicato formale e non fanno stato in un diverso giudizio tra le stesse parti, salvo le decisioni della Cassazione rese in sede di regolamento di competenza; inoltre la precedente sentenza di legittimità richiamata non conteneva alcuna statuizione sulla competenza. Quanto al merito del criterio di competenza territoriale nelle cause ereditarie, la Corte ha ribadito che conta l'ultimo domicilio del de cuius al momento della morte, inteso come luogo di concentrazione della generalità degli interessi materiali, economici, morali, sociali e familiari. Applicando tale criterio, ha ritenuto corretta la valorizzazione del trasferimento negli ultimi anni di vita presso il figlio a Firenze e poi in struttura per anziani, idonei a dimostrare che il centro degli interessi della defunta fosse ormai a Firenze, senza che assumessero rilievo decisivo la residenza anagrafica rimasta a Roma, la presenza di parenti a Roma o il mancato mutamento delle utenze. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno sulla competenza non è invocabile quando le precedenti decisioni siano sentenze di merito sulla competenza, poiché esse determinano solo giudicato formale nel relativo processo e non fanno stato in un diverso giudizio.

  • art. 22 c.p.c.

    La competenza territoriale nelle cause ereditarie si determina con riferimento al luogo dell'ultimo domicilio del de cuius al momento della morte.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul punto viene respinta perché la ricostruzione fattuale del giudice di merito è ritenuta corretta sulla base degli elementi valorizzati.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito è stata ritenuta immune da censure, avendo correttamente attribuito rilievo ai dati fattuali indicativi del domicilio effettivo.

  • art. 43 c.c.

    Per domicilio deve intendersi il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi; in materia successoria rileva il domicilio effettivo, non la sola residenza anagrafica.

  • art. 456 c.c.

    L'apertura della successione rileva nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle cause ereditarie, la competenza territoriale si determina in base all'ultimo domicilio del de cuius al momento della morte, da accertarsi in fatto attraverso la concentrazione della generalità dei suoi interessi materiali, economici, morali, sociali e familiari.
  • La residenza anagrafica non è decisiva quando gli elementi complessivi mostrino che il domicilio effettivo del defunto si sia trasferito altrove.
  • Il giudicato formatosi su una pronuncia di merito sulla competenza produce solo giudicato formale e non impedisce di rimettere in discussione la questione in un diverso giudizio, salvo che la statuizione provenga dalla Cassazione nei casi previsti.
  • Ai fini dell'accertamento del domicilio prevale la valutazione sostanziale della situazione concreta rispetto a dati meramente formali come l'intestazione delle utenze o la permanenza di legami familiari in altro luogo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDivisione ereditariaSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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