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Legge

L.R. Marche 27/2016

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. 21/2011 sulla multifunzionalità e diversificazione agricola, modificando alcune disposizioni su articoli 13, 22, 23, 34 e 48 e prorogando di due anni il termine per vigilanza e controllo previsto per gli artt. 22 e 34. È dichiarata urgente e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione in agricoltura

Modifiche alla disciplina sulla multifunzionalità dell'azienda agricola

La legge regionale interviene sulla l.r. 14 novembre 2011, n. 21, che disciplina la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione in agricoltura. L'atto si limita a modificare alcune disposizioni della legge previgente e a dettare una proroga specifica per le attività di vigilanza e controllo.

Interventi di modifica sulla l.r. 21/2011

La legge apporta modifiche puntuali a diversi articoli della disciplina regionale:

  • abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 13;
  • modifica il comma 1 degli articoli 22 e 34;
  • sostituisce il comma 5 dell'articolo 23;
  • modifica il comma 3 dell'articolo 48.

Il testo consolidato risultante va quindi letto come disciplina aggiornata della legge regionale n. 21/2011, nei soli punti espressamente ritoccati da questo intervento normativo.

Proroga dei termini per vigilanza e controllo

Per effetto della disposizione attuativa collegata alle modifiche dell'articolo 2, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 è prorogato di due anni rispetto alla scadenza del triennio previsto nel testo originario, cioè nel testo antecedente all'entrata in vigore di questa legge.

Regime finanziario

L'intervento è dichiarato a invarianza finanziaria: dalla sua applicazione non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Obsolescenza

La legge ha natura essenzialmente modificativa e non risulta, sulla base del testo fornito, limitata a un evento ormai concluso o a un esercizio finanziario esaurito. Non è quindi da considerarsi obsoleta, ferma restando l'applicazione della sola disciplina aggiornata della l.r. 21/2011 nei punti modificati.

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