L.R. Marche 29/2016
Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995. n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2017 il nuovo Comune di Colli al Metauro, in Provincia di Pesaro-Urbino, mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina. Disciplina partecipazione, subentro nei rapporti, regole transitorie, priorità per contributi regionali per 10 anni e invarianza finanziaria per la Regione.
Fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina e istituzione di Colli al Metauro
Istituzione del Comune di Colli al Metauro
La legge dispone la fusione dei Comuni marchigiani di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina in un unico ente denominato Colli al Metauro, istituito nella Provincia di Pesaro-Urbino con decorrenza 1° gennaio 2017. Il nuovo Comune succede integralmente ai territori dei tre enti soppressi.
Partecipazione delle comunità originarie e decentramento
Lo statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. È inoltre prevista l’istituzione di un municipio nel territorio delle comunità d’origine dove non sia collocata la sede comunale. Statuto e regolamento comunale devono disciplinarne organizzazione e funzioni; lo statuto può anche prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
Trasferimento di funzioni, beni, personale e rapporti giuridici
Le funzioni regionali già conferite ai tre Comuni sono trasferite al nuovo Comune. Quest’ultimo subentra inoltre in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli enti fusi. In particolare:
- i beni demaniali e patrimoniali dei tre Comuni confluiscono nel demanio e nel patrimonio del nuovo ente;
- il personale è trasferito al nuovo Comune secondo l’art. 2112 c.c.;
- il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990.
Priorità nei programmi regionali e accesso ai contributi
Per dieci anni dalla data di costituzione, il nuovo Comune beneficia di una priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali. Nello stesso periodo, ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative dei Comuni, il nuovo ente è equiparato a un’unione di Comuni o a un’associazione di Comuni.
Regime transitorio dopo la fusione
Alla data di istituzione il Comune di origine viene meno: i tre Comuni sono estinti e decadono i rispettivi organi di governo e di revisione contabile. Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo Comune le funzioni di governo sono esercitate da un commissario governativo. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione, le relative funzioni restano all’organo di revisione in carica nel Comune di Saltara alla data di estinzione.
Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei Comuni interessati devono adottare, d’intesa, gli atti necessari a garantire il pieno funzionamento del nuovo ente dalla data di istituzione e la continuità dei servizi; in mancanza, provvede il commissario. I sindaci si costituiscono inoltre in un comitato consultivo e propositivo nei confronti del commissario. Salvo diversa intesa, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata in Saltara.
Disciplina urbanistica e regolamentare transitoria
Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici del nuovo Comune restano efficaci, nei rispettivi ambiti territoriali originari, gli strumenti urbanistici dei tre Comuni soppressi. Analogo regime transitorio vale per i regolamenti comunali: fino all’adozione di quelli del nuovo ente, continuano ad applicarsi nei territori di origine i regolamenti precedentemente vigenti dei singoli Comuni.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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