L.R. Marche 28/2016
Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Lettera A), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul Riordinamento Territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2017 il Comune di Terre Roveresche (PU) dalla fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro. Disciplina successione nei rapporti, trasferimento di personale e beni, continuità di regolamenti e strumenti urbanistici, commissariamento transitorio, priorità contributive per 10 anni e invarianza finanziaria regionale.
Fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro nel nuovo Comune di Terre Roveresche
Fusione dei Comuni e istituzione di Terre Roveresche
La legge regionale per le Marche dispone, con decorrenza 1° gennaio 2017, la fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro in un unico Comune denominato Terre Roveresche, con sede nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino. Il provvedimento definisce anche gli effetti organizzativi, patrimoniali e transitori della nuova entità locale.
Ambito territoriale e continuità dell’ente
Il nuovo Comune è costituito dall’insieme dei territori già appartenenti ai quattro Comuni soppressi. Alla data di istituzione, i Comuni originari sono estinti e cessano gli organi di governo e di revisione contabile.
Partecipazione delle comunità originarie e decentramento
Lo statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. È inoltre previsto, nel territorio della comunità d’origine in cui non si trova la sede comunale, l’istituto del municipio.
Lo statuto e il regolamento comunale disciplinano l’organizzazione e le funzioni del municipio; lo statuto può anche prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applicano le regole previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
Trasferimento di funzioni, beni, personale e rapporti giuridici
Le funzioni regionali già conferite ai Comuni soppressi sono trasferite al nuovo Comune. Quest’ultimo succede nella titolarità di tutte le posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi riferiti agli enti fusi.
In particolare:
- i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni soppressi confluiscono nel demanio e patrimonio del nuovo Comune;
- il personale dei quattro Comuni e quello dell’Unione dei Comuni Roveresca è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dall’art. 47 della legge n. 428/1990.
Regime transitorio, commissario e organizzazione iniziale
Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo Comune, le funzioni degli organi di governo sono svolte da un commissario governativo nominato per gli adempimenti necessari secondo la normativa statale.
Fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile, le relative funzioni restano attribuite all’organo di revisione in carica nel Comune di Orciano di Pesaro al momento dell’estinzione.
Entro il 31 dicembre 2016, i sindaci dei Comuni interessati, d’intesa tra loro, devono adottare i provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell’organizzazione del nuovo Comune sin dalla data di istituzione, garantendo continuità dei servizi e tutela degli interessi primari dei cittadini. In caso di mancata intesa o per gli aspetti non disciplinati, provvede il commissario.
Per agevolare la fusione, i sindaci si costituiscono in un comitato con funzioni consultive e propositive verso il commissario. Se non diversamente stabilito nell’intesa, la sede provvisoria del nuovo Comune è fissata in Orciano di Pesaro.
Continuità di strumenti urbanistici e regolamenti
Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici del nuovo Comune, restano efficaci quelli precedentemente adottati dai Comuni originari, limitatamente ai rispettivi ambiti territoriali.
Analogamente, fino all’adozione dei regolamenti del nuovo Comune, continuano ad applicarsi nei territori di origine i regolamenti comunali già vigenti, per le funzioni e i servizi di competenza del nuovo ente.
Priorità nei programmi regionali e contributi
Per dieci anni dalla data di costituzione, il nuovo Comune beneficia di una priorità nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali. Inoltre, ai fini dell’accesso ai contributi riservati alle forme associative comunali, è equiparato a un’unione di Comuni o a un’associazione di Comuni.
Aspetti finanziari
La legge prevede l’invarianza finanziaria per il bilancio regionale: dall’attuazione del provvedimento non derivano oneri diretti a carico della Regione Marche.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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