LEGGE 22 maggio 1969, n. 240
Trattamento economico degli allievi dell'accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisposizione (1969) che assegna agli allievi delle accademie della Guardia di Finanza, delle accademie militari (esercito, marina, aeronautica) e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal primo mese successivo all'entrata in vigore, un assegno giornaliero pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione di precedenti indennità e con assorbimento delle spese per libri. L'art. 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 15/03/2010, n.66. Normativa d'epoca verosimilmente superata da regolamenti e riforme successive.
Assegno giornaliero per allievi delle accademie militari
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