LEGGE 18 giugno 1969, n. 323
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma (L. 18/6/1969, n.323) che autorizza il questore a rilasciare, a chi non possiede altra licenza di porto d'armi, una licenza speciale per il trasporto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro e viceversa per l'esercizio del tiro a volo. La licenza dura cinque anni, è revocabile dal questore e la validità è subordinata al pagamento di una tassa annuale (originariamente Lire 5.000). Il D.Lgs. 10/08/2018, n.104 disciplina l'applicazione di talune disposizioni al rinnovo di licenze rilasciate prima della sua entrata in vigore. Alcuni riferimenti e importi sono ormai obsoleti.
Licenza per il trasporto di armi lunghe per tiro a volo
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