LEGGE 26 maggio 1969, n. 241
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEstende alle elezioni regionali, provinciali e comunali le facilitazioni ferroviarie previste per le elezioni della Camera (R.D. 30/3/1957, n.361, artt.116-117), estende analoghe agevolazioni ai viaggi via mare per i collegamenti con le isole e riconosce per i voli nazionali un'agevolazione del 40% sul biglietto (fino a €40 andata/ritorno). I vettori hanno diritto al rimborso degli oneri residui dallo Stato. Aggiornamento: la L. 27/12/2001, n.459 ha abolito le agevolazioni di cui all'art.2 limitatamente alle elezioni di Camera e Senato.
Agevolazioni di viaggio per elettori (ferrovia, mare, aereo)
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