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Legge

L.R. Abruzzo 46/2014

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonche' per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 46/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attua in Abruzzo diverse direttive e regolamenti UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, medicinali, alimenti, sottoprodotti animali e materiali a contatto con alimenti, oltre a coordinare la normativa regionale sugli aiuti di Stato in cultura e ambiente. Per lo spettacolo dal vivo, la parte principale opera dal 1° gennaio 2015. Alcune disposizioni sono state poi modificate o abrogate; l’art. 24-bis è stato abrogato.

Legge europea regionale Abruzzo 2014: adeguamento a normativa UE e disciplina aiuti culturali

Legge europea regionale Abruzzo 2014: adeguamento al diritto UE e aiuti di Stato

La legge regionale Abruzzo n. 46/2014 adegua l’ordinamento regionale a diversi atti dell’Unione europea in materia sanitaria, farmaceutica e alimentare e introduce una disciplina regionale sugli aiuti di Stato per cultura e sviluppo produttivo con finalità ambientali. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio abruzzese e contiene anche norme transitorie, finanziarie e di abrogazione.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione Abruzzo dichiara di attuare, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e della legge regionale n. 39/2014, una serie di direttive e regolamenti UE relativi a:

  • assistenza sanitaria transfrontaliera;
  • medicinali per uso umano e contrasto ai falsificati;
  • sottoprodotti di origine animale;
  • igiene dei prodotti alimentari;
  • autorizzazione di additivi, enzimi e aromi;
  • informazione alimentare ai consumatori;
  • alimenti per lattanti, bambini e fini medici speciali;
  • buone pratiche di fabbricazione dei materiali a contatto con alimenti;
  • plastica riciclata destinata al contatto con alimenti.

La legge contiene inoltre disposizioni per rendere conformi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato:

  • la normativa regionale sullo spettacolo dal vivo;
  • la disciplina regionale sulla promozione e lo sviluppo del sistema produttivo con riguardo alla tutela ambientale.

Assistenza sanitaria transfrontaliera

Per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE, in coordinamento con il d.lgs. 38/2014, la Giunta regionale definisce indirizzi e criteri generali vincolanti per le ASL nella gestione di:

  • autorizzazioni;
  • rimborsi delle prestazioni sanitarie transfrontaliere.

È istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche della salute il punto di contatto regionale, che agevola la trasmissione al punto di contatto nazionale delle informazioni previste dalla normativa statale. La Giunta regionale ne disciplina funzionamento, modalità e criteri, tenendo conto dell’intesa richiamata dalla legge.

La Regione deve inoltre assicurare meccanismi trasparenti per la verifica dei costi rimborsabili alle persone assicurate in Italia, tramite:

  • indirizzi alle ASL per informare gli utenti sui rimborsi;
  • flussi informativi tra ASL e Regione mediante l’applicativo ministeriale;
  • modulistica e organizzazione delle attività di rilevazione e trasmissione dati.

In materia di autorizzazioni preventive, non sono assoggettate ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle già definite a livello nazionale.

Medicinali per uso umano e contrasto ai falsificati

Per l’attuazione della direttiva 2011/62/UE, la legge attribuisce alle strutture sanitarie locali funzioni operative di vigilanza, autorizzazione, ispezione e certificazione lungo la filiera dei medicinali.

Le Commissioni delle ASL competenti esercitano la vigilanza sulle attività di produzione, importazione e distribuzione delle sostanze attive sul territorio regionale, secondo la disciplina statale richiamata.

Le ASL territorialmente competenti rilasciano l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, nel rispetto del d.lgs. 219/2006 e delle indicazioni ministeriali. Le ispezioni per verificare il rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione sono effettuate dalle Commissioni delle ASL; i verbali sono trasmessi alle ASL competenti che rilasciano la certificazione. Le ASL individuano il servizio interno competente al rilascio.

Per i farmaci non reperibili nella rete di distribuzione regionale, il farmacista deve effettuare la segnalazione al servizio regionale competente in materia farmaceutica tramite procedura informatizzata e piattaforma telematica; fino all’attivazione della procedura, la segnalazione avviene in forma cartacea.

I distributori di sostanze attive stabiliti in Abruzzo devono registrare la propria attività presso le ASL competenti, che attivano un registro informatico. Le ispezioni sono svolte dalle Commissioni delle ASL. Per uniformare l’esercizio delle funzioni, la Giunta regionale può disciplinare in via amministrativa le procedure relative alla distribuzione all’ingrosso, alla vigilanza e al procedimento sanzionatorio.

Le ispezioni richieste dal Ministero della salute e dall’AIFA sono anch’esse effettuate dalle Commissioni delle ASL.

La vendita a distanza al pubblico di medicinali è autorizzata dalle ASL territorialmente competenti per farmacie ed esercizi commerciali legittimati, nel rispetto della normativa statale.

Sottoprodotti di origine animale

Per l’applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013 e del regolamento (CE) n. 1069/2009, la Regione provvede in via amministrativa, nel rispetto della normativa statale, del d.lgs. 186/2012 e dell’accordo Stato-Regioni richiamato.

Igiene alimentare, additivi, enzimi e aromi

Per l’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) n. 234/2011, la Regione disciplina in via amministrativa il riconoscimento delle strutture che producono, commercializzano o depositano additivi, enzimi e aromi alimentari.

Il riconoscimento è disposto dal servizio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare entro 60 giorni dalla richiesta, con accertamenti e sopralluoghi svolti in collaborazione con le ASL. Le tariffe per il riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale secondo il d.lgs. 194/2008.

Prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare

Per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del regolamento (UE) n. 609/2013, il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare è disposto dal servizio regionale competente entro 60 giorni dalla richiesta.

Per le strutture che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di tali prodotti, fuori dalle ipotesi di riconoscimento previste dalla normativa statale e dagli accordi richiamati, le ASL effettuano la registrazione.

La registrazione è effettuata entro 30 giorni dalla notifica; l’operatore può iniziare l’attività già dopo la notifica, secondo la disciplina statale. Le tariffe di registrazione e riconoscimento sono stabilite dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Gli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, con sede in Abruzzo, devono comunicare prima dell’inizio dell’attività al servizio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare gli stabilimenti che svolgono attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 2023/2006 e n. 282/2008, ai fini dell’iscrizione in un registro regionale meramente ricognitivo. La comunicazione non equivale ad autorizzazione.

Le procedure attuative sono definite dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore devono presentare la notifica entro il termine fissato dalla deliberazione regionale.

Aiuti di Stato in materia culturale: spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo

La Regione riconosce lo spettacolo dal vivo, il cinema e l’audiovisivo come fattori di crescita civile, sociale, economica e formativa, e ne sostiene la tutela e lo sviluppo.

La programmazione degli interventi avviene tramite atto annuale di indirizzo della Giunta, coerente con il DPEFR, entro l’anno di riferimento. Sulla base di tale atto il servizio competente emana gli avvisi pubblici. L’atto annuale:

  • garantisce l’accesso prioritario ai soggetti finanziati dal FUS e dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo;
  • indica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura da destinare a tali interventi;
  • ripartisce le risorse per ambiti e tipologie di intervento, riservando almeno il 20% dei finanziamenti disponibili a interventi di qualità presentati da soggetti non beneficiari di finanziamenti ministeriali.

La Giunta deve trasmettere alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati dell’annualità precedente.

La commissione tecnica per la valutazione delle istanze è nominata entro 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi; è composta da tre membri del personale regionale, opera senza oneri per il bilancio regionale e può essere supportata da fino a cinque esperti esterni a titolo gratuito e senza diritto di voto.

Possono beneficiare dei finanziamenti soggetti pubblici e privati operanti nel settore, purché in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza. I finanziamenti non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali per le medesime finalità, ma sono cumulabili con quelli statali. In sede di rendicontazione è ammessa una variazione del preventivo entro il 15%; se in diminuzione, il contributo si riduce proporzionalmente, se in aumento non si adegua.

È istituito l’Osservatorio Culturale d’Abruzzo presso il servizio competente, senza costi aggiuntivi, con funzioni di monitoraggio, studio, ricerca e analisi per verificare l’efficacia degli interventi e il corretto uso delle risorse. La Giunta ne disciplina organizzazione e funzionamento entro sei mesi dall’entrata in vigore.

È inoltre istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura, destinato a finanziare progetti e attività di spettacolo, cinema, audiovisivo e il funzionamento di istituzioni culturali di rilevanza regionale. L’ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

Aiuti di Stato e istituzioni culturali di particolare rilievo

L’articolo 24-bis, poi abrogato, aveva previsto un fondo dedicato al Teatro Marrucino di Chieti, all’Istituzione Sinfonica Abruzzese e al Teatro Stabile d’Abruzzo, con finanziamento esclusivo e separazione rispetto al Fondo Unico Regionale per la Cultura. Non risulta più vigente.

Contratto di sviluppo locale e tutela ambientale

La legge modifica la l.r. 40/2012 sul sistema produttivo regionale, ampliando e precisando la disciplina del contratto di sviluppo locale in chiave ambientale. In particolare:

  • il numero minimo di programmi passa da due a tre;
  • viene introdotto il programma di sviluppo per la tutela ambientale;
  • è aggiornata la base normativa europea richiamata;
  • sono aggiunti gli interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti;
  • le agevolazioni ambientali possono riguardare innalzamento del livello di tutela oltre le soglie UE, adeguamento a nuove norme UE per PMI, risparmi energetici, cogenerazione ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Regime transitorio, finanziario e abrogazioni

I procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro avvio.

Le disposizioni del Capo I del Titolo VIII, cioè quelle in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, si applicano dal 1° gennaio 2015.

Sul piano finanziario, il Titolo II non comporta oneri aggiuntivi, poiché riguarda prestazioni già rientranti nei livelli essenziali di assistenza; il Titolo III non comporta oneri e i proventi sanzionatori confluiscono in un capitolo di entrata dedicato. Anche i Titoli IV, V, VI e VII sono dichiarati privi di oneri regionali, con introiti da tariffe e riconoscimenti destinati ai capitoli indicati. Il Titolo VIII, salvo l’articolo 24, ha natura programmatoria e non comporta oneri aggiuntivi.

Sono abrogate, dal 1° gennaio 2015, diverse leggi regionali previgenti in materia di teatro, musica e contributi culturali, tra cui quelle su Teatro Marrucino, attività musicali, teatro di prosa, Teatro Stabile d’Abruzzo e Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Resta però rilevante, ai fini applicativi, la decorrenza differita al 1° gennaio 2015 per la parte culturale del Titolo VIII.

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