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Provvedimento

Provvedimento del 13/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per i soggetti che svolgono in forma occasionale il noleggio di imbarcazioni e navi da diporto per non più di 42 giorni complessivi, le modalità semplificate di dichiarazione e documentazione dei proventi e il versamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi con modello F24. Sono inoltre indicati gli obblighi di conservazione della documentazione e i riferimenti normativi di attuazione dell’art. 49-bis del Codice della nautica da diporto.

Modalità semplificate per dichiarazione, documentazione e versamento dell’imposta sostitutiva sui proventi da noleggio occasionale di unità da diporto

Modalità semplificate per il noleggio occasionale di unità da diporto

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina gli adempimenti fiscali relativi ai proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto. La disciplina attua l’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e definisce le regole per dichiarazione, documentazione e versamento dell’imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche titolari di imbarcazioni o navi da diporto;
  • società che non abbiano come oggetto sociale il noleggio o la locazione;
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto.

I soggetti indicati devono aver effettuato la comunicazione prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26 febbraio 2013 e svolgere l’attività di noleggio in forma occasionale. Il regime si applica solo se il noleggio ha durata complessiva non superiore a 42 giorni.

Dichiarazione dei proventi

I proventi derivanti dal noleggio occasionale devono essere dichiarati nel modello di dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ivi previste.

La dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva.

Documentazione da conservare

Ai fini della documentazione dei proventi assoggettati a imposta sostitutiva, i soggetti interessati devono conservare, fino alla scadenza dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

  • l’originale del modello di comunicazione di cui all’art. 1 del decreto 26 febbraio 2013, in attesa dell’attivazione della procedura telematica, da utilizzare in caso di incongruenze;
  • la ricevuta dell’invio del medesimo modello all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto 26 febbraio 2013;
  • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale.

Tale obbligo di conservazione è previsto sia per eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria sia per dimostrare il diritto al regime agevolativo in caso di incoerenze tra i flussi comunicativi verso la Capitaneria di porto e verso l’Agenzia delle Entrate.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali deve essere versata con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24.

Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo e fornite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento è adottato per dare attuazione piena alla disciplina introdotta dall’art. 49-bis del decreto legislativo n. 171/2005, come modificato dall’art. 59-ter del decreto-legge n. 1/2012 e dall’art. 23 del decreto-legge n. 69/2013.

La ratio è quella di stabilire modalità semplificate per il noleggio occasionale che non superi complessivamente 42 giorni, oltre il quale l’attività perde il carattere di occasionalità e non può più beneficiare dell’imposizione sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti normativi e regolamentari citati figurano:

  • decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 59-ter;
  • decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 23;
  • decreto 26 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sono inoltre richiamate le disposizioni sull’attribuzione dei poteri al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, contenute nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nello Statuto e nel Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, nonché nel decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

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