L.R. Molise 45/2002
Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, l’esercizio delle competenze regionali in materia di IRAP: gestione, accertamento, riscossione, contenzioso, sistema informativo e formazione. Prevede la facoltà di variare le aliquote entro i limiti statali e regola transitoriamente l’anno 2003 con aliquote agevolate o massime per specifiche categorie e settori.
Disciplina regionale dell’IRAP in Molise
Disciplina regionale dell’IRAP in Molise
La legge regola l’esercizio delle competenze regionali relative all’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella Regione Molise, definendo assetto organizzativo, gestione del tributo, controlli, riscossione, contenzioso e profili informativi. Il testo si coordina con la normativa statale di riferimento, in particolare il d.lgs. n. 446/1997.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione disciplina le proprie competenze in materia di IRAP e le procedure gestionali e applicative connesse, nel rispetto dei principi generali sulle imposte sui redditi e della normativa statale sull’imposta.
Titolarità dell’imposta e sistema informativo
La Regione è titolare del tributo e dei relativi dati e informazioni, che confluiscono in banche dati regionali rese disponibili all’Amministrazione finanziaria statale, alle altre Regioni e agli enti locali secondo i previsti sistemi di comunicazione e scambio informativo. Il sistema informativo tributario regionale è finalizzato a consentire la disponibilità e il trattamento di tutti i dati necessari all’autonomia tributaria regionale e, in particolare, all’applicazione dell’IRAP. Il trattamento dei dati personali deve rispettare la disciplina allora vigente in materia di protezione dei dati personali; per i dati sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari la Giunta individua quelli strettamente pertinenti e ne determina le operazioni eseguibili.
Principi di gestione dell’azione regionale
L’azione della Regione deve ispirarsi a economicità, efficienza ed efficacia, perseguendo l’equità fiscale. La legge richiama inoltre alcuni criteri direttivi:
- politica fiscale favorevole allo sviluppo e coerente con la programmazione regionale;
- collaborazione, trasparenza e informazione verso il contribuente;
- semplificazione delle procedure;
- armonizzazione con le procedure di Stato, altre Regioni ed enti locali;
- contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Gestione, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso
Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, versamento, constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi sono disciplinate dalle norme sulle imposte sui redditi. La gestione può essere affidata, con determinazione della Giunta regionale, alternativamente:
- tramite convenzioni con il Ministero dell’economia o con le Agenzie fiscali;
- mediante una struttura organizzativa regionale autonoma;
- mediante affidamento a terzi tramite gara ad evidenza pubblica. La Giunta è autorizzata a stipulare le convenzioni previste con il Ministero o le Agenzie fiscali.
Programmazione dell’accertamento
La Regione definisce periodicamente, con un programma adottato dalla Giunta entro il 31 dicembre dell’anno precedente e di concerto con la Commissione paritetica prevista dal d.lgs. n. 446/1997, gli obiettivi strategici dell’attività di controllo e accertamento, nonché i criteri per individuare i soggetti da sottoporre a verifica.
Riscossione dell’imposta
Il pagamento avviene mediante versamento del soggetto passivo secondo modalità e termini previsti per le imposte sui redditi. Per le dichiarazioni annuali, se gli importi spettanti alla Regione non superano 20 euro, l’imposta non è dovuta o, se a credito, non è rimborsabile; non si procede quindi né a iscrizioni a ruolo né a rimborso. Se l’importo supera tale soglia, esso è dovuto o rimborsabile per intero. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo, secondo la disciplina della riscossione coattiva delle imposte sui redditi.
Determinazione dell’aliquota
La Regione può variare l’aliquota nei limiti consentiti dalla normativa statale e differenziarla per settori di attività e categorie di soggetti passivi. La variazione deve essere disposta con legge approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello d’imposta interessato. Se non interviene una nuova legge, restano confermate le aliquote dell’anno d’imposta precedente.
Sistema informativo e formazione del personale
La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per:
- l’impianto e la gestione di un sistema informativo per i tributi regionali e locali, connesso al sistema nazionale di comunicazione;
- la formazione del personale in materia di IRAP e autonomia tributaria, anche tramite corsi di aggiornamento professionale. Per tali attività la Regione si avvale dei soggetti individuati dalla legge regionale n. 3 del 1999.
Accertamento con adesione e conciliazione
Le convenzioni con il Ministero o le Agenzie fiscali devono prevedere le modalità di partecipazione dei funzionari regionali alle attività di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale disciplinate dal d.lgs. n. 218/1997.
Contenzioso tributario
Per le controversie in materia di IRAP si applicano le norme sul contenzioso tributario previste per le imposte sui redditi. Le convenzioni devono disciplinare anche la partecipazione dei funzionari regionali alle attività di contenzioso. La Giunta adotta direttive generali per orientare la decisione di agire o resistere in giudizio, oppure di rinunciare alla controversia, con l’obiettivo di evitare contenziosi inutili.
Regime finanziario
Le spese per la gestione dell’IRAP sono coperte, per il bilancio 2002, mediante le risorse stanziate nella relativa unità previsionale di base; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio annuale.
Disciplina transitoria e aliquote per il 2003
Fino alla stipulazione delle convenzioni o fino all’assunzione diretta delle attività da parte della Regione, liquidazione, accertamento, riscossione, violazioni, contenzioso e rimborsi restano svolti dal Ministero dell’economia o dalle Agenzie fiscali secondo il d.lgs. n. 446/1997. Per l’anno 2003 sono previste misure temporanee sulle aliquote:
- aliquota minima consentita per il valore della produzione netta riferibile ai comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, con criteri di riparto se l’attività è svolta in più comuni;
- aliquota minima per le nuove imprese costituite nel territorio regionale nel 2002 e nel 2003;
- aliquota minima per imprese giovanili e per imprese individuali con titolare non superiore a 35 anni;
- aliquota minima per imprese femminili in possesso dei requisiti di legge;
- aliquota minima per organizzazioni non lucrative di utilità sociale e soggetti assimilati, incluse specifiche associazioni di volontariato, ONG riconosciute e cooperative sociali;
- aliquota minima per associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
- aliquota minima per le imprese, limitatamente al valore della produzione netta riferibile ai comuni montani sopra i 750 metri, con criterio proporzionale in caso di attività svolta in più comuni. L’agevolazione non si applica se supera i limiti degli aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria. Per il 2003 è inoltre prevista l’aliquota massima per banche e per imprese della grande distribuzione regionale, secondo i criteri richiamati dalla disciplina statale e comunitaria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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