L.R. Molise 42/2002
Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise la promozione dell’apicoltura come attività agricola, prevedendo contributi per investimenti, assistenza tecnica, formazione e ricerca, oltre a regole su distanze degli apiari, anagrafe, nomadismo, malattie, commercio di api vive, selezione di api regine e sanzioni. Gli aiuti alle imprese sono efficaci solo dalla pubblicazione del parere UE favorevole.
Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura in Molise
Norme per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura in Molise
La legge regionale del Molise promuove la difesa, la protezione e lo sviluppo dell’apicoltura locale, riconoscendone il ruolo agricolo, ambientale ed economico. La disciplina riguarda incentivi, organizzazione del settore, sanità apistica, nomadismo, distanze tra apiari, selezione di api regine e controlli, con efficacia territoriale limitata alla Regione Molise.
Finalità e inquadramento dell’attività apistica
La Regione attiva e incoraggia ogni iniziativa utile per tutelare e incrementare l’apicoltura molisana e i suoi prodotti. L’apicoltura è considerata elemento utile e indispensabile per l’impollinazione e per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali. È espressamente qualificata come attività imprenditoriale agricola, anche se non collegata necessariamente alla gestione del terreno.
Definizioni e prodotti agricoli dell’apicoltura
La legge chiarisce le principali nozioni operative: apicoltore è chiunque detiene alveari; produttore apistico è chi detiene alveari a fini economici; arnia, alveare, apiario, alveare stanziale e nomade, nonché nomadismo, sono definiti in modo puntuale. Sono considerati prodotti agricoli il miele, la cera, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromiele e l’aceto di miele.
Incentivi, contributi e tipologie di intervento finanziabile
Per sostenere lo sviluppo dell’apicoltura possono essere concessi contributi in conto capitale per:
- ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari;
- acquisto di arnie, macchine e attrezzature per lavorazione, trasformazione e confezionamento;
- acquisto di sciami, pacchi d’api e api regine per primo impianto o per miglioramento genetico;
- attrezzature specifiche per l’allevamento di sciami, pacchi d’api e api regine;
- costruzione, ristrutturazione e adeguamento di locali per lavorazione, trasformazione e confezionamento;
- spese di avviamento e ampliamento di associazioni di produttori apistici;
- assistenza tecnica, formazione e aggiornamento professionale;
- promozione, divulgazione e valorizzazione del settore;
- programmi di ricerca, progetti pilota e dimostrativi.
Le misure del contributo sono differenziate: fino al 20% degli investimenti materiali, elevabile al 30% nelle zone svantaggiate; per giovani o gruppi prevalentemente composti da giovani entro cinque anni dall’insediamento, le percentuali salgono rispettivamente al 30% e al 40%. Per le associazioni di produttori, il contributo per avviamento/ampliamento può arrivare al 50% nel primo anno e al 20% nei quattro anni successivi. Per assistenza tecnica, formazione, promozione e ricerca il contributo massimo è del 40%.
Requisiti per accedere ai contributi
Le domande vanno presentate alla Giunta regionale, che definisce criteri, priorità, modalità e termini. Per gli investimenti materiali i produttori apistici, singoli o associati, devono dimostrare redditività aziendale secondo il P.O.R. Molise 2000/2006, rispettare i requisiti minimi comunitari in materia di ambiente, igiene e benessere animale, non realizzare investimenti contrari a restrizioni di mercato o di sostegno comunitario e possedere adeguata professionalità.
Per le nuove attività, il richiedente deve acquisire tali requisiti entro un anno dalla determina di assegnazione del contributo, altrimenti deve restituire le somme con interessi legali. Le organizzazioni di produttori apistici devono possedere i requisiti previsti dal d.lgs. 228/2001 e un regolamento interno che imponga la commercializzazione secondo le regole associative, con permanenza minima di tre anni e preavviso di recesso di almeno 12 mesi. Sono escluse dagli aiuti di avviamento e ampliamento le associazioni che gestiscono una o più aziende agricole o che non rispettano le norme sulla concorrenza.
Diffusione delle specie vegetali di interesse apistico
Nelle attività di rimboschimento, ricostituzione vegetale, riordino fondiario e difesa del suolo, l’assessorato all’agricoltura promuove l’inserimento di specie vegetali utili alle api, compatibili con le condizioni ambientali. La Regione favorisce inoltre la diffusione di cultivar ed essenze nettarifere attraverso la programmazione e lo sviluppo delle coltivazioni vegetali.
Osservatorio regionale per l'apicoltura
È istituito presso l’Associazione provinciale allevatori di Campobasso un osservatorio regionale per l’apicoltura, con funzioni di assistenza tecnica specialistica, monitoraggio dell’inquinamento ambientale, lotta alla varroasi e alle malattie connesse, razionalizzazione della transumanza, collaborazione a programmi di ricerca sul miele e pubblicazione di materiali di interesse apistico. Per queste attività la Giunta può concedere contributi fino al 40% della spesa ammissibile e sostenuta; è previsto un anticipo del 10% sulla base di atti formali di avvio e realizzazione del programma.
Comitato tecnico apistico: composizione e funzioni
Presso l’assessorato all’agricoltura è istituito un Comitato tecnico apistico composto da rappresentanti regionali dei settori agricolo e sanitario, delle organizzazioni professionali agricole, della cooperazione, dei produttori apistici, dell’osservatorio e dell’università. Il Comitato dura tre anni, è presieduto dall’assessore o da un delegato e ha segreteria affidata a un dipendente regionale almeno di categoria C.
Il Comitato propone iniziative alla Giunta ed esprime pareri su incentivi, regolamentazione del nomadismo e delle distanze tra apiari, soluzione delle controversie tra apicoltori, attività dell’osservatorio e gestione dell’anagrafe regionale degli apicoltori. La partecipazione è onorifica, con solo rimborso spese e indennità chilometrica per i residenti fuori sede.
Distanze tra apiari e accordi tra apicoltori
Gli apiari devono essere collocati ad almeno 10 metri nella direzione di sortita delle api e 5 metri nelle altre direzioni rispetto a strade di pubblico transito e confini di proprietà. Il divieto non si applica se esistono muri, siepi o altri ripari continui, alti almeno due metri e idonei a impedire il passaggio delle api, estesi per almeno 5 metri oltre gli alveari estremi.
Per nuovi apiari devono inoltre essere rispettate distanze minime rispetto agli apiari esistenti di altri apicoltori, misurate dal centro degli apiari: 100 metri per 1-10 alveari, 200 metri per 10-20, 300 metri per 21-30 e 500 metri per 31 o più alveari. Restano validi eventuali accordi tra le parti anche se difformi. Gli apiari esistenti dovevano adeguarsi entro un anno dall’entrata in vigore; i nuovi apiari devono rispettare subito le regole.
Anagrafe regionale degli apicoltori e identificazione degli alveari
È istituita l’anagrafe regionale degli alveari presso l’assessorato all’agricoltura, settore zootecnia. I detentori devono denunciare ogni anno gli alveari tra il 1° novembre e il 31 dicembre, indicando dislocazione e consistenza degli apiari. Dopo la prima denuncia viene assegnata una sigla identificativa per ciascun apiario, da riportare su un cartello visibile, e viene rilasciato un registro aziendale vidimato per annotare i dati dei singoli apiari.
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge ogni alveare doveva essere identificato. Per gli apicoltori non residenti in regione ma praticanti nomadismo nel territorio molisano valgono le regole specifiche sul nomadismo. Gli alveari non identificati sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
Sanità apistica, materiale infetto e commercio di api vive
Chiunque possieda o detenga alveari deve denunciare all’autorità sanitaria competente le malattie accertate o sospette: nosemiasi, peste europea, peste americana e altre malattie infettive. Le ASL effettuano accertamenti diagnostici e adottano gli interventi apistici o di polizia veterinaria previsti dalla normativa vigente.
Gli apicoltori non possono abbandonare gli alveari; se necessario, l’autorità sanitaria può disporne la distruzione. È vietato esporre o lasciare a disposizione delle api miele, favi o materiale infetto o sospetto, nonché alienare, rimuovere o occultare alveari, attrezzi, miele, cera e altro materiale proveniente da alveari infetti o sospetti.
La vendita o l’acquisto di api vive è consentita solo se accompagnata da certificato sanitario che attesti la provenienza da allevamento situato in zona non sottoposta a misure restrittive di polizia veterinaria.
Divieto di trattamenti fitosanitari in fioritura
Sono vietati i trattamenti erbicidi o fitosanitari con principi attivi tossici per gli insetti pronubi sulle colture agrarie in fioritura, dall’apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di tale periodo, i trattamenti sono consentiti solo dopo l’eliminazione delle vegetazioni sottostanti qualora siano in fioritura.
Nomadismo apistico
Chi intende praticare il nomadismo nel territorio del Molise deve darne comunicazione scritta almeno 15 giorni prima del trasferimento al servizio veterinario della ASL competente nel territorio di destinazione e all’assessorato regionale all’agricoltura, settore zootecnia. La comunicazione deve contenere dati identificativi dell’apicoltore, residenza, sede e consistenza dell’apiario, data presumibile di spostamento, luogo di destinazione e durata prevista della permanenza.
Gli alveari devono essere accompagnati da autocertificazione sulla non soggezione a vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria. Il servizio veterinario può disporre controlli sanitari in presenza dell’apicoltore. Gli apiari nomadi devono essere identificati con cartello ben visibile e indelebile recante cognome e nome, comune e provincia di residenza e recapito telefonico.
Per gli apicoltori residenti in Molise, se il nomadismo avviene solo all’interno del territorio regionale e non vi sono motivi di polizia veterinaria ostativi, l’attività può svolgersi anche senza le formalità ordinarie.
Allevamento e selezione delle api regine
La legge riconosce l’importanza della selezione delle api regine sia sotto il profilo sanitario, per creare ceppi resistenti alle malattie, sia sotto quello produttivo, per ottenere ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Molise. A tal fine sono istituite zone di rispetto sanitario e genetico.
Albo regionale degli allevatori di api regine
È istituito l’albo regionale degli allevatori di api regine per promuovere la selezione, il controllo sanitario e funzionale degli allevamenti e la qualificazione degli operatori. Possono iscriversi gli allevatori che allevano api regine in Regione, producono almeno 500 regine all’anno, gestiscono almeno 300 nuclei di fecondazione, partecipano a programmi regionali di miglioramento genetico e produttivo e consentono i controlli sanitari e genetici richiesti.
La permanenza nell’albo dipende dal mantenimento dei requisiti. L’assessorato all’agricoltura gestisce l’albo, istruisce le domande, comunica i provvedimenti e sottopone domande e contenziosi al Comitato tecnico apistico.
Zone di rispetto per la fecondazione
Per tutelare l’attività di selezione degli allevamenti iscritti all’albo, la Regione istituisce, sentito il Comitato apistico regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all’interno della quale sono svolti controlli sanitari e genetici. In tali zone è vietato il nomadismo.
Vigilanza, sanzioni e autorità competente
La vigilanza sul rispetto della legge è affidata agli uffici regionali competenti, ai comuni, ai servizi veterinari delle ASL e al Corpo forestale dello Stato. Le violazioni comportano, oltre all’esclusione dagli incentivi, sanzioni amministrative differenziate:
- 100-300 euro per violazione delle distanze degli apiari;
- 300-1.000 euro per violazione degli obblighi di anagrafe;
- sanzioni previste dalla legge statale n. 218/1988 per mancata denuncia delle malattie e per la gestione di materiale infetto;
- 300-1.000 euro per violazioni su commercio di api vive, trattamenti in fioritura, nomadismo e zone di rispetto.
L’ordinanza-ingiunzione è adottata dal Presidente della Giunta regionale, salvo le competenze in materia di sanità pubblica veterinaria.
Disposizioni applicative e finanziarie
La Giunta regionale stabilisce criteri, priorità, modalità e termini per la presentazione delle domande e adotta gli atti amministrativi di attuazione. Gli atti di prima applicazione dovevano essere approvati entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Gli oneri sono coperti con fondi di settore, risorse comunitarie e nazionali e fondi propri regionali. Per il 2002 era previsto uno stanziamento di 200.000 euro per contributi in conto capitale allo sviluppo dell’attività apistica.
Entrata in vigore ed efficacia degli aiuti
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Le disposizioni sugli aiuti alle imprese hanno però acquistato efficacia solo dalla pubblicazione del parere favorevole della Commissione europea conseguente alla notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
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