L.R. Molise 1/2003
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e per alcuni smaltimenti equivalenti, con regole su soggetti obbligati, versamenti, dichiarazioni, accertamento, rimborsi, sanzioni e riduzioni. Prevede una quota del gettito alle Province e un fondo regionale ambientale. Le aliquote risultano aggiornate dal 1° gennaio 2013, ma la disciplina è in larga parte riferita alla gestione dei rifiuti e ai controlli sul tributo.
Tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
La legge disciplina per la Regione Molise l’applicazione del tributo speciale previsto dalla legge n. 549/1995, con finalità ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti e di incentivazione del recupero di materia ed energia. Regola presupposto, soggetti obbligati, riscossione, controlli, sanzioni, rimborsi e destinazione del gettito.
Ambito di applicazione e presupposto del tributo
Il tributo si applica ai rifiuti solidi disciplinati dal d.lgs. n. 22/1997, compresi i fanghi palabili, quando siano:
- conferiti in discarica autorizzata per lo stoccaggio definitivo;
- smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- smaltiti in discarica abusiva, abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.
La disciplina regionale opera esclusivamente nel territorio del Molise.
Soggetti obbligati e soggetto attivo
Il soggetto passivo è il gestore della discarica o dell’impianto di incenerimento, anche se coincidente con il produttore dei rifiuti, con diritto di rivalsa verso chi effettua il conferimento.
Per le discariche abusive e per l’abbandono o deposito incontrollato, il tributo è dovuto anche da chi esercita, pure non in via esclusiva, tale attività o da chi materialmente abbandona, scarica o deposita i rifiuti.
Il tributo è dovuto alla Regione Molise.
Destinazione del gettito
Una quota del 10% spetta alle Province di Campobasso e Isernia ed è ripartita annualmente con provvedimento amministrativo del dirigente competente, in base al gettito prodotto nel territorio di ciascuna Provincia. La quota è calcolata al netto di eventuali rimborsi riconosciuti ai soggetti passivi.
Il 20% del gettito, al netto della quota provinciale, confluisce in un fondo regionale destinato a finalità ambientali, con priorità per soggetti che realizzano sistemi alternativi alle discariche. Il fondo è destinato in particolare a:
- bonifica di suoli inquinati, comprese aree industriali dismesse;
- recupero di aree degradate;
- finanziamento dell’ARPAM;
- istituzione e manutenzione di aree naturali protette.
Le risorse regionali sono impiegate annualmente con provvedimento amministrativo; i proventi derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta sono destinati ad investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del relativo settore produttivo.
Base imponibile e determinazione dell’imposta
La base imponibile è data dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica risultante dai registri obbligatori; in mancanza, si applicano le presunzioni previste dalla legge.
Le aliquote risultano differenziate e, per la disciplina vigente nel testo consolidato, sono fissate dal 1° gennaio 2013 in misura pari a:
- 0,01 euro per kg per i rifiuti inerti;
- 0,00517 euro per kg per i rifiuti non pericolosi;
- 0,02582 euro per kg per i rifiuti pericolosi.
Per i casi disciplinati dal comma 2 dell’articolo 6, la legge prevede ulteriori tariffe per categorie di rifiuti speciali; la misura del tributo è comunque determinata moltiplicando l’aliquota per il quantitativo conferito in chilogrammi, con eventuale coefficiente di correzione previsto dalla normativa statale. La misura del tributo è fissata con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per l’anno successivo; in mancanza, resta prorogata la misura vigente.
Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e per i fanghi, il tributo è dovuto nella misura del 20% dell’importo determinato secondo i criteri ordinari.
Versamenti e dichiarazioni
Il tributo va versato alla Regione Molise dal gestore entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
Entro il termine previsto per il versamento dell’ultimo trimestre dell’anno, il gestore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione con i dati identificativi del gestore, della discarica o dell’impianto, dell’attività svolta, delle quantità di rifiuti conferite per tipologia e degli estremi dei versamenti effettuati.
Rimborsi
In caso di pagamento indebito o erroneo, il soggetto passivo può chiedere il rimborso alla struttura regionale competente entro cinque anni dal pagamento.
Il provvedimento di rimborso è trasmesso anche alla Provincia interessata, ai fini delle trattenute sulla quota di spettanza provinciale.
Sanzioni, ravvedimento e riscossione
Sono previste sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per omesso, insufficiente o tardivo versamento, con applicazione degli interessi moratori. È ammessa la riduzione a un quarto delle sanzioni per omessa o infedele registrazione e dichiarazione se interviene adesione e pagamento entro il termine per ricorrere.
È inoltre consentito il ravvedimento operoso. Per la riscossione coattiva si applicano le norme statali richiamate dalla legge regionale. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive in cinque anni dalla scadenza della dichiarazione annuale.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma relativo alle sanzioni per omessa o infedele registrazione.
Contestazione, accertamento e contenzioso
La contestazione avviene mediante avviso di accertamento emesso dal dirigente regionale competente, con invito al pagamento entro 60 giorni e indicazione degli importi dovuti, delle facoltà difensive e del ricorso tributario.
Se gli scritti difensivi dimostrano l’infondatezza della contestazione, il dirigente dispone l’archiviazione. La legge consente inoltre, se disciplinati dalla Giunta regionale, l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.
Le controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Discariche abusive e responsabilità correlate
Per le discariche abusive e per l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, oltre al tributo, si applica una sanzione pari a tre volte il tributo dovuto, ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa sui rifiuti.
Resta l’obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell’area. L’utilizzatore del terreno o, in mancanza, il proprietario risponde in solido degli oneri di bonifica, del danno ambientale, del tributo e delle sanzioni, salvo prova di avere denunciato l’abuso prima della constatazione.
Per tali violazioni non si applicano le agevolazioni previste per alcune tipologie di rifiuti.
Controlli, accertamento e presunzioni
Il controllo è affidato ai funzionari provinciali competenti, che possono accedere ai luoghi della discarica e alla documentazione, redigere processo verbale e trasmetterne copia alla Regione.
In caso di illeciti rilevanti per altri tributi, i funzionari devono comunicarli alla Guardia di Finanza; quest’ultima coopera per l’accertamento e la repressione delle violazioni. L’applicazione delle norme sulle discariche abusive è estesa anche ad ARPAM e Corpo forestale dello Stato, che comunicano gli elementi utili alla Provincia competente.
Se non è possibile determinare il momento del conferimento, i rifiuti si presumono conferiti alla data dell’accertamento. Se non è possibile determinarne il quantitativo per categoria, esso è presunto sulla base del volume con fattore di conversione peso/volume 1,2 e applicazione dell’aliquota massima vigente. È ammessa prova contraria entro 90 giorni dalla comunicazione.
Rinvio e decorrenza
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano la legge n. 549/1995 e le altre norme comunque applicabili alla materia.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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