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Legge

L.R. Molise 43/2002

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari"

Normativa regionaleL.R. Molise 43/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 43/2002 aggiorna la disciplina dei gruppi consiliari: ridefinisce i contributi mensili per il loro funzionamento, prevede l’adeguamento ISTAT annuale delle somme, consente uffici territoriali entro i limiti di spesa, e riforma il finanziamento sostitutivo per il personale non assegnato con obbligo di rendiconto quadrimestrale. Abroga la l.r. n. 17/2002 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai contributi e al personale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale del Molise

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari del Molise

La legge regionale del Molise 24 dicembre 2002, n. 43 interviene sul testo unico regionale in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari. La disciplina risultante riguarda sia i contributi per il funzionamento dei gruppi sia il meccanismo di finanziamento sostitutivo quando non si utilizza personale regionale o comandato.

Contributi mensili per il funzionamento dei gruppi

Per ciascun gruppo consiliare costituito secondo il regolamento interno del Consiglio è previsto un contributo mensile a carico dei fondi del Consiglio regionale, composto da tre quote:

  • una quota fissa di Euro 1.125,00;
  • una quota variabile collegata alla consistenza numerica del gruppo, pari a Euro 450,00 per ogni unità fino a quattro consiglieri e a Euro 375,00 per ogni ulteriore unità;
  • una quota fissa di Euro 1.500,00 destinata a spese di aggiornamento, stampa, studio e documentazione, comprese consulenze qualificate e collaborazione professionale di esperti, nonché alla diffusione nella società civile della conoscenza dell’attività dei gruppi consiliari.

Le quote sono aggiornate annualmente, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, applicando le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT.

Uffici territoriali e mezzi strumentali

Entro i limiti delle somme disponibili ai sensi della disciplina sui contributi, i gruppi possono aprire propri uffici territoriali. L’eventuale assegnazione di locali e attrezzature è subordinata a deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

Finanziamento sostitutivo per il personale non assegnato

Quando i gruppi consiliari non intendono o non possono avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici comandato presso la Regione, oppure ne utilizzano solo una parte rispetto al contingente spettante, ricevono per ogni unità di personale non assegnata un finanziamento mensile erogato anticipatamente rispetto al mese di riferimento.

L’importo è calcolato sulla base della retribuzione annua del dipendente regionale di pari livello non utilizzato, secondo il Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali, e comprende:

  • tredicesima mensilità;
  • contributo dovuto dall’ente per il comparto Regione;
  • IRAP;
  • contributi dovuti all’INAIL.

Per il trattamento di fine rapporto si rinvia alla legge n. 297/1982.

Obblighi di rendicontazione

I gruppi consiliari hanno l’obbligo di presentare con cadenza quadrimestrale il rendiconto delle somme erogate e delle spese sostenute.

Abrogazione della precedente legge di modifica

È abrogata la legge regionale 2 agosto 2002, n. 17, che aveva apportato modifiche e integrazioni alla medesima legge regionale n. 20/1991.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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