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Legge

L.R. Lombardia 12/2007

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

Normativa regionaleL.R. Lombardia 12/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 12 luglio 2007, n. 12 modifica la l.r. 26/2003 su localizzazione e autorizzazione degli impianti di rifiuti, introduce criteri per discariche, inceneritori e fanghi in agricoltura, e prevede sospensioni/transitori con scadenze definite (tra cui 2007, 2008, 2012, 2025). Contiene anche criteri preferenziali di finanziamento ai comuni sulla raccolta differenziata.

Modifiche alla disciplina regionale dei rifiuti e misure transitorie su impianti, autorizzazioni e finanziamenti

Modifiche alla disciplina regionale dei rifiuti e misure transitorie

La legge regionale Lombardia 12 luglio 2007, n. 12 interviene sulla disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. Il provvedimento detta regole su localizzazione degli impianti, procedimenti autorizzativi, criteri di tutela territoriale e misure transitorie con termini specifici, applicabili nel territorio della Lombardia.

Pianificazione provinciale e poteri sostitutivi

Le province devono adottare i piani provinciali previsti dalla l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione fissati dalla legge e trasmetterli alla Regione entro il termine indicato. Se il termine decorre inutilmente, la Giunta regionale interviene con poteri sostitutivi e nomina il presidente della provincia come commissario ad acta. La Giunta regionale deve inoltre individuare i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere in caso di inerzia nell’adozione dell’atto obbligatorio.

Autorizzazione integrata ambientale e ruolo della Provincia

Per gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Regione rilascia l’autorizzazione previa acquisizione del parere vincolante della provincia per gli ambiti di competenza; in caso di parere negativo si applicano condizioni specifiche. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti indicati dalla l.r. 26/2003, il parere provinciale è obbligatorio ma non vincolante. In conferenza di servizi, se la Provincia esprime parere negativo motivato, per gli impianti esistenti deve produrre l’accordo contrattuale con altri gestori per il conferimento della quota di rifiuti; se non lo produce, il parere perde efficacia vincolante e l’istruttoria prosegue. Per le discariche, il provvedimento finale favorevole deve vincolare volumetria sufficiente allo smaltimento dei rifiuti della provincia interessata.

Procedimenti non soggetti ad AIA e rinnovi autorizzativi

I procedimenti già pendenti relativi a impianti non soggetti ad AIA alla data di entrata in vigore della legge restano conclusi dalla Regione secondo la normativa previgente. Per le istanze successive, salvo eccezioni richiamate dalla legge, la competenza passa alla provincia territorialmente competente. Nel rinnovo delle autorizzazioni per specifici impianti, la provincia deve acquisire il parere vincolante della Regione, espresso sulla base dei piani provinciali e in relazione all’utilizzo dell’impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.

Criteri regionali di localizzazione degli impianti

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve integrare il programma regionale di gestione dei rifiuti con ulteriori criteri di localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero. I criteri devono includere distanze minime da discariche esistenti, esaurite o da bonificare, densità massime delle aree impiantistiche, distanze da aree protette e siti Natura 2000, e il rispetto degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale. Per le aree di pregio agricolo, in particolare quelle DOC, DOCG, coltivate a riso e le aree limitrofe, non possono essere autorizzate discariche.

Disciplina specifica per discariche vicine ai confini regionali

In attesa che il PRGR definisca criteri specifici per le discariche prossime ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi per nuove discariche o ampliamenti entro 10 km dal confine regionale, con limite finale al 30 settembre 2025. La sospensione non opera per progetti che comprendono anche la bonifica del sito di conferimento. Per i procedimenti regionali in tale fascia è prevista una sospensione fino alla sottoscrizione di un’intesa tra le Regioni confinanti sui criteri localizzativi e sulla verifica dei fabbisogni.

Impianti di incenerimento e termovalorizzatori

Nelle more dell’adeguamento dei piani territoriali provinciali e metropolitani che introducono ulteriori misure di salvaguardia, i procedimenti per nuovi impianti di incenerimento e termovalorizzatori o per l’ampliamento di quelli esistenti sono sospesi fino all’approvazione della deliberazione regionale prevista dalla disciplina richiamata e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. I criteri di idoneità o non idoneità alla localizzazione si applicano anche ai procedimenti sospesi.

Aree DOC/DOCG e criteri penalizzanti per le discariche

Nelle aree di cava, produttive, degradate o da riqualificare situate all’interno dei territori DOC e DOCG, il PRGR può prevedere l’autorizzazione di discariche solo previa valutazione sito-specifica, configurando la localizzazione come criterio penalizzante. Il piano deve inoltre dettagliare le aree non idonee, le ulteriori misure di tutela e i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.

Fanghi in agricoltura

La Giunta regionale deve integrare la disciplina di delega alle province per gli impianti e le operazioni relative ai rifiuti speciali non pericolosi, con specifiche regole sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Le regole devono mirare a ridurre la pericolosità dell’impiego, verificare la compatibilità con gli scopi agricoli, considerare caratteristiche dei suoli, colture, composizione e trattamento dei fanghi, e vincolare le autorizzazioni in scala di bacino, tenendo conto della normativa sui nitrati e dando priorità agli effluenti zootecnici. Fino all’adozione del provvedimento regionale restano sospesi i procedimenti pendenti per nuove autorizzazioni; le autorizzazioni già rilasciate devono essere adeguate secondo tempi e modalità stabiliti dal medesimo provvedimento.

Raccolta differenziata e finanziamenti ai comuni

L’ARPA trasmette annualmente alla Giunta regionale la graduatoria dei comuni in base alla percentuale di raccolta differenziata finalizzata al riciclo e recupero. Sulla base di tale graduatoria, la Giunta individua i finanziamenti regionali in campo ambientale cui i comuni possono accedere con criterio preferenziale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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