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Legge

L.R. Lombardia 18/2007

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di assestamento del bilancio 2007 della Regione Lombardia, con rideterminazione di residui, cassa e disavanzo 2006, variazioni di stanziamento e rifinanziamenti. Introduce anche modifiche a discipline regionali, tra cui tributi automobilistici e ambientali, interventi finanziari, proroghe e regole sui contributi. Le misure sono in gran parte limitate al 2007-2009 o a termini specifici indicati nel testo.

Assestamento al bilancio regionale 2007 della Lombardia e variazioni normative collegate

Assestamento al bilancio 2007 e variazioni normative collegate

La legge interviene sul bilancio della Regione Lombardia per l’esercizio 2007 e sul pluriennale 2007-2009, aggiornando residui, fondo di cassa, saldo di amministrazione e stanziamenti. Accanto alle misure finanziarie, modifica alcune discipline regionali settoriali e contiene disposizioni di applicazione temporale limitata a specifici esercizi o periodi.

Rideterminazione dei saldi di bilancio e della cassa

La legge ridetermina i residui attivi e passivi 2006 sulla base del rendiconto definitivo, con le differenze indicate a livello di UPB negli allegati. Determina inoltre il fondo di cassa iniziale 2007 in 1.340.206.213,36 euro e ne aggiorna la corrispondente iscrizione in entrata e nel fondo di riserva di cassa.

Viene altresì determinato il disavanzo di amministrazione 2006 in 976.786.884,73 euro. Tale importo deriva dalla differenza tra il saldo positivo 2006 e l’utilizzazione anticipata del saldo finanziario per spese già iscritte nel bilancio 2007 mediante i decreti dirigenziali richiamati.

Mutui, indebitamento e copertura del disavanzo

Il mutuo previsto dalla l.r. 32/2006 per il finanziamento del disavanzo 2006 è rideterminato, per il 2007, in 976.786.884,73 euro. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati deve essere contratto a un tasso massimo non superiore al 5,30% e non può decorrere prima del 1° settembre 2007.

Gli oneri di ammortamento per il triennio 2007-2009 trovano copertura nelle UPB destinate alla quota interessi e alla quota capitale, come modificate dalla legge. Sono inoltre previste specifiche variazioni di entrata e spesa, tra cui la riduzione dell’UPB relativa ai mutui per disavanzi regionali e l’aggiornamento delle voci di saldo finanziario negativo.

Variazioni di bilancio e maggiore disponibilità di risorse

La legge dispone numerose variazioni compensative, rifinanziamenti e riduzioni di autorizzazioni di spesa per il triennio 2007-2009, con rinvio alle tabelle allegate per i dettagli. Le maggiori risorse disponibili per il 2007 sono quantificate in più punti della norma, distinguendo tra parte corrente e conto capitale.

Sono inoltre autorizzate o rideterminate specifiche entrate e spese, tra cui quelle per il servizio sanitario regionale, per l’organismo pagatore in agricoltura, per il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per il sostegno alla candidatura di Expo 2015, per la sicurezza urbana, per infrastrutture e per altri interventi puntuali elencati nel testo.

Regime dei contributi e delle spese in annualità

Per le economie vincolate e per le spese in annualità, la legge riduce una corrispondente voce di entrata e il fondo per il finanziamento di spese in annualità per 804.399 euro, in relazione all’utilizzo anticipato già effettuato in sede di bilancio 2007.

In attuazione dell’articolo 24 della l.r. 34/1978, gli stanziamenti di competenza e cassa relativi ai contributi in annualità sono variati secondo la tabella allegata. Il maggiore onere in capitale per il 2007 è pari a 670.000 euro.

Modifiche alla disciplina regionale dei tributi ambientali

La legge riscrive gli articoli della l.r. 10/2003 in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. La disciplina chiarisce finalità, oggetto del tributo, soggetto passivo, base imponibile e importi applicabili dal 1° gennaio 2008.

Il tributo si applica ai rifiuti conferiti in discarica, compresi i fanghi palabili, con esclusioni previste dal d.lgs. 152/2006. Il gestore della discarica è il soggetto passivo con obbligo di rivalsa; il tributo è dovuto anche per discariche abusive e abbandono incontrollato di rifiuti. Sono previste aliquote differenziate per tipologie di rifiuti speciali e riduzioni condizionate a recupero ed essiccazione, con autocertificazione trimestrale dei requisiti.

Tassa automobilistica regionale: disciplina transitoria e pagamenti telematici

Per la tassa automobilistica regionale, la legge prevede che non si applichino sanzioni e interessi per i ritardati pagamenti dovuti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, in ragione del nuovo sistema di scadenze. Dal 1° gennaio 2008 i pagamenti non sono ammessi fuori dal sistema di riscossione in tempo reale e la Regione deve comunicare ai contribuenti la proposta di adeguamento alle nuove scadenze.

Sono disciplinati anche i controlli tramite registri e archivi automobilistici, i requisiti degli intermediari della riscossione e l’esclusione del rimborso delle somme versate per la regolarizzazione dei ritardati pagamenti già effettuati entro l’entrata in vigore della legge.

Altre modifiche normative settoriali

La legge interviene sulla l.r. 24/2006 in materia di emissioni in atmosfera, prevedendo la partecipazione dei soggetti richiedenti agli oneri per prestazioni e controlli, secondo modalità e misure stabilite dalla Giunta regionale. Modifica inoltre la l.r. 70/1983 sulle opere pubbliche di interesse regionale, consentendo per opere assistite da contributo regionale la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori fino a 1 milione di euro.

Modifica anche la l.r. 70/1980 sull’edilizia scolastica, estendendo alle province, oltre che ai comuni, la disciplina richiamata nel comma modificato.

Società regionali e organi societari

La legge consente che la carica nell’organo previsto dall’articolo 2409-duodecies c.c. delle società regionali possa essere assunta anche da consiglieri regionali, fermo restando che alle minoranze sia garantita la designazione di un componente, preferibilmente con i requisiti richiesti dalla norma civilistica richiamata.

Proroghe, decadenza e recupero dei benefici finanziari

La l.r. 34/1978 viene modificata in modo rilevante in materia di termini per l’avvio e la realizzazione degli interventi finanziati. I termini sono stabiliti nei singoli atti di concessione e il mancato rispetto comporta la decadenza di diritto. La proroga può essere concessa, per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, fino a un massimo complessivo di 180 giorni; ogni ulteriore proroga richiede il parere conforme del Nucleo di Valutazione.

La decadenza comporta la restituzione delle somme erogate relative alle parti di intervento non realizzate, con applicazione degli interessi legali. Gli atti relativi a proroga, decadenza, recupero somme e accertamento delle economie sono adottati dal dirigente competente o dal funzionario competente negli enti/organismi cui la funzione sia stata attribuita o esternalizzata.

Le nuove regole si applicano agli interventi finanziati dopo l’entrata in vigore della legge; per gli interventi già finanziati continuano a valere i commi abrogati, nei limiti espressamente indicati.

Disposizioni puntuali di spesa e finanziamento per il 2007-2009

La legge autorizza o ridetermina numerosi stanziamenti destinati a specifici interventi e soggetti, tra cui: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, candidatura di Regione Lombardia a Expo 2015, accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano, anticipazioni all’organismo pagatore regionale, contributi alle scuole paritarie per l’integrazione degli alunni disabili, Tangenzialina Nord-Est di Varese, aumento di capitale di Infrastrutture Lombarde S.p.A., contributo al patto per la sicurezza delle città metropolitane e interventi a favore delle imprese artigiane.

Sono inoltre previste variazioni collegate a risorse statali e regionali, alle quote del Servizio sanitario nazionale e ad altre poste di bilancio, con effetti distribuiti sul triennio 2007-2009 secondo le tabelle allegate.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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