R.R. Lombardia 5/2007
Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, gli interventi forestali su boschi e terreni vincolati: procedure autorizzative, documentazione tecnica, stagioni di taglio, rinnovazione, controlli, sanzioni, prevenzione incendi e regole per infrastrutture, pascolo e aree protette. Le modifiche successive ne hanno aggiornato molte parti; restano esclusi gli articoli abrogati.
Norme forestali regionali della Lombardia: autorizzazioni, gestione dei boschi, prevenzione incendi e vincolo idrogeologico
Norme forestali regionali della Lombardia
Il regolamento disciplina la gestione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel territorio della Lombardia, attuando la l.r. 31/2008. Definisce il quadro operativo per tagli, rinnovazione, infrastrutture forestali, prevenzione dei danni e degli incendi, con regole specifiche per aree protette, siti Natura 2000, castagneti da frutto e terreni non boscati.
Ambito di applicazione e principi generali
Le norme si applicano ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923 e a tutte le superfici considerate bosco dalla l.r. 31/2008. Gli interventi disciplinati non possono comportare trasformazione del bosco o cambio di destinazione d’uso, salvo quanto previsto dalla legge regionale. Le definizioni tecniche sono rinviate all’allegato A.
Rapporti con pianificazione forestale e deroghe
I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al regolamento previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Le prescrizioni tecniche già contenute negli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti all’entrata in vigore del regolamento restano valide fino a scadenza o revisione.
Regime autorizzatorio e procedura telematica
Per i tagli e le attività selvicolturali il regolamento distingue tra autorizzazione, silenzio-assenso e denuncia di inizio attività, a seconda del tipo di intervento e del contesto. Le istanze e le denunce sono presentate tramite procedura informatizzata. In generale, la documentazione tecnica richiesta è quella prevista dagli articoli dedicati al progetto o alla relazione di taglio.
Interventi nelle aree protette e nelle riserve regionali
All’interno delle aree protette, i tagli colturali conformi al regolamento e alla pianificazione forestale richiedono autorizzazione dell’ente forestale fino all’approvazione del piano di indirizzo forestale. Dopo l’approvazione del piano, nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali l’esecuzione degli interventi è comunque soggetta ad autorizzazione, con silenzio-assenso in caso di mancato diniego entro 60 giorni.
Denuncia di inizio attività e validità del permesso di taglio
Fatti salvi i casi soggetti ad autorizzazione, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere iniziati subito dopo la presentazione della denuncia di inizio attività. Il permesso di taglio vale 24 mesi dalla presentazione della denuncia o dal rilascio dell’autorizzazione; se è stato predisposto il piano di utilizzazione forestale, la validità è estesa a 5 anni.
Documentazione tecnica: progetto di taglio e relazione di taglio
Per utilizzazioni forestali su superfici pari o superiori a 2 ettari è richiesto un progetto di taglio redatto da dottore forestale o agronomo, con contenuti analitici su ubicazione, specie, provvigione, ripresa, rischi ambientali, esbosco, cartografia e indicazione dell’esecutore. Per interventi su superfici maggiori di 15 ettari nei cedui e 30 ettari nelle fustaie il progetto deve prevedere un piano di utilizzazione forestale quinquennale. Nei boschi assoggettati a piano di assestamento forestale è invece richiesta una relazione di taglio per interventi conformi al piano.
Esoneri documentali
La documentazione tecnica non è necessaria quando il taglio riguarda esclusivamente piante morte, sradicate o spezzate. Inoltre, il progetto di taglio non è richiesto nei casi in cui è sufficiente la relazione di taglio.
Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi
Gli enti forestali effettuano controlli annuali sui tagli e sulle attività selvicolturali, su un campione pari almeno al 2% delle istanze e su tutti gli interventi abusivi o soggetti a prescrizioni specifiche. Le violazioni sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 31/2008. Chi danneggia suolo o soprassuolo deve ripristinare e recuperare i luoghi; in caso di inerzia, l’ente forestale procede d’ufficio con spese a carico del trasgressore.
Regole generali di gestione forestale
Tutti i tagli devono garantire continuità, perpetuità e miglioramento ecologico e strutturale dei boschi. Le utilizzazioni forestali sono soggette a limiti di superficie per istanza e, per alcuni interventi, a specifici requisiti soggettivi dell’esecutore. Sono previste soglie massime di superficie e di massa legnosa per i diversi tipi di intervento, oltre alla nozione di “singolo intervento” riferita a un arco di due anni sulla medesima proprietà.
Stagione silvana e tempi di completamento dei lavori
Per cedui e cedui sotto fustaia i tagli sono consentiti solo in specifiche stagioni, differenziate per quota altimetrica, con possibilità di anticipazione o posticipazione fino a 15 giorni per condizioni microclimatiche o stagionali anomale; nei siti Natura 2000 non è consentito il posticipo. Le fustaie, i diradamenti, gli sfolli, i tagli di conversione e i tagli di piante morte o pericolose sono consentiti tutto l’anno. Allestimento ed esbosco devono concludersi entro 30 giorni dal termine della stagione o del taglio.
Scarti di lavorazione e ramaglia
La ramaglia e gli altri residui non asportati devono essere raccolti in andane o cataste, sminuzzati e distribuiti, bruciati secondo le norme sugli incendi, oppure tagliati in pezzi di dimensioni prestabilite e distribuiti in bosco. È vietato collocarli vicino a corsi d’acqua, viabilità, ferrovie, sentieri o linee elettriche, e non devono coprire ceppaie o nuclei di rinnovazione. Sono consentite cataste temporanee di dimensioni maggiori per favorire cippatura o asportazione.
Conversioni e avviamento a fustaia
La conversione da fustaia a ceduo è in linea generale vietata, salvo eccezioni per prevenire dissesti idrogeologici in stazioni specifiche individuate dalla pianificazione forestale. I boschi di neoformazione a prevalenza di determinate latifoglie, così come imboschimenti e rimboschimenti, devono essere avviati a fustaia, salvo motivate eccezioni previste dagli strumenti di piano. Nei tagli di avviamento all’alto fusto sono previsti contingenti minimi di fusti da mantenere.
Alberi da invecchiamento indefinito
Per incrementare la biodiversità, in fustaie e cedui deve essere rilasciato almeno un albero ogni 5.000 mq di bosco utilizzato, anche nel caso di taglio a raso, con esclusione dei castagneti da frutto e dei boschi soggetti a manutenzione speciale. Gli alberi devono essere contrassegnati prima del taglio, avere caratteristiche di pregio vegetativo e paesaggistico e, di norma, diametro minimo di 30 cm. Sono previste sostituzioni in caso di morte e possibilità di individuazione anticipata negli strumenti di piano.
Rinnovazione artificiale
La rinnovazione artificiale è obbligatoria entro un anno dalla fine del taglio quando prevista dagli allegati tecnici, imposta dall’ente forestale o necessaria per assenza di rinnovazione naturale. Devono essere utilizzate specie coerenti con il tipo forestale e, salvo autorizzazione, non possono essere impiegate specie esotiche non ammesse. La densità minima è di 2.500 piantine per ettaro; nei primi tre anni sono obbligatori manutenzione e sostituzione delle fallanze oltre il 10%. L’obbligo di rinnovazione artificiale preclude l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per 20 anni.
Raccolta di terriccio, lettiera e materiale di propagazione
La raccolta di lettiera è ammessa solo in casi specifici: uso agricolo da parte di aziende agricole, prevenzione incendi entro 30 metri da edifici e infrastrutture, o su terreni gravati da uso civico. La raccolta di materiale di propagazione forestale è vietata salvo autorizzazione dell’ente forestale, con eccezione per quantità limitate a fini didattici, di studio o educazione ambientale; nei boschi da seme iscritti nei registri regionali i tagli devono rispettare i piani di gestione.
Potature, sradicamenti ed eliminazione di specie infestanti
Le potature sono sempre consentite, senza istanza, purché eseguite con tecniche corrette e senza capitozzature o pregiudizio alla stabilità della pianta. Lo sradicamento delle piante e l’estrazione delle ceppaie richiedono autorizzazione, salvo i casi previsti per i castagneti da frutto. Il taglio e l’estirpazione manuale delle specie esotiche infestanti sono consentiti tutto l’anno; se l’intervento crea aree prive di vegetazione oltre 400 mq, va effettuata rinnovazione artificiale.
Castagneti da frutto
Nei castagneti da frutto in attività sono ammessi potature, spollonature, innesti, sistemazioni dei ripiani, lavorazioni del suolo, estirpazione delle infestanti, interventi fitosanitari, ricostituzione del cotico erboso e rinfoltimenti. L’estirpazione delle ceppaie richiede denuncia di inizio attività e comporta obbligo di riempimento e sostituzione. Nei castagneti abbandonati, invece, si applica la disciplina ordinaria dei boschi, salvo autorizzazione dell’ente forestale.
Prevenzione dei pericoli, danni ecologici e danni al soprassuolo
Durante le attività selvicolturali devono essere adottate misure per prevenire pericoli per persone e cose, proteggere flora, fauna, zone umide, radici, fusti, chiome, manufatti e opere idrauliche. Le aree di intervento vanno delimitate e segnalate; al termine dei lavori va ripristinato lo stato dei luoghi. L’esbosco deve privilegiare le vie aeree o tracce esistenti, evitando danni alla rinnovazione e alle infrastrutture.
Segnaletica, recinzioni e manifestazioni nei boschi
È vietata segnaletica che danneggi il bosco o alteri significativamente il paesaggio; i cartelli temporanei devono essere rimossi entro 10 giorni e non possono essere inchiodati agli alberi. Sono vietati anche i colori di vernice confondibili con quelli riservati alla martellata forestale e agli alberi destinati all’invecchiamento. Recinzioni e chiudende non possono usare filo spinato né impedire il passaggio della fauna selvatica.
Manifestazioni, percorsi motorizzati e aree attrezzate
Le manifestazioni nei boschi con mezzi motorizzati o fuochi e la creazione di percorsi sospesi richiedono autorizzazione del comune o dell’ente forestale, con allegati tecnici specifici, valutazione dei danni e piano di ripristino. Le autorizzazioni non possono riguardare nuovi tracciati, salvo casi eccezionali di inagibilità permanente causata da eventi naturali. Sono previsti limiti di durata, intervalli minimi tra eventi, divieti in aree protette e nei siti Natura 2000, nonché obblighi di deposito cauzionale o fideiussione.
Carbonizzazione in bosco e prevenzione incendi
La carbonizzazione è consentita solo previa autorizzazione, in aie idonee, presidiate da personale esperto e lontane da materiale infiammabile; è vietata nei periodi di rischio incendi dichiarato. In generale è vietato accendere fuochi nei boschi o entro 100 metri da essi, salvo casi tassativi. Nei periodi di rischio sono vietate anche altre attività che possano creare scintille o braci. È ammessa la pratica del fuoco prescritto solo se espressamente autorizzata.
Boschi danneggiati da incendi, eventi atmosferici o fitopatie
Nei boschi danneggiati da fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno, l’ente forestale può autorizzare tagli in deroga. I possessori devono consentire l’accesso agli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti da un ente pubblico.
Pascolo in bosco e pascolo eccessivo
Il pascolo in bosco è ammesso solo in precise condizioni legate alla tipologia di bosco e alla maturità del soprassuolo. È vietato in boschi in rinnovazione, fustaie disetanee o irregolari, boschi di neoformazione prima della perticaia e boschi percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo casi specifici. L’ente forestale può limitare o vietare il pascolo in presenza di erosioni, smottamenti o degrado del cotico erboso.
Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di infrastrutture
Nelle fasce di pertinenza di elettrodotti, reti di pubblica utilità, viabilità, ferrovie e altri manufatti sono ammessi tagli e potature finalizzati alla sicurezza e alla funzionalità dell’opera, anche in deroga a matricine, riserve, turni e superfici massime. Sono previste larghezze standard delle fasce di pertinenza e obblighi particolari per il rilascio di specie autoctone nei casi di robinieti e ciliegi tardivi. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale richiede preventiva comunicazione, salvo interventi minori esenti.
Infrastrutture forestali temporanee, sentieri e movimenti di terra
La realizzazione di piazzali provvisori e piste forestali è soggetta a comunicazione e a limiti stringenti: durata massima di 24 mesi, fondo naturale, volumi limitati di scavo, larghezza massima delle piste e divieti di deposito in alvei o sponde. I sentieri pedonali a fondo naturale, costruiti senza mezzi meccanici e senza taglio di alberi o ceppaie, non sono soggetti a comunicazione; se invece realizzati con mezzi meccanici, la comunicazione è necessaria. I movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrate sono ammessi entro limiti temporali e volumetrici prefissati e con obbligo di ripristino.
Altri vincoli e boschi intensamente fruiti
Nei boschi sottoposti ai vincoli del r.d. 3267/1923 l’ente forestale compila un elenco e consente, in generale, solo tagli fitosanitari o di sicurezza, salvo prescrizioni dei piani. Nei boschi intensamente fruiti l’ente può limitare venatoria, transito di animali, attività rumorose, manifestazioni, raccolta di risorse naturali, pascolo, campeggio, biciclette e fuochi; può inoltre individuare un ente gestore responsabile della manutenzione e della tutela della pubblica incolumità.
Gestione dei terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico
Nei pascoli e coltivi vincolati sono consentiti tagli di alberi e arbusti finalizzati al mantenimento o ripristino dell’agricoltura o del pascolo, con obbligo di semina del cotico dove mancante. Nei terreni a periodica lavorazione sono ammesse le ordinarie lavorazioni, purché lascino fasce di rispetto e garantiscano la regimazione delle acque. Nei prati stabili la rottura del cotico è libera solo se finalizzata all’immediata ricostituzione del prato; altrimenti richiede autorizzazione. Nei terreni pascolivi si applicano limiti stagionali, divieto di asportare deiezioni e obblighi di gestione per i pascoli pubblici.
Entrata in vigore e abrogazioni
Il regolamento è entrato in vigore il 15 settembre 2007. Da tale data sono abrogati la l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e vari regolamenti regionali previgenti in materia forestale e di tutela della vegetazione nei parchi.
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