Deliberazione n. 749 del 27/11/2024
Provvedimento del 27 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento ha imposto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e di conservare, per 12 mesi e a fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Garante ratifica quindi l’operato urgente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Segnalazione dell’interessato e attivazione della procedura ex art. 144-bis
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Autorità, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram. La norma richiamata attribuisce al Garante il potere di intervenire rapidamente, decidendo entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha adottato la determinazione n. 561 del 22 novembre 2024. Con tale atto ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori.
Conservazione del materiale e garanzie richieste
La conservazione dell’eventuale materiale in chiaro è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La misura è stata subordinata all’adozione di modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e alla tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha quindi ratificato, con provvedimento del 27 novembre 2024, l’atto d’urgenza adottato il 22 novembre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Punti principali
Origine del procedimento e segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram per prevenire l’eventuale diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 561 del 22 novembre 2024, imponendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited misure immediate di prevenzione della diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Il provvedimento urgente ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 22 novembre 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 27 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 735 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Provvedimenti del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 832 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Deliberazione n. 836 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 736 del 27/11/2024
- Provvedimento · 27 nov 2024Prescrizioni del Garante del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →