Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24267/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Palermo, in sede di appello cautelare, ha applicato a un indagato la custodia cautelare in carcere per concorso in una rapina aggravata e in ricettazione, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari. Il ricorso per cassazione contestava, con due motivi, la motivazione del provvedimento: da un lato, si deduceva che la ricostruzione dell'identità dell'indagato quale autore materiale della rapina fosse mancante, contraddittoria e illogica, perché fondata su elementi ritenuti dalla difesa equivoci o già valutati diversamente dal primo giudice; si censurava anche la deduzione, ritenuta presuntiva, della riferibilità del veicolo visto in un determinato orario al gruppo di indagati. Dall'altro lato, si lamentava che la scelta della misura più grave e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, fossero motivate in modo apparente, con mero riferimento ai precedenti penali e alla mancanza di reddito lecito. Il ricorso mirava dunque a contestare sia i gravi indizi sia la valutazione delle esigenze cautelari, chiedendo in sostanza un diverso apprezzamento degli elementi indiziari e della misura applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano generici e, in larga parte, si risolvevano nella richiesta di una diversa valutazione del materiale indiziario e cautelare già esaminato dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della violazione di legge o della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse invece offerto una motivazione ampia, logica e persuasiva sia sulla gravità degli indizi sia sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, valorizzando plurimi elementi convergenti relativi all'identificazione dell'indagato, alla dinamica organizzata della rapina, ai precedenti e alla personalità del soggetto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ai fini della motivazione

    richiamato per delimitare l'estensione della sintesi dei motivi di ricorso riportati in sentenza.

  • art. 273 c.p.p.

    indicato come parametro dei gravi indizi di colpevolezza, censurabili in cassazione solo per violazione di legge o motivazione mancante, illogica o contraddittoria.

  • art. 274 c.p.p.

    indicato come parametro delle esigenze cautelari; l'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità e contesto.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza di specifiche opportunità di reiterazione, ma esige una prognosi sulla possibilità di condotte reiterative.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento cautelare personale, non sono consentite censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o degli indizi rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La sindacabilità in cassazione della motivazione in materia cautelare è limitata ai casi di violazione di specifiche norme di legge, mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa.
  • La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza può essere censurata solo se il ricorrente si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento e ne evidenzia un vero vizio logico-giuridico, non già quando si limita a richiamare selettivamente singoli elementi o la diversa conclusione del primo giudice.
  • In tema di esigenze cautelari, l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede che vi sia una occasione delittuosa imminente, ma una prognosi concreta sulla possibilità di nuove condotte criminose, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto di riferimento.
  • La natura organizzata e non occasionale del fatto, insieme alla spregiudicatezza della condotta e ai precedenti del soggetto, può legittimare il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.