Cassazione Civile, Ordinanza n. 30359/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da alcuni soggetti, tra cui una società operante nel settore della gestione rifiuti, per ottenere il ristoro degli esborsi sostenuti per conseguire l’autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani in Uboldo. Gli attori assumevano che tali esborsi fossero riconducibili a condotte concussive poste in essere da esponenti regionali e, inoltre, alla successiva inerzia o ostruzionismo degli organi regionali nel procedimento autorizzativo. La corte d’appello aveva respinto la domanda, rilevando da un lato l’assenza di nesso causale tra i fatti penalmente rilevanti e il danno dedotto, dall’altro l’indeterminatezza e l’insufficienza probatoria delle allegazioni relative alle condotte successive al giugno 1991. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe espunto dal thema decidendum la parte di domanda relativa alle omissioni regionali successive al giugno 1991, in particolare al silenzio-inadempimento dopo diffida; 2) nullità della motivazione e violazione delle norme sul risarcimento del danno ex artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., per avere la sentenza attribuito ai fatti illeciti un effetto positivo endoprocedimentale e per avere escluso il nesso causale con la mancata autorizzazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere posto a loro carico un onere probatorio ritenuto non assolto quanto ai comportamenti illeciti successivi al giugno 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’omissione di pronuncia, ritenendo che la corte d’appello avesse esaminato l’intero arco temporale allegato, interpretando correttamente la domanda risarcitoria come riferita anche alle condotte successive al giugno 1991, ma ritenendola infondata per mancanza di specifica allegazione e prova dei fatti illeciti regionali. Ha inoltre respinto la censura sulla motivazione, affermando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, coerente e comprensibile, non apparente né incomprensibile. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo nella parte in cui denunciava un omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di sentenza confermativa su base fattuale ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., e comunque ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2697 c.c., poiché incombeva sugli attori provare i fatti costitutivi della domanda aquiliana. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la corte d’appello non aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, ma l’aveva interpretata e rigettata nel merito per difetto di allegazione/prova.
Usato per inquadrare i motivi di ricorso, in particolare il vizio di omessa pronuncia, nullità della motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente; la Corte ribadisce i criteri per individuare il vizio di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria/incomprensibile da non rendere individuabile la ratio decidendi; nel caso concreto la motivazione era invece esistente e intelligibile.
Norma base della responsabilità aquiliana richiamata dai ricorrenti e considerata dalla Corte nel valutare la necessità di allegare e provare fatti illeciti, nesso causale e danno.
Richiamato con l’art. 2043 c.c. e l’art. 1223 c.c. per la liquidazione del danno risarcibile e per l’accertamento del nesso causale.
Richiamato quale parametro per delimitare il danno risarcibile alle conseguenze immediate e dirette del fatto illecito.
art. 28 Cost.
Invocato come parametro di responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi funzionari; la Corte ritiene non dimostrati comportamenti specifici sussumibili in tale previsione, né anteriori né successivi al giugno 1991.
La Corte ribadisce che, in una domanda di risarcimento aquiliano, grava sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l’individuazione concreta dei fatti illeciti e la loro dimostrazione.
Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non sovvertito il giudizio di merito sull’insufficienza probatoria.
Rende inammissibile in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la domanda nella sua effettiva portata e la rigetta per difetto di allegazione o prova: la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. non può essere invocata per contestare una mera interpretazione della domanda non condivisa dalla parte.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è strutturalmente incomprensibile; non basta che la parte ritenga insufficiente la valutazione delle prove, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
- In una domanda di responsabilità aquiliana l’attore ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi la specifica condotta illecita, il nesso causale e il danno; la mera prospettazione di un comportamento ostruzionistico generico non è sufficiente.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado sulla stessa base fattuale, è preclusa in cassazione la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.
- Ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 28 Cost. occorre individuare comportamenti concretamente riferibili a funzionari o organi dell’ente e causalmente collegati al danno; non è sufficiente evocare un generico continuum di illiceità o una mera inerzia non specificamente provata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione del nesso causale, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
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