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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6106 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IVA assolta e non detratta, relativa ad autoveicoli, carburanti e lubrificanti utilizzati nell'attività d'impresa negli anni 2000-2004, per complessivi Euro 61.882,37. Sosteneva che le limitazioni alla detrazione previste dall'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 fossero incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto la tempestività della richiesta considerando il momento in cui l'IVA avrebbe potuto essere detratta in dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale criterio, sostenendo che il termine di decadenza dovesse decorrere dai singoli versamenti dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il secondo, relativo alla verifica dell'inerenza dei costi, per carenza di autosufficienza e possibile novità della questione. Ha stabilito che la domanda di rimborso doveva essere presentata entro il termine previsto dalla normativa nazionale decorrente dal versamento dell'imposta, senza che la successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea potesse riaprire o prorogare tale termine. L'istanza del 9 luglio 2004 era quindi tempestiva soltanto per l'IVA versata nel secondo semestre del 2002, mentre era tardiva per gli anni 2000 e 2001 e per il primo semestre del 2002. La sentenza regionale è stata cassata nei limiti del motivo accolto e il ricorso originario della società è stato rigettato per tali periodi. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Termine per la proposizione della domanda di rimborso

    La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dalla disciplina nazionale. Il termine decorre dal momento in cui l'imposta è stata versata indebitamente e non dalla successiva possibilità di esercitare la detrazione in dichiarazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali e temporali previste dalla normativa, ma la possibilità di detrarre l'imposta non sposta il termine di decadenza per chiedere il rimborso di quanto versato indebitamente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis 1

    Limitazioni alla detrazione dell'IVA

    Le limitazioni nazionali alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di autoveicoli, carburanti e lubrificanti sono state esaminate alla luce del diritto dell'Unione europea; tuttavia, l'eventuale incompatibilità della disciplina interna non incide retroattivamente sui termini nazionali di decadenza per il rimborso.

  • Principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e Cass. n. 13087/2012; Cass., Sezioni Unite, n. 13676/2014

    La pronuncia comunitaria non costituisce un overruling processuale idoneo a incidere retroattivamente sui termini di decadenza

    Una decisione europea che accerti il contrasto di una norma fiscale nazionale con il diritto dell'Unione non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso delle imposte già versate.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un'imposta ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, occorre rispettare il termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale, normalmente calcolato dal versamento dell'imposta.
  • La successiva pronuncia della Corte di giustizia UE, di regola, non proroga né riapre retroattivamente i termini per presentare la domanda di rimborso.
  • Non è sufficiente dimostrare l'illegittimità della limitazione alla detrazione: il contribuente deve anche provare la tempestività della domanda e, ove contestato, l'effettiva inerenza dei costi e la spettanza sostanziale del rimborso.
  • Nel caso concreto, il momento in cui l'IVA avrebbe potuto essere portata in detrazione in dichiarazione non sostituisce il momento del versamento quale dies a quo del termine per il rimborso.
  • Le questioni relative all'inerenza dei costi devono essere introdotte e documentate tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; in Cassazione non possono essere trattate efficacemente se risultano nuove o non adeguatamente illustrate.

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