Cassazione Civile, Ordinanza n. 07199/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in conseguenza di una cartella di pagamento, a sua volta originata da un avviso di accertamento Irpef per reddito di partecipazione emesso nei confronti di un socio di s.n.c. Il giudice di primo grado aveva annullato l'intimazione rilevando che la cartella presupposta era stata annullata in un autonomo giudizio. In appello la decisione era stata riformata solo sulle spese del primo grado, con condanna degli enti al pagamento delle spese, mentre era stato respinto il motivo relativo alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; per il grado di appello le spese erano state compensate per reciproca soccombenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese e dei parametri forensi, lamentando che la CTR avesse liquidato per il primo grado una somma inferiore ai minimi tariffari, senza motivazione e senza considerare correttamente il valore della lite e la nota spese; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese del grado di appello per asserita insussistenza della reciproca soccombenza e la mancata pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese del primo grado perché effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, senza adeguata motivazione e senza dar conto della nota spese e della corretta collocazione dello scaglione di valore della controversia. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura sulla compensazione delle spese d'appello non si confrontava con la reale struttura dell'appello, che verteva su due distinte statuizioni del primo giudice, e che la censura sulla mancata condanna ex art. 96 c.p.c. era priva di specifica argomentazione critica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Base formale del primo motivo, poi ricondotto alla violazione dei criteri di liquidazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Base formale del secondo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come disciplina delle spese nel processo tributario.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Norme richiamate in tema di condanna e compensazione delle spese di lite.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella fattispecie esaminata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al requisito motivazionale.
art. 2233 c.c.
Opera come limite alla liquidazione di compensi professionali simbolici o non consone al decoro della professione.
DM n. 55 del 2014, art. 4
Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori rispetto al range tabellare.
tabella n. 23 allegata al DM n. 55 del 2014
Richiamata per la liquidazione delle spese del primo grado.
art. 112 c.p.c.
Ritenuto mal richiamato e non pertinente alla censura sulle spese, perché la CTR si era comunque pronunciata sul punto.
art. 96 c.p.c.
Richiamato quale domanda accessoria di condanna per responsabilità aggravata; la censura sul mancato accoglimento è stata dichiarata inammissibile.
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla liquidazione delle spese del grado di appello.
tabella n. 24 allegata al DM n. 55 del 2014
Richiamata nel secondo motivo per la quantificazione delle spese del grado di appello.
art. 5, comma 4, d.m. n. 55 del 2014
«Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali»
La Corte lo utilizza per determinare il valore della lite ai fini della liquidazione dei compensi professionali nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel regime del DM n. 55/2014, il giudice può liquidare i compensi professionali entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari senza necessità di una motivazione specifica; la motivazione diventa necessaria quando si discosti ulteriormente dai parametri o quando riduca in modo non spiegato le voci rispetto a una nota spese specifica.
- La liquidazione delle spese processuali non può tradursi, al netto degli esborsi, in importi simbolici o comunque incompatibili con il decoro della professione, perché opera il limite dell'art. 2233, comma secondo, c.c.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese analitica, il giudice non può procedere a una riduzione globale e apodittica dei compensi, ma deve indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della riduzione o esclusione delle voci.
- Nel processo tributario, ai fini della liquidazione dei compensi, il valore della controversia si determina in base all'importo delle imposte, tasse, contributi e accessori contestati, secondo la regola speciale dettata dal DM n. 55/2014.
- La censura contro la compensazione delle spese deve confrontarsi con la reale struttura dell'impugnazione e con le effettive statuizioni appellate; in difetto di tale confronto, il motivo è inammissibile per astrattezza o difetto di specificità.
- Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non è automaticamente utilizzabile come indice di reciproca soccombenza quando l'appello riguarda autonomamente anche la regolazione delle spese o altre statuizioni distinte.
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