Regolamento (UE) 2016/595
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/595 della Commissione, del 18 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/595 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico di aggiornamento periodico, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi. Rileva esclusivamente per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono stabiliti per i prodotti e le origini elencati nell'allegato e non risultano previste deroghe ulteriori nel testo fornito.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/595 della Commissione costituisce un atto tecnico di applicazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, finalizzato a determinare i valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Il testo richiama il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e contesto applicativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il quale disciplina le modalità di determinazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Nei considerando si evidenzia che il sistema è coerente con i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.
Ambito di applicazione materiale
L'intervento riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi e individuati tramite specifici codici NC. I valori forfettari si applicano ai prodotti e alle origini elencati nell'allegato, espressi in EUR/100 kg, e servono come base per la determinazione del prezzo di entrata.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per singoli codici NC e per diverse origini, indicate mediante i codici paese della nomenclatura richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono riportati i corrispondenti valori per alcune origini specifiche e, in taluni casi, il codice ZZ per le altre origini.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La funzione è quella di fissare i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e origini, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con riferimento a diversi codici paese e al codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di aggiornamento quotidiano
Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento costituisce quindi un aggiornamento puntuale dei valori applicabili in quella specifica data.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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