Regolamento (UE) 2016/615
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/615 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una docking station per smartphone nella nomenclatura combinata, al codice NC 8537 10 99. La Commissione precisa che la classificazione deriva dalle regole generali di interpretazione della NC e dalla natura di macchina composita del dispositivo, che svolge più funzioni ma senza che una di esse risulti principale. Il testo disciplina anche un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione doganale uniforme di una docking station per smartphone nella nomenclatura combinata, con disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un dispositivo denominato "docking station per smartphone" composto da schermo LCD, alloggiamento con porte USB, tastiera con pannello tattile, base per smartphone, alimentazione elettrica e altoparlanti. Ha portata generale per gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile, ma produce effetti pratici sulle operazioni doganali e sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) rilasciate per merci analoghe. Esclude, per effetto della classificazione indicata, l’inquadramento in altre voci del capitolo 85 non compatibili con la soluzione adottata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/615: classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento mira a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87, intervenendo sulla classificazione doganale di una specifica merce descritta nell’allegato. La Commissione fonda l’intervento sulle regole generali di interpretazione della NC e sul parere del comitato del codice doganale.
Ambito e finalità
Il provvedimento riguarda la classificazione tariffaria di merci individuate puntualmente nell’allegato, con effetti diretti sulle operazioni doganali nell’Unione. Nel caso trattato, il dispositivo denominato "docking station per smartphone" viene qualificato come macchina composita e ricondotto al codice NC 8537 10 99.
Criteri di classificazione utilizzati
L’allegato indica che il dispositivo presenta componenti eterogenee: schermo LCD, porte USB, tastiera con pannello tattile, base per smartphone, alimentazione elettrica e altoparlanti. Quando lo smartphone è collegato, la batteria viene caricata e l’apparecchio opera anche come unità di entrata e di uscita, consentendo lo svolgimento di tutte le funzioni dello smartphone collegato.
La Commissione osserva che:
- il dispositivo non è munito di convertitore di segnale;
- tutti i segnali vengono ricevuti inalterati dallo smartphone collegato;
- l’apparecchio non è adatto alla connessione ad una macchina automatica per l’elaborazione dei dati.
Sulla base delle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 della nomenclatura combinata, il prodotto è considerato una macchina composita che svolge funzioni riconducibili alle voci 8504, 8518, 8528 e 8537 del capitolo 85. Poiché nessuna di tali funzioni è ritenuta principale ai sensi della nota 3 della sezione XVI, la merce va classificata nella voce che compare per ultima in ordine di numerazione, ossia nella voce 8537, e più precisamente nel codice NC 8537 10 99. È espressamente esclusa la classificazione alla voce 8543.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento: il titolare può continuare a invocarle per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. La previsione richiama l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente vincolatività immediata per le autorità doganali nazionali e per gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la docking station per smartphone, il codice assegnato è 8537 10 99.
Motivazione della classificazione
Dall’allegato risulta che il dispositivo è una macchina composita capace di svolgere funzioni riconducibili alle voci 8504, 8518, 8528 e 8537 del capitolo 85. Poiché nessuna funzione può essere considerata principale ai sensi della nota 3 della sezione XVI, si applica la regola secondo cui la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, appare per ultima. È esclusa la classificazione alla voce 8543.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 apr 2016Regolamento (UE) 2016/605
- Regolamento · 19 apr 2016Regolamento (UE) 2016/606
- Regolamento · 19 apr 2016Regolamento (UE) 2016/607
- Regolamento · 19 apr 2016Regolamento (UE) 2016/613
- Regolamento · 19 apr 2016Regolamento (UE) 2016/614
- Regolamento · 18 apr 2016Regolamento (UE) 2016/594
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →