Regolamento (UE) 2016/594
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/594 della Commissione, del 18 aprile 2016, che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione istituisce un modello uniforme per l’indagine strutturata da svolgere presso i destinatari finali del FEAD. La finalità è rendere omogenei i dati raccolti nei diversi Stati membri, così da consentirne l’aggregazione a livello dell’Unione e supportare la valutazione del Fondo. Il testo è essenzialmente tecnico: rinvia a un allegato che contiene il questionario dettagliato da somministrare ai destinatari finali e alle organizzazioni partner. Non introduce nuovi obblighi sostanziali di assistenza, ma disciplina le modalità di raccolta delle informazioni.
Istituzione di un modello comune per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi FEAD per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi operativi del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, e in particolare alle autorità di gestione e agli operatori/organizzazioni partner che devono svolgere l’indagine strutturata presso i destinatari finali. L’indagine è prevista dal regolamento (UE) n. 223/2014, articolo 17, paragrafo 4, e deve essere effettuata nel 2017 e nel 2022; il regolamento stabilisce il modello da utilizzare per consentire l’aggregazione dei dati a livello UE. Si applica in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, con efficacia diretta.
Modello per l’indagine strutturata FEAD presso i destinatari finali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/594 della Commissione istituisce un modello standardizzato per l’indagine strutturata da svolgere presso i destinatari finali dei programmi operativi FEAD per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 223/2014 e risponde all’esigenza di disporre di dati comparabili e aggregabili a livello dell’Unione ai fini della valutazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, che impone all’autorità di gestione di un programma operativo FEAD di effettuare un’indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2022. I considerando precisano che tale indagine è uno degli strumenti di valutazione del FEAD e che, per garantire una raccolta dati di qualità e coerente tra Stati membri, è necessario un modello comune.
Ambito soggettivo e operativo
L’obbligo riguarda le autorità di gestione dei programmi operativi FEAD e, sul piano pratico, le organizzazioni partner coinvolte nella distribuzione degli aiuti ai destinatari finali. Le domande del questionario sono formulate con riferimento al punto di distribuzione in cui si svolge l’intervista e riguardano tanto l’assistenza finanziata dal FEAD quanto eventuale assistenza ulteriore non cofinanziata dal Fondo.
Contenuto del modello allegato
L’allegato reca un questionario articolato in due blocchi: uno rivolto all’organizzazione partner e uno al destinatario finale.
Per la parte dedicata all’organizzazione partner, il questionario chiede di indicare:
- il tipo di assistenza FEAD distribuita e la relativa frequenza;
- le misure di accompagnamento offerte insieme all’assistenza, come consigli sulla preparazione e conservazione degli alimenti, corsi di cucina, attività educative su alimentazione sana, consigli per ridurre gli sprechi alimentari, igiene personale, riorientamento verso servizi competenti, accompagnamento personalizzato, sostegno psicologico e consulenza sul bilancio familiare;
- l’eventuale erogazione di assistenza materiale non cofinanziata dal FEAD, con indicazione della tipologia.
Per la parte rivolta al destinatario finale, il questionario raccoglie informazioni su:
- sesso, fascia di età e situazione di genitore solo;
- tipo di assistenza appena ricevuta o da ricevere nella giornata, tra cui confezioni di cibo, pasti, corredi per neonati, zaini scolastici, materiale scolastico, attrezzature sportive, indumenti, sacchi a pelo/coperte, attrezzature da cucina, biancheria, articoli d’igiene e altre categorie di beni;
- soggetto effettivamente beneficiario dell’assistenza, ossia la persona intervistata o altri membri della famiglia;
- frequenza di accesso all’assistenza e previsione del bisogno futuro;
- eventuali difficoltà incontrate nell’ottenere l’assistenza, come necessità di documenti, lunghe distanze o difficoltà psicologiche;
- grado di determinazione dell’assistenza FEAD per il destinatario e la famiglia, e relative ragioni in caso di utilità parziale o assente, ad esempio quantità, frequenza o qualità insufficiente dei beni, oppure bisogno di un diverso tipo di aiuto;
- possibilità, un anno prima, di acquistare i prodotti o beni ricevuti;
- presenza di assistenza da parte di altre organizzazioni e relativa tipologia;
- ricezione di consulenza o orientamento e utilità percepita;
- percezione di reddito da lavoro o di altre forme di reddito/aiuti, sia per il destinatario sia per altri membri della famiglia;
- nazionalità, eventuale possesso della cittadinanza di un altro Stato membro UE, status di richiedente asilo o rifugiato;
- disponibilità di un’abitazione e tipologia di sistemazione abitativa.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento. In pratica, il suo effetto principale è uniformare il metodo di rilevazione dei dati relativi ai destinatari finali FEAD, lasciando tuttavia ai livelli operativi la possibilità di precisare alcuni aspetti tecnici, come la definizione di "confezione di cibo" e la sua eventuale standardizzazione.
Disposizioni principali
Modello comune per l’indagine strutturata
L’articolo 1 dispone che l’indagine strutturata presso i destinatari finali di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 deve essere effettuata conformemente al modello contenuto nell’allegato. Il modello è quindi obbligatorio per la raccolta dei dati relativi al FEAD.
Contesto e finalità dell’indagine
I considerando chiariscono che l’autorità di gestione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base deve svolgere l’indagine nel 2017 e nel 2022. L’indagine è qualificata come strumento di valutazione del FEAD e il modello serve a garantire risultati di alta qualità e comparabilità a livello UE.
Contenuto del questionario FEAD
L’allegato contiene il questionario strutturato, articolato in una parte rivolta all’organizzazione partner e una parte rivolta al destinatario finale. Le domande riguardano, tra l’altro, tipo e frequenza dell’assistenza FEAD, misure di accompagnamento, eventuale assistenza non cofinanziata dal FEAD, profilo del destinatario finale, tipologia di assistenza ricevuta, composizione del nucleo familiare, frequenza dell’accesso all’assistenza, difficoltà incontrate, utilità percepita, altre fonti di reddito o aiuti, nazionalità, status di richiedente asilo o rifugiato e situazione abitativa.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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