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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/603

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

Normativa europea32016R0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell'UE nei confronti dell'Iran, modificando l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. L'intervento consiste nell'inserimento di una specifica voce riguardante la Banca Saderat Iran e alcune sue controllate, sulla base del ruolo svolto nella gestione di lettere di credito connesse alla violazione di risoluzioni ONU. La misura ha durata temporanea ed è espressamente prevista fino al 22 ottobre 2016.

Modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 inserendo una voce relativa alla Banca Saderat Iran e ad alcune sue controllate nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive nei confronti dell'Iran, con applicazione limitata fino al 22 ottobre 2016.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran disciplinato dal regolamento (UE) n. 267/2012. Incide in particolare sulle entità inserite nell'allegato IX, parte I.B, ossia sulle persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e su persone ed entità che forniscono sostegno al governo iraniano. La misura introdotta riguarda la Banca Saderat Iran, incluse tutte le filiali e controllate indicate, nonché la controllata Bank Saderat PLC (London). La voce inserita è espressamente limitata nel tempo e si applica fino al 22 ottobre 2016.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio: modifica dell'elenco sanzionatorio relativo all'Iran

Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti dell'Iran previsto dal regolamento (UE) n. 267/2012. Il contesto è quello dell'attuazione del Piano d'azione congiunto globale (PACG) e della risoluzione UNSCR 2231 (2015), con il richiamo al percorso di progressiva revoca delle sanzioni nucleari, ma anche alla necessità di mantenere o aggiornare talune designazioni fino alla data di transizione.

Contesto normativo e motivazione dell'intervento

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 267/2012, adottato il 23 marzo 2012, e l'accordo del 14 luglio 2015 tra Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito, Stati Uniti e Iran, sostenuto dall'alto rappresentante dell'Unione. La UNSCR 2231 (2015) ha approvato il PACG e ha previsto azioni coerenti con il calendario concordato. Tra i considerando, il regolamento precisa che l'Unione deve rimuovere le misure restrittive verso determinate persone ed entità alla "data di transizione" o prima, in presenza della relazione dell'AIEA che attesti la conclusione Broader Conclusion sull'impiego pacifico di tutto il materiale nucleare in Iran. Nel caso di specie, il Consiglio ha riesaminato la motivazione di una specifica entità e ha ritenuto necessario integrarla.

Ambito della modifica

L'intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. In concreto, viene inserita una voce nella parte I.B dell'allegato, che riguarda le entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e quelle che sostengono il governo iraniano. La misura ha una portata selettiva e si concentra sulla Banca Saderat Iran, comprese tutte le filiali e le controllate, nonché sulla controllata Bank Saderat PLC (London).

Contenuto della designazione

La voce inserita attribuisce alla Banca Saderat Iran un ruolo nella gestione, nel marzo 2009, di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Tale condotta è considerata violativa delle disposizioni della UNSCR 1737, che aveva designato la DIO e richiesto il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche, nonché il divieto di metterle a disposizione ulteriori risorse. Inoltre, la gestione di tali lettere di credito è ritenuta un supporto alla violazione del divieto stabilito dalla UNSCR 1747 in materia di acquisto e approvvigionamento, da parte dell'Iran, di armi e materiale connesso.

Durata temporale e applicazione

La voce introdotta ha efficacia temporanea: il regolamento specifica che essa si applica fino al 22 ottobre 2016. Questa limitazione è ribadita sia nel considerando 6 sia nella nota finale dell'allegato. Per il resto, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è, come ogni regolamento UE, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'inserimento riguarda la parte I.B dell'allegato IX, relativa alle entità connesse ad attività nucleari o balistiche e a soggetti che sostengono il governo iraniano.

Inserimento della Banca Saderat Iran nell'elenco

L'allegato inserisce la voce "7 bis" relativa a Banca Saderat Iran, comprese tutte le filiali e le controllate, con indirizzo della sede in Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran. La motivazione indica che, gestendo lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la banca ha violato le disposizioni della UNSCR 1737 e ha anche agevolato la violazione del divieto di cui alla UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento di armi e materiale connesso da parte dell'Iran.

Controllata Bank Saderat PLC (London)

Tra le entità collegate è indicata Bank Saderat PLC (London), con sede in 5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito, qualificata come controllata al 100 % dalla Banca Saderat.

Durata temporale della misura

La voce inserita nell'allegato IX si applica fino al 22 ottobre 2016. Il considerando 6 e la nota nell'allegato precisano espressamente tale limitazione temporale.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivenon proliferazione nucleare

Testo integrale

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