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Legge

L.R. Molise 33/2002

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2002 n. 6, ad oggetto: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 agosto 1997 n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale"

Normativa regionaleL.R. Molise 33/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 33/2002 integra la disciplina della retribuzione di risultato dei dirigenti regionali: consente per i soli anni 2001 e 2002 l’erogazione integrale delle risorse già stanziate, con criteri di riparto e riduzioni per chi percepisce incentivi ex l. 109/1994. Dal 2003 l’utilizzo del fondo è subordinato a Nucleo di valutazione, obiettivi e verifica dei risultati.

Retribuzione di risultato dei dirigenti regionali del Molise

Retribuzione di risultato dei dirigenti regionali

La legge regionale del Molise interviene sulla disciplina della retribuzione di risultato dei dirigenti regionali, integrando l’articolo 18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6. Il provvedimento ha una portata temporale limitata per la parte principale della disciplina e riguarda esclusivamente l’organizzazione regionale del Molise.

Ambito di applicazione e finalità

La norma disciplina l’utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti regionali, distinguendo tra il regime eccezionale applicabile agli anni 2001 e 2002 e il regime ordinario decorrente dal 2003.

Regime per gli anni 2001 e 2002

Per i soli anni 2001 e 2002 la Giunta regionale è autorizzata a erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti regionali utilizzando integralmente le risorse finanziarie già determinate per ciascuna annualità secondo le norme contrattuali vigenti nel tempo.

In tale ambito:

  • il beneficio è rapportato al coefficiente 100 per tutti i dirigenti;
  • per il personale collocato a riposo durante gli anni di riferimento, il calcolo avviene in dodicesimi in relazione ai mesi di permanenza in servizio;
  • ai fini del calcolo, i periodi pari o superiori a 16 giorni sono considerati come mese intero;
  • per i dirigenti che beneficiano degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge n. 109 del 1994, gli importi della retribuzione di risultato sono ridotti di un valore economico pari al 30% del compenso percepito ai sensi della medesima legge.

Regime dal 2003

A decorrere dall’anno 2003, l’utilizzo del fondo relativo alla retribuzione di risultato dei dirigenti è consentito solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:

  • è stato costituito il Nucleo di valutazione previsto dall’art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni;
  • sono stati conferiti ai dirigenti gli obiettivi e sono state verificate le prestazioni e i risultati conseguiti.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La disciplina speciale sui pagamenti riguarda espressamente e soltanto gli anni 2001 e 2002; la previsione sul regime ordinario opera dal 2003.

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