R.R. Lombardia 12/2003
Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale, svolta da enti regionali ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Lombardia disciplina il riconoscimento, tramite protocollo d’intesa, degli enti senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali per minori, adolescenti e giovani, nonché i relativi effetti e contributi regionali. Prevede requisiti territoriali e organizzativi, consultazione nei processi regionali e finanziamenti annuali, con rendicontazione e riporto delle somme non utilizzate all’anno successivo.
Riconoscimento degli enti educativi e sociali per minori e giovani e relativo sostegno finanziario
Riconoscimento della funzione educativa e sociale degli enti regionali
Il regolamento della Regione Lombardia disciplina il riconoscimento degli enti analoghi a quelli previsti dalla legge regionale n. 22/2001 che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a minori, adolescenti e giovani. L’obiettivo è consentire a tali soggetti di partecipare al sistema integrato regionale dei servizi e degli interventi per l’area giovanile.
Requisiti per il riconoscimento
La Regione riconosce la funzione educativa e sociale solo agli enti che presentano congiuntamente specifici requisiti organizzativi, territoriali e progettuali. In particolare, l’ente deve:
- essere senza scopo di lucro;
- avere nello statuto finalità socio-educative rivolte a giovani, adolescenti e minori;
- disporre di una organizzazione territoriale con organismi rappresentativi o di coordinamento a livello provinciale e regionale;
- essere operativo in Lombardia in almeno quattro province, con iniziative e interventi avviati da almeno due anni prima della domanda;
- disporre di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate;
- elaborare un progetto educativo;
- garantire continuità dell’intervento nelle diverse fasi della crescita dei minori e dei giovani;
- avere disponibilità di strutture;
- non essere già riconosciuto o finanziato da altre leggi regionali per le medesime finalità.
Procedura di riconoscimento e contenuti del protocollo
Il riconoscimento avviene su domanda del legale rappresentante dell’organismo di coordinamento regionale e si perfeziona mediante sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa. Il protocollo deve contenere la condivisione degli obiettivi regionali di promozione della crescita del minore e di prevenzione del disagio e del disadattamento giovanile, l’impegno dell’ente a promuovere iniziative di crescita armonica dei ragazzi e a condividere l’istanza educativa delle famiglie, il divieto di discriminazione nell’accesso alle attività e alle strutture, nonché l’individuazione delle strutture operative sul territorio provinciale.
Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento regionale produce effetti di rilievo istituzionale e operativo. L’ente riconosciuto:
- è consultato nella fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale per gli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- può indicare rappresentanti, insieme agli altri enti, in commissioni consultive e organismi regionali relativi a tali aree;
- assume la connotazione di soggetto sociale ed educativo delle comunità locali;
- può gestire unità di offerta.
Sostegno finanziario regionale
La Regione determina annualmente il finanziamento da erogare agli enti riconosciuti che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa. Il riparto avviene in base al numero dei comuni e alla popolazione interessata dalle attività di ciascun ente.
È prevista una trattenuta del 30% a favore dell’organismo regionale dell’ente per attività e iniziative interprovinciali. L’organismo regionale o di coordinamento deve presentare ogni anno alla Regione una proposta di programma delle attività previsionali e una relazione di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento e delle attività svolte. L’erogazione del finanziamento avviene dopo la presentazione del programma.
Le somme non utilizzate sono considerate acconto per le attività dell’anno successivo.
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